Reati tributari
Quale significato ha l’espressione “reati tributari?” È possibile che violando una norma relativa ai tributi si commetta reato?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questa sezione ti parlerò dei reati tributari. In particolare verranno analizzati i reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000, modificati dalla riforma effettuata dalla Legge n. 157/2019 ed altri profili interessanti come ad esempio la confisca e la prescrizione dei reati tributari.
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Le norme fiscali sono poste a tutela dell’interesse dell’amministrazione finanziaria all’esercizio dei poteri di accertamento, controllo e riscossione dei tributi.
Nonostante le novità introdotte dalla Legge n. 157/2019, che ha inasprito le sanzioni collegate alla commissione dei reati tributari, la normativa di riferimento continua ad essere il Decreto Legislativo n. 74/2000.
In alcuni casi, come vedremo, per configurare un reato tributario non è sufficiente tenere la condotta contraria alla legge descritta dalla norma, ma è altresì necessario che vengano superate le cd. soglie di punibilità.
Ma scendiamo nel dettaglio.
- Quali sono i reati tributari?
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione infedele
- Omessa dichiarazione
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Occultamento o distruzione di altri documenti contabili
- Omesso versamento di ritenute dovute o certificate in qualità di sostituto d’imposta
- Omesso versamento dell’IVA
- Indebita compensazione di crediti non spettanti
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- La confisca nei reati tributari
- Prescrizione reati tributari
- Reati tributari: la causa di non punibilità prevista dall’art. 13 D.Lgs. 74/2000
- Reati tributari: conclusioni
Quali sono i reati tributari? [ torna al menu ]
Gli illeciti tributari aventi rilevanza penale ricompresi nel citato Decreto si distinguono principalmente in reati dichiarativi e reati documentali (clicca qui per l’elenco completo).
Tra i reati tributari dichiarativi:
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Art. 2;
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Art. 3;
- Dichiarazione infedele – Art. 4;
- Omessa dichiarazione – Art. 5;
Tra i reati tributari documentali:
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Art. 8;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili – Art. 10;
- Omesso versamento di ritenute dovute o certificate in qualità di sostituto d’imposta – Art. 10 bis;
- Omesso versamento dell’IVA – Art. 10 ter;
- Indebita compensazione di crediti non spettanti – Art. 10 quater;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – Art. 11;
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti [ torna al menu ]
Viene punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. (Art 2 Dlgs 74/2000)
Per questo tipo di reato non è prevista alcuna soglia di punibilità. Il superamento della soglia di 100.000,00 comporta però un aggravamento del trattamento sanzionatorio.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici [ torna al menu ]
L’articolo in esame punisce con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attiviindicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila. (Art 3 Dlgs 74/2000)
In questo caso, per far sì che il reato possa dirsi configurato, è necessario il superamento di due soglie di punibilità:
l’imposta evasa deve essere superiore a trenta mila euro;
L’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione, deve essere superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. O comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro.
Dichiarazione infedele [ torna al menu ]
Il reato di dichiarazione infedele punisce con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. (Art 4 Dlgs 74/2000)
Anche questo articolo richiede il superamento di due soglie al fine di punire il colpevole del reato:
l’imposta evasa deve essere superiore a centomila euro;
l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione, deve essere superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. O comunque, è superiore a 2 milioni di euro.
Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma dell’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
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Omessa dichiarazione [ torna al menu ]
È invece punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. (Art 5 Dlgs 74/2000)
Il reato di omessa dichiarazione richiede il superamento di un’unica soglia di punibilità, l’imposta evasa infatti dovrà essere superiore a cinquantamila euro.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti [ torna al menu ]
La norma punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
L’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. (Art 8 Dlgs 74/2000)
Per questa fattispecie non sono previste soglie di punibilità.
Tuttavia se l’importo non rispondente al vero è inferiore a centomila euro la pena risulterà diminuita.
Occultamento o distruzione di documenti contabili [ torna al menu ]
Il reato punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. (Art 10 Dlgs 74/2000)
Anche per questa fattispecie non sono previste soglie di punibilità.
Omesso versamento di ritenute dovute o certificate in qualità di sostituto d’imposta [ torna al menu ]
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta. (Art 10 bis Dlgs 74/2000)
La soglia di punibilità in questo caso è fissata a centocinquanta mila euro per ciascun periodo di imposta.
Omesso versamento dell’IVA [ torna al menu ]
L’omesso versamento dell’IVA viene punito con la reclusione da sei mesi a due anni. In particolare la norma punisce chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta. (Art 10 ter Dlgs 74/2000)
Per il reato di omesso versamento dell’IVA la soglia di rilevanza penale è stabilita a duecentocinquanta mila euro.
Indebita compensazione di crediti non spettanti [ torna al menu ]
È prevista la reclusione da sei mesi a due anni per il soggetto che non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
È invece punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. (Art 10 quater Dlgs 74/2000)
È prevista un‘unica soglia di punibilità pari a cinquantamila euro.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte [ torna al menu ]
L’articolo in oggetto stabilisce che, il soggetto, che al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Viene invece punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. (Art 11 Dlgs 74/2000)
La soglia di punibilità corrisponde all’ammontare delle imposte non pagate che deve essere pari ad almeno a cinquantamila euro.
Se l’ammontare delle imposte è superiore a duecentomila euro la pena risulta maggiore.
La confisca nei reati tributari [ torna al menu ]
L’art 12 bis del Dlgs 74/2000 stabilisce che in caso di condanna o di patteggiamento per uno dei suddetti reati tributari, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. (cd confisca per equivalente).
La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.
La norma disciplina l’istituto della confisca, ossia l’espropriazione da parte dello stato di cose attinenti ad un reato. Per quanto concerne i reati tributari la Legge dispone la confisca sia in caso di condanna che in caso di patteggiamento, di quei beni che costituiscono il prezzo ovvero il profitto del reato (in sostanza si tratta dell’utilità economica conseguita dalla commissione del reato).
Prescrizione reati tributari [ torna al menu ]
La prescrizione è una causa di estinzione del reato che si verifica nel caso in cui non si sia giunti ad una sentenza irrevocabile di condanna dell’imputato entro un preciso termine temporale individuato dalla Legge.
Questo termine coincide (in assenza di atti interruttivi) con la pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Il tempo minimo necessario a prescrivere un reato è quindi pari a sei anni, a meno che il singolo reato non preveda una pena maggiore.
Va ulteriormente precisato che l’art 17 Dlgs 74/2000, prevede al comma 1 bis, che i termini di prescrizione per i reati previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto siano aumentati di 1/3. Per questi reati pertanto il tempo necessario per far dichiarare la prescrizione del reato sarà ancora più elevato.
Reati tributari: la causa di non punibilità prevista dall’art. 13 D.Lgs. 74/2000 [ torna al menu ]
Particolarità dei reati tributari è la causa di non punibilità prevista dall’art. 13.
Questa si applica sia nel caso in cui venga commesso un reato tributario di tipo dichiarativo che di tipo documentale.
Condizione imprescindibile in entrambi casi è il pagamento integrale del debito tributario, comprese sanzioni ed interessi.
Per i reati di cui agli articoli 10 bis, ter e quater è richiesto che il pagamento venga effettuato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, anche tramite procedure conciliative o ravvedimento operoso.
Per i reati previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 la causa di non punibilità opera se il pagamento è avvenuto, anche mediante ravvedimento operoso o presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. In tal caso, ravvedimento o dichiarazione devono essere intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali.
Reati tributari: conclusioni [ torna al menu ]
La commissione di un reato tributario richiede una attività difensiva complessa e tecnica.
Nella maggior parte dei casi infatti l’applicazione delle sanzioni penali previste dipende dal superamento delle soglie suddette. Tale circostanza può verificarsi anche in caso di errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi.
Se hai commesso un reato tributario ciò che ti serve è un Avvocato penalista preparato, che ti assista nella scelta della migliore strategia difensiva, anche mediante il supporto di un consulente tecnico.
Se sei stato indagato per aver commesso uno dei reati tributari ed hai bisogno di una consulenza, contattami.
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