Reati sessuali

Reati sessuali

Reati sessuali, o meglio, reati a sfondo sessuale: quali sono, quali pene prevedono e cosa si rischia in concreto. Questi gli aspetti che cercherò di spiegarti a breve.
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questa sezione ti parlerò dei reati sessuali, del significato di questa espressione, dei reati sessuali previsti dal codice penale come la violenza sessuale (art 609 bis codice penale) e di altre fattispecie penalmente rilevanti come il reato di atti sessuali con minorenne (art 609 quater codice penale).

 

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I reati sessuali richiedono una difesa accorta, attenta e scrupolosa, in quanto la posta in gioco è alta. Essere accusato di un reato sessuale, o ancora di più subirlo, non è cosa di poco conto.
In entrambi i casi c’è il rischio di veder andare in mille pezzi la propria vita, sia da un punto di vista mentale – psicologico, sia da un punto di vista lavorativo.
Ma vediamo che cosa si intende nel dettaglio per reati sessuali.

 
 

 

Reati sessuali quali sono [ torna al menu ]

I reati sessuali costituiscono una sottocategoria dei reati contro la persona (clicca qui se vuoi sapere cosa sono), ed in particolare appartengono alla categoria dei delitti contro la libertà individuale. Bene giuridico tutelato è appunto la libertà individuale e più nello specifico la libertà sessuale, ossia il diritto di disporre liberamente del proprio corpo ai fini sessuali.
Nella maggior parte dei casi si tratta di reati che vengono consumati in assenza del consenso del soggetto passivo, dunque mediante costringimento.

 

I Reati sessuali previsti dal codice penale[ torna al menu ]

  • Prostituzione minorile – Art 600 bis cp
  • Pornografia minorile – Art 600 ter cp
  • Detenzione di materiale pornografico – Art 600 quater cp
  • Violenza sessuale –  Art 609 bis cp
  • Atti sessuali con minorenne  – Art 609 quater cp
  • Corruzione di minorenne – Art 609 quinquies cp
  • Violenza sessuale di gruppo –  Art 609 octies cp
  • Adescamento di minorenni – Art 609 undecies cp
 

Prostituzione minorile [ torna al menu ]

Il presente reato punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Chi invece compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (Art 600 bis cp)

La norma tutela la libertà sessuale del minore, ed in particolare punisce le condotta di sfruttamento, favoreggiamento, reclutamento ed induzione della prostituzione del minore.
Il secondo comma riguarda invece la condotta di chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni in cambio di denaro. Va precisato che per “atti sessuali” non si intende un rapporto sessuale completo ma un comportamento attinente alla sfera sessuale.

 

Pornografia minorile [ torna al menu ]

Il reato di pornografia minorile punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di diciotto anni, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di diciotto anni a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
La stessa pena si applica a chi fa commercio del materiale pornografico suddetto.
Chi invece, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico anzidetto, oppure distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di diciotto anni, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
È punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 il soggetto che offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico prima descritto.
Da ultimo, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di diciotto anni è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Si deve inoltre precisare che per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. (Art 600 ter cp)

La norma, posta a tutela della libertà sessuale del minore, descrive più condotte costituenti reato:
il primo comma fa riferimento allo sfruttamento del minore al fine di realizzare spettacoli o esibizioni pornografici o a produrre materiale pornografico.
Il secondo comma fa invece riferimento ad una condotta di commercio del suddetto materiale.
I commi successivi fanno riferimento alla distribuzione, divulgazione ovvero alla cessione anche a titolo gratuito del materiale pornografico.
Per materiale pornografico si deve intendere la rappresentazione fotografica o cinematografica a sfondo sessuale utilizzando a tale scopo un minore.

 

Detenzione di materiale pornografico [ torna al menu ]

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000. (Art 600 ter cp)

Questa norma, a differenza dell’art 600 ter, e fuori dalle ipotesi in esso contemplate, punisce la mera detenzione di materiale pornografico. La pena potrebbe essere aumentata ove il materiale pornografico sia di ingente quantità.

 

Violenza sessuale [ torna al menu ]

Chiunque, con violenza o minaccia o con abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena viene applicata a chi induce un’altra persona a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. (Art 609 bis cp)

È il reato sessuale per eccellenza. L’art 609 bis punisce tanto la violenza sessuale per costrizione (con violenza o miaccia) quanto la violenza sessuale per induzione (approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima).
Per violenza sessuale non deve intendersi il solo rapporto sessuale completo, ma qualsiasi atto idoneo a comprimere l’altrui libertà sessuale. (La Cassazione con la sentenza n. 43423/2019 ha configurato come violenza sessuale un bacio sulla guancia dato senza il consenso della persona offesa).
Va precisato inoltre che il consenso deve sussistere per tutta la durata del rapporto, poiché il reato si configurerebbe anche se il consenso, inizialmente presente, venisse meno solo in un momento successivo.

 

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma dell’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Atti sessuali con minorenne [ torna al menu ]

Viene applicata la pena prevista per il reato di violenza sessuale a chi compie atti sessuali con il minore che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto quattordici anni;
2) non ha compiuto sedici anni quando il colpevole abbia con lui un rapporto di parentela oppure una relazione di convivenza per motivi di educazione, istruzione, cura o custodia.
Se il soggetto appena descritto abusando dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto sedici anni, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Nel caso in cui vengano compiuti atti sessuali con persona minore che ha compiuto quattordici anni, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, l’autore del reato sarà punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.
Non è punibile invece il minorenne che, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto tredici anni, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.
Se la persona offesa non ha compiuto dieci anni la pena sarà maggiore. (Art 609 quater cp)

L’articolo in esame ha ad oggetto il reato di atti sessuali con minorenne.
La differenza fondamentale con la violenza sessuale, pur prevedendo la medesima pena, va rinvenuta nel fatto che in questo caso la vittima ha prestato il suo consenso.
L’ordinamento tuttavia punisce la condotta di chi, a prescindere dal consenso, compie atti sessuali con minorenni.
Si deve precisare che per persona minorenne non si intende il minore di anni 18, ma il minore di anni 14.
L’età del consenso in Italia va infatti fissata a 14 anni.
La norma prevede poi ipotesi in cui l’età del consenso aumenta (16 anni) o diminuisce (13 anni).

 

Corruzione di minorenne [ torna al menu ]

Se vengono compiuti atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, oppure mostra alla stessa materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata nel caso in cui il reato sia commesso da più persone riunite; se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; in caso di commissione del reato con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole abbia un rapporto di parentela oppure una relazione di stabile convivenza con il minore, per ragioni di cura, educazione, vigilanza o custodia. (Art 609 quinquies cp)

La norma tutela il corretto sviluppo sessuale del minore e punisce chi compie atti sessuali in presenza di un minore al fine di farlo assistere (è quindi richiesto il dolo specifico).
Il secondo comma punisce invece la condotta di chi mostra al minore materiale pornografico per indurlo a compiere atti sessuali.

 

Violenza sessuale di gruppo [ torna al menu ]

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.  (Art 609 octies cp)

Le condotte oggetto della norma sono le medesime dell’art 609 bis, tuttavia in questo caso la violenza sessuale è posta in essere da più persone, pertanto è prevista una pena maggiore.
Non è necessario inoltre che tutti i soggetti partecipino con atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che gli stessi compiano atti morali o materiali volti a rafforzare l’intento criminoso degli altri membri del gruppo.

 

Adescamento di minorenni [ torna al menu ]

Chiunque, allo scopo di commettere alcuni reati indicati dalla norma (si tratta per lo più di reati sessuali) adesca un minore di sedici anni, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche tramitel’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena è aumentata: se il reato è commesso da più persone riunite oppure da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave o pericolo di vita. (Art 609 undecies cp)

Il reato in esame riguarda il caso in cui vengano compiuti atti di adescamento da parte del soggetto agente, nei confronti del minore.
Il reato è configurato solo se non siano configurabili nemmeno gli estremi del tentativo del reato fine (quello preso di mira dall’agente).

 

Prescrizione dei Reati sessuali [ torna al menu ]

La prescrizione, è una causa di estinzione del reato che si verifica quando non si è giunti ad una sentenza irrevocabile di condanna dell’imputato entro un preciso termine temporale individuato dalla Legge.
Questo termine coincide (se non ci sono atti interruttivi) con la pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Trattandosi di reati piuttosto gravi, i reati sessuali si prescrivono dopo molti anni. Si tenga inoltre presente che per i reati sessuali l’art 157 cp prevede il raddoppio dei termini di prescrizione. Nello specifico, salvo siano presenti circostanze attenuanti, i termini di prescrizione sono raddoppiati per gli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies. Il reato di violenza sessuale ad esempio, pur prevedendo la pena massima della reclusione di 12 anni, si prescriverà in 24 anni (in assenza di atti interruttivi).

 

Altri reati sessuali: la legge Merlin [ torna al menu ]

Una legge particolarmente datata, la L. 75/1958 (Legge Merlin) prevede altre due fattispecie di reato a sfondo sessuale:

  • sfruttamento della prostituzione;
  • favoreggiamento della prostituzione.

In Italia fare sesso dietro il pagamento di un compenso (a meno che il soggetto non sia un minore) non è considerato reato.
Tuttavia secondo la Legge, alcune condotte quali lo sfruttamento ed il favoreggiamento, costituiscono illeciti penali.
Lo sfruttamento si ha quando si ottiene un profitto dall’altrui prostituzione.
Il favoreggiamento consiste invece in una condotta agevolativa della vendita del proprio corpo.

 

Reati sessuali: conclusioni [ torna al menu ]

Nei reati a sfondo sessuale, la prova cardine è solitamente rappresentata dalle dichiarazioni della persona offesa. È piuttosto raro infatti che vi siano stati testimoni.
Risulta dunque fondamentale vagliarne l’attendibilità e la veridicità soprattutto in dibattimento, in sede di controesame.
Al contempo, se la persona assistita è la persona offesa, è di primaria importanza offrire un adeguato supporto legale nonché psicologico anche avvalendosi di esperti specializzati nel settore.
La difesa nei reati sessuali risulta molto delicata, per questo motivo devi rivolgerti ad un Avvocato penalista che sappia esattamente cosa fare.
Se hai commesso un reato a sfondo sessuale o ne sei vittima, necessiti di un Avvocato e hai bisogno di una consulenza, non esitare a contattarmi.

 

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Avvocato penalista Roma Mattia Fontana

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