Reati contro la persona

Reati contro la persona

Cosa si intende per reati contro la persona? Quali sono e che pene prevedono questi reati?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questa sezione ti parlerò dei reati contro la persona. Si tratta senz’altro di reati gravi, volti ad offendere interessi di primaria importanza e pertanto puniti in modo severo dal legislatore. Tra i reati più rilevanti appartenenti a questa categoria troviamo senz’altro l’omicidio (art 575 cp) anche nelle forme di omicidio preterintenzionale (art 584 cp) e colposo (art 589 cp).

 

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 Come già evidenziato, questa categoria di reati ha ad oggetto la persona, in un significato ampio del termine. Il bene giuridico tutelato dai delitti che a breve vedremo infatti, non è solo la vita, ma anche l’integrità fisica, l’onore, la libertà individuale. Si pensi al reato di diffamazione (art 595 cp) o allo stalking (art 612 bis cp).
 
 

Reati contro la persona: cosa sono [ torna al menu ]

I reati contro la persona vengono considerati dal legislatore italiano tra i più importanti, sono volti a tutelare diritti fondamentali quali la vita e l’incolumità individuale, compresa quella sessuale, l’onore, e più in generale le libertà personali. Per per questo motivo i reati contro la persona prevedono pene particolarmente severe.

 
 

Reati contro la persona: quali sono [ torna al menu ]

Il Codice Penale individua tre categorie di reati contro la persona. Si tratta in particolare di delitti (sono i reati più gravi) contro:

  1. la vita e l’incolumità individuale;
  2. l’onore;
  3. la libertà individuale.
 

Delitti contro la vita e l’incolumità individuale [ torna al menu ]

In questa categoria di delitti contro la persona vengono ricomprese alcune fattispecie rilevanti quali l’Omicidio.

Di recente introduzione (L. 41/2016) i Reati di Omicidio e Lesioni stradali, per i quali si rimanda all’apposita sezione sui Reati stradali.

A mero titolo di esempio vengono ricompresi in questa categoria i reati che di seguito verranno elencati. Per l’elenco completo clicca qui.

  • Omicidio – Art 575 cp
  • Percosse – Art 581 cp
  • Lesione personale – Art 582 cp
  • Omicidio preterintenzionale – Art 584 cp
  • Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto – Art 586 cp
  • Rissa – Art 588 cp
  • Omicidio Colposo – Art 589 cp
  • Lesioni personali colpose – Art 590 cp
  • Omissione di soccorso – Art 593 cp
 

Omicidio [ torna al menu ]

L’art 575 cp stabilisce che chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. (Art 575 cp)

L’omicidio appartiene alla categoria dei reati contro la persona per eccellenza. Questa norma prevede il reato di omicidio doloso, ossia l’uccisione intenzionale di un uomo.
Si tratta di un reato a forma libera, è pertanto indifferente la modalità con la quale viene provocata la morte di un uomo. È inoltre un reato di evento, per questo motivo il reato di omicidio risulta consumato nel momento in cui si verifica l’evento (la morte dell’altra persona).
Questa tipologia di omicidio richiede il dolo cioè la volontà di cagionare la morte dell’altra persona. Il dolo può essere di tre forme: intenzionale, diretto ed eventuale.
Nel primo caso l’omicida agisce con il preciso scopo di provocare la morte dell’altra persona.
Il soggetto agisce invece con dolo diretto quando pur non perseguendo il preciso fine di provocare la morte della persona, prevede l’evento morte come certo o altamente probabile.
Nel dolo eventuale l’autore del reato si rappresenta l’evento morte ed agisce accettando il rischio che dalla propria condotta possa derivare la morte di un’altra persona.

 

Percosse [ torna al menu ]

Secondo l’art 581 cp chiunque percuote una persona, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. (Art 581 cp)

L’articolo in esame punisce la condotta di chi lede l’altrui integrità fisica mediante atti violenti quali ad es. schiaffi e pugni. È fondamentale tuttavia che da tali condotte non ne derivi una malattia nel corpo o nella mente. In quest’ultimo caso infatti si ricadrebbe nel reato più grave di lesioni personali.

 

Lesione personale [ torna al menu ]

Commette il reato di “lesione personale” chiunque provochi ad una persona una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, e non concorrono circostanze aggravanti previste dall’articolo, il delitto è punibile a querela della persona offesa. (Art 582 cp)

A differenza dell’articolo precedente, questo reato richiede che dall’offesa all’altrui integrità fisica derivi una malattia nel corpo o nella mente. Al primo comma l’articolo prende in considerazione le cd. lesioni lievi, quando la malattia provocata ha una durata compresa tra 21 giorni e 40 giorni. In tal caso la pena applicabile è quella della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia non ha durata superiore a venti giorni (cd. lesioni lievissime) il delitto è invece punibile a querela della persona offesa.
L’art 583 cp prende invece in considerazione i casi di lesioni personali gravi (malattia superiore ai 40 giorni, malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, indebolimento permanente di un organo) e gravissime (malattia insanabile, perdita di un senso o di un arto) per i quali si applica rispettivamente la pena della reclusione da tre a sette anni e da sei a dodici anni.

 

Omicidio preterintenzionale [ torna al menu ]

L’omicidio preterintenzionale si configura quando un soggetto, con atti diretti a commettere il reato di percosse o di lesioni, cagiona la morte di un uomo. La pena prevista è la reclusione da dieci a diciotto anni. (Art 584 cp)

Diversamente dal delitto previsto dall’art. 575 cp, l’omicidio preterintenzionale consiste nel volere un determinato evento (le percosse o le lesioni) e realizzarne un altro (la morte di una persona).
Si tratta quindi di un autonomo titolo di reato in cui il soggetto agente risponde di un evento diverso e più grave di quello voluto.

 

Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto [ torna al menu ]

L’art 586 cp dispone che quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose sono aumentate (Art 586 cp)

Come nell’omicidio preterintenzionale, questa fattispecie punisce l’agente per un evento diverso da quello voluto. Reato presupposto (cioè quello voluto ma non realizzato) non può essere né il reato di percosse né quello di lesioni, poiché si ricadrebbe sotto l’ambito di applicazione dell’art 584 cp.
L’evento morte o lesioni deve essere almeno preveduto dal soggetto agente. Così lo spacciatore di droga, potrà essere punito per il reato previsto da tale norma solo se poteva prevedere (ad es. perché era a conoscenza di eventuali patologie della vittima) che dalla assunzione ne sarebbe potuta derivare la morte.

 

Rissa [ torna al menu ]

Chiunque partecipa a una rissa, stabilisce l’art 588 cp, è punito con la multa fino a euro 2.000.
Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se l’uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. (Art 588 cp)

Affinché il reato di rissa possa configurarsi è necessario che vi sia la partecipazione di almeno tre persone.
Si tratta di un reato di pericolo in quanto non è necessaria la realizzazione di un evento, ma è sufficiente la partecipazione alla rissa.
Non si ha reato laddove vi sia solamente resistenza passiva. È invece necessario che vi siano gruppi contrapposti animanti dall’intento di ledere l’altrui incolumità.

 

Omicidio colposo [ torna al menu ]

L’omicidio colposo ha ad oggetto la condotta di chi causa per colpa la morte di una persona. L’autore del reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Nel caso in cui il fatto sia commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se invece il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. (Art 589 cp)

Ultima ipotesi relativa al reato di omicidio, in questo caso l’elemento soggettivo non è rappresentato né dal dolo né dalla preterintenzione bensì dalla colpa.
In questo caso l’evento morte non è voluto e deriva da una condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza, imperizia o inosservante di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
Prima della riforma del 2016 la norma prevedeva al suo interno un comma riguardante la violazione di regole sulla circolazione stradale. Con la L. 41/2016  il Legislatore ha abrogato il comma ed ha previsto l’autonoma fattispecie di Omicidio stradale.

 

Lesioni personali colpose [ torna al menu ]

In modo simile a quanto previsto per l’omicidio colposo, l’art 590 stabilisce che chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Quando la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Va inoltre analizzata l’ipotesi di lesione grave provocata tenendo un comportamento in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000. In caso di lesioni gravissime la pena è la reclusione da uno a tre anni.
Infine, quando le lesioni sono provocate nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (Art 590 cp)

Come per il reato di lesioni personali, le lesioni personali colpose possono essere lievissime, lievi, gravi e gravissime. Più la lesione è grave più la pena applicata sarà severa.
Diversamente dall’art. 582 cp però, in questo caso, non si ha dolo e quindi volontarietà, ma la lesione deriva da un comportamento “colposo” dunque negligente, imprudente, imperito o inosservante di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

 

Omissione di soccorso [ torna al menu ]

Il reato di omissione di soccorso punisce chi trovando un minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’autorità. La pena è la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.
La stessa pena si applica a chi trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità.
Va precisato che se dalla condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata. (Art 593 cp)

Si tratta del reato omissivo per eccellenza.
Il primo comma è relativo a chi trovi un soggetto incapace di provvedere a sé stesso, il secondo comma a chi trovi qualcuno in una situazione di pericolo.
La norma assicura un generale obbligo di assistenza sociale da parte di tutti i cittadini.

Art 594 cp

È doveroso inoltre accennare all’illecito di ingiuria. La norma aveva ad oggetto la tutela dell’onore e del decoro della persona offesa che doveva essere presente al momento dell’offesa (questa la differenza con la diffamazione).
Ad oggi l’ingiuria costituisce esclusivamente un illecito civile, per il quale è possibile chiedere un risarcimento del danno, ma non un reato. L’art 594 cp è infatti stato abrogato dal D.Lgs 7/2016.

 

Delitti contro l’onore [ torna al menu ]

Sono quei Reati contro la persona posti a tutela del decoro e della reputazione quali ad esempio:

  • Diffamazione – Art 595 cp
 

Diffamazione [ torna al menu ]

Commette il reato di diffamazione chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. L’autore del reato sarà punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
L’attribuzione di un fatto determinato, come oggetto dell’offesa fa si che la pena sia più grave, nello specifico la reclusione fino a due anni, oppure la multa fino a euro 2.065.
Nel caso in cui l’offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, oppure in atto pubblico, la pena sarà della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Diversa è invece l’ipotesi in cui l’offesa sia recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio. In tal caso le pene saranno semplicemente aumentate. (Art 595 cp)

Quando si ha diffamazione?

Appartenente alla categoria dei reati contro la persona posti a tutela dell’onore, affinché sussista il reato di diffamazione è necessaria la presenza di alcuni elementi: innanzitutto è indispensabile che vi sia un’offesa all’altrui reputazione.
L’offesa deve essere arrecata ad un soggetto non presente, in modo tale che quest’ultimo non riesca a percepirla.
Debbono inoltre essere presenti almeno due persone.
La norma prevede pene maggiori nell’ipotesi in cui l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato o se l’offesa è recata con determinate modalità.
L’art 596 bis in particolare prende in considerazione la diffamazione arrecata con il mezzo della stampa. In tal caso la punibilità è estesa al direttore o vicedirettore responsabile, all’editore e allo stampatore.
Da ultimo, per ciò che concerne il diritto di cronaca, critica e satira, la Cassazione ha più volte ribadito come la condotta risulti scriminata laddove vengano rispettati i limiti di verità, pertinenza e continenza.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma dell’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Delitti contro la libertà individuale [ torna al menu ]

Tra questa categoria di reati contro la persona vengono ricompresi prevalentemente i delitti in materia sessuale per i quali è prevista una sezione a parte, ma anche delitti quali:

  • Sequestro di persona – Art 605 cp
  • Violenza privata – Art 610 cp
  • Minaccia – Art 612 cp
  • Atti persecutori (Cd. Stalking) – Art  612 bis cp
  • Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Cd. Revenge Porn) – Art 612 ter cp
 

Sequestro di persona [ torna al menu ]

Il sequestro di persona si ha quando chiunque priva un’altra persona della libertà personale. Viene prevista la pena della reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, in presenza di determinate circostanze:
1) quando il reato è commesso nei confronti di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2) se il reato è commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Nel caso in cui il fatto sia commesso in danno di un minore, si applicherà la pena della reclusione da tre a dodici anni. Diversamente, in caso di commissione del fatto in presenza di alcune delle circostanze predette, oppure in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applicherà la pena della reclusione da tre a quindici anni. 
La morte del minore sequestrato, cagionata dal colpevole, farà scattare la pena dell’ergastolo.
La pena è diminuita se l’imputato si attiva affinché il minore riacquisti la propria libertà; per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente le forze dell’ordine; per evitare la commissione di altri reati di sequestro di persona. (art 605 cp)

E se viene chiesto un riscatto?

Il sequestro di persona appartiene alla categoria dei reati contro la persona posti a tutela della libertà individuale.
La condotta tenuta dal soggetto agente consiste sostanzialmente nella privazione dell’altrui libertà. Non di rado tuttavia la persona viene sequestrata al fine di chiedere un riscatto di tipo economico. In tal caso si configura un’altra ipotesi di reato: il sequestro di persona a scopo di estorsione (Art 630 cp).
In tal caso la pena applicabile sarà la reclusione da venticinque a trenta anni, a meno che dal sequestro non ne derivi la morte del sequestrato. In tale ipotesi può essere applicata anche la pena dell’ergastolo.
L’articolo prevede inoltre una serie di circostanze aggravanti, la cui sussistenza determina un aumento della pena applicabile.

 

Violenza privata [ torna al menu ]

La violenza privata si configura quando l’autore del reato, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa. La pena è la reclusione fino a quattro anni. (Art 610 cp)

L’articolo prende in considerazione la condotta di chi con violenza (da intendersi come violenza fisica) o minaccia (da intendersi come violenza morale) costringa qualcuno a fare tollerare od omettere qualcosa.

 

Minaccia [ torna al menu ]

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, sancisce l’art 612 cp, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia è grave, la pena è della reclusione fino a un anno. (Art 612 cp)

La fattispecie prevista dall’art 612 cp punisce la condotta di chi, prospetti ad altri un danno ingiusto. Si tratta pertanto di un reato posto a tutela della libertà morale. Se la minaccia è grave la pena è aumentata.

 

Stalking [ torna al menu ]

Il reato di stalking punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Vi è infine un aumento di pena fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità oppure con armi o da persona travisata. (Art 612 bis cp)

Quante volte devo essere minacciato o molestato per presentare una querela per stalking?

Introdotto nel 2009, il reato di atti persecutori meglio noto come “stalking” riguarda quei casi in cui le minacce e le molestie risultano reiterate nel tempo.
Con una sentenza del 2019 (la n. 19255/2019) la Corte di Cassazione ha chiarito che lo stalking viene integrato anche in presenza di due sole condotte di lesioni, minacce, molestie anche in un breve arco temporale.
In ogni caso tale condotta deve aver ingenerato uno stato di ansia o un timore per la propria o altrui incolumità o deve aver costretto la persona offesa a cambiare le abitudini di vita (ad es. cambiare scheda telefonica, cambiare strada per andare a lavoro o tornare a casa).
A differenza che in altri reati il termine di proposizione della querela è più ampio: sei mesi. La remissione può avvenire solo di fronte al Giudice. Se le minacce sono gravi e reiterate la querela è irrevocabile.
Non è necessaria la querela e si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

 

Revenge porn [ torna al menu ]

Il revenge porn è un reato di recente introduzione che punisce chi dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. La pena è la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro un danno.
Sussiste un aumento di pena se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. (Art 612 ter cp)

Che significa contenuto sessualmente esplicito?

La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cd. Revenge porn) è un reato introdotto dalla L. 69/2019 (cd. Codice rosso).
Il delitto consiste nel diffondere, senza il consenso della persona offesa, un’immagine o un video a contenuto sessualmente esplicito. La Cassazione si è già pronunciata sul significato di tale espressione ritenendo ad esempio che, una foto che ritrae un corpo nudo è senz’altro sufficiente per la configurazione del reato.
Diversamente, una foto che ritrae un soggetto in costume non fa scattare il reato di revenge porn proprio perché manca il contenuto sessualmente esplicito richiesto dalla norma.
Alla pari dello stalking, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi e la remissione può essere soltanto processuale. La pena è aumentata e si procede d’ufficio nel caso in cui i fatti siano commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Delitti contro la inviolabilità di domicilio

I Delitti contro la inviolabilità del domicilio costituiscono una sezione dei delitti contro la libertà individuale. Tra i più importanti:

  • Violazione di domicilio – Art 614 cp
  • Interferenze illecite nella vita privata – Art 615 bis cp
 

Violazione di domicilio [ torna al menu ]

L’introduzione nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà  di chi ha il diritto di escluderlo, oppure l’introduzione clandestina o con inganno, è punita, dal reato di violazione di domicilio, con la reclusione da uno a quattro anni.
La stessa pena si applica a chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, oppure vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Viene applicata la pena della reclusione da due a sei anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. (Art 614 cp)

La violazione di domicilio consiste nell’introdursi nell’abitazione o in altro luogo di privata dimora (luoghi ove si svolgono atti di vita privata come ad es. uno studio professionale) contro la volontà espressa o tacita, clandestinamente (cioè senza essere visto) o con l’inganno. La pena è aumentata se il soggetto agente utilizza violenza alle persone o alle cose oppure se è armato.

 

Interferenze illecite nella vita privata [ torna al menu ]

Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolgono nei luoghi di privata dimora, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
La stessa pena si applica a chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. (Art 615 bis cp)

La norma punisce chi si procura indebitamente notizie o immagini mediante strumenti di ripresa visiva o sonora.
È ad esempio il caso di chi utilizza un registratore per registrare una conversazione tra persone. In tal caso, per non commettere alcun reato, la registrazione non deve avvenire nei luoghi di privata dimora e chi registra deve partecipare alla conversazione.

 
 

Delitti contro la famiglia [ torna al menu ]

Pur appartenendo ad un titolo diverso e separato all’interno del Codice penale rispetto ai reati contro la persona, sembra opportuno accennare brevemente ai Delitti contro la famiglia.
Si tratta di reati commessi sempre a danno della persona, ma in ambito familiare e spesso a danno di minori.

Senza alcuna pretesa di completezza se ne trattano alcuni:

  • Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Art 570 cp
  • Maltrattamenti contro familiari o conviventi – Art 572 cp
  • Sottrazione consensuale di minorenni – Art 573 cp
 

Violazione degli obblighi di assistenza familiare [ torna al menu ]

Questo articolo punisce chi abbandona il domicilio domestico, o tiene una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie e si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge. L’autore del reato è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Queste pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. (Art 570 cp)

Si tratta di un reato proprio (può essere commesso solo da un membro della famiglia) il quale si sottrae agli obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge.
Persone offese pertanto possono essere tanto il coniuge quanto il figlio.
Il mero abbandono del tetto coniugale (a meno che non sia improvviso, ingiustificato e tale da determinare la rottura del matrimonio con conseguente sottrazione agli obblighi assistenziali nei confronti del coniuge o dei figli), non è sufficiente per la configurazione del reato.  Allo stesso modo tenere una condotta contraria all’ordine o alla morale della famiglia non è sufficiente ai fini della configurabilità del reato se non si accompagna ad una sottrazione agli obblighi assistenziali nei confronti dei figli o del coniuge.

Art 570 bis cp

Il D.Lgs 21/2018 ha inoltre introdotto l’art. 570 bis cp secondo il quale: “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

A differenza del reato previsto dall’art 570 cp in questo caso si fa riferimento a condotte di natura marcatamente economica commesse dal coniuge in caso di scioglimento, nullità o cessazione degli effetti civili del matrimonio (pertanto anche al coniuge separato o divorziato).

 

Maltrattamenti in famiglia [ torna al menu ]

 

Si configura il reato di maltrattamenti famiglia quando un soggetto maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte. È prevista la pena della reclusione da tre a sette anni.
È possibile che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità oppure se il fatto è commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato. (Art 572 cp)

Il reato di maltrattamenti è un reato abituale.
Ha ad oggetto condotte reiterate nel tempo, che se prese singolarmente potrebbero anche non essere considerate reato.
Si tratta inoltre di un reato proprio, può essere commesso infatti da chi ha un determinato rapporto con la vittima.
Nel caso in cui dalla condotta tenuta derivino lesioni o addirittura la morte la pena verrà aumentata.

 

Sottrazione consensuale di minorenni [ torna al menu ]

La sottrazione consensuale di minorenni si ha quando l’autore del reato sottrae un minore, che ha compiuto gli anni quattordici, con il suo consenso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo trattiene contro la volontà del genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni. (Art 573 cp)

La fattispecie prevista dal presente articolo punisce la condotta di chi, con il consenso del minore che abbia compiuto quattordici anni, lo sottragga al genitore. Laddove non vi dovesse essere consenso oppure se il minore non dovesse avere quattordici anni si configurerà l’ipotesi di cui all’art 574 cp (sottrazione di persone incapaci).

 

Reati contro la persona: conclusioni [ torna al menu ]

I reati contro la persona richiedono attenzione massima da parte del legale.
Quello che ti serve se hai commesso un reato contro la persona o ne sei vittima, è un Avvocato penalista che sappia guidarti nella scelta della strategia processuale più opportuna.
Fin dalla fase delle indagini preliminari infatti, è possibile che il Pubblico ministero richieda l’applicazione di una misura cautelare. In tal caso è assolutamente necessario verificare se ne sussistono i presupposti al fine di contestarne l’applicazione anche attraverso lo strumento del Riesame.
Lo studio attento e scrupoloso dei fatti può portare l’Avvocato a suggerire la scelta di un rito alternativo, anche al fine di diminuire il rischio di una pena esemplare. In questi casi, a maggior ragione, il rapporto tra assistito e difensore deve essere chiaro e trasparente in quanto nulla deve essere lasciato al caso.
Nei casi in cui si difende la vittima del reato invece, è fondamentale che l’Avvocato, oltre a fornire la necessaria assistenza e tutela legale, vigili sul rispetto delle misure eventualmente disposte dal Giudice. Si pensi al divieto di avvicinamento alla persona offesa in caso di Stalking. In questi casi il tempismo e la prontezza possono fare la differenza.
Se credi di aver commesso un reato contro la persona oppure di esserne stato vittima, contattami per una consulenza.

 

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