Reati stradali

Reati stradali

Reati stradali, ossia quei reati collegati in qualche modo alla circolazione stradale. Dato il numero di ore trascorso da ognuno di noi in macchina, diventa fondamentale sapere quali rischi corre chi si mette alla guida.
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questa sezione ti parlerò dei reati stradali, in particolare di quali sono i nuovi reati stradali previsti dal codice penale, del reato di omicidio stradale e di reati previsti dal Codice della strada quali la guida in stato di ebbrezza.

 

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Negli ultimi anni il Legislatore è intervenuto più volte in materia di reati stradali, stante i preoccupanti dati relativi agli omicidi avvenuti alla guida, anche in stato di ebbrezza.
Attraverso queste riforme, di cui l’ultima del 2016, si è cercato di inasprire il trattamento sanzionatorio in caso di commissione di reati alla guida, anche prevedendo autonome fattispecie di reato.
Ora vediamo nel dettaglio cosa si intende per reati stradali.

 
 

Reati stradali: cosa sono [ torna al menu ]

Con la locuzione reati stradali si intendono tutti quegli illeciti penali previsti dal Codice Penale nonché dal D.Lgs. 285/1992 (cd. Codice della strada).
Di recente introduzione (L. n. 41/2016) all’interno del Codice Penale sono i reati di Omicidio stradale e Lesioni stradali.
In particolare mediante l’introduzione nel Codice Penale del Reato di Omicidio Stradale il Legislatore ha voluto creare una autonoma ipotesi di reato, ricomprendendo nella stessa quei fatti che prima dell’intervento legislativo venivano ricompresi sotto l’alveo dell’art. 589 c.p. (Omicidio colposo).
Attraverso l’introduzione del reato di omicidio stradale, la Legge si è preoccupata di descrivere esattamente le condotte che devono essere tenute dal soggetto agente, aumentando la relativa pena.

 

Reati stradali: quali sono [ torna al menu ]

Alcuni reati stradali vengono disciplinati direttamente dal Codice penale. Si tratta in realtà di reati contro la persona, nello specifico di delitti contro la vita e l’incolumità individuale (clicca qui per l’elenco completo).

  • Omicidio stradale – Art 589 bis cp
  • Lesioni personali stradali gravi o gravissime – Art 590 bis cp
All’interno del Codice della Strada sono previste altre fattispecie penalmente rilevanti quali:
  • Guida sotto l’influenza dell’alcol (in caso di alcolemia superiore a 0,8 g/l) – Art 186 Cds
  • Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti – Art 187 Cds
  • Comportamento in caso di incidente (fuga e omissione di soccorso in caso di incidente con persone ferite) – Art 189 Cds
 

Omicidio stradale [ torna al menu ]

Il reato di omicidio stradale punisce chi, per colpa, provoca la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. La pena prevista è la reclusione da due a sette anni.
Se il conducente era in stato di ebbrezza o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti la pena è la reclusione da otto a dodici anni.
Se il tasso alcolemico è più basso (deve corrispondere a quello indicato dalla lettera b) dell’art 186 del codice della strada) è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. (Art 589 bis cp)

La norma prevede poi una serie di specifiche condotte collegate alla circolazione stradale (ad es. superare i limiti di velocità, passare con il semaforo rosso, effettuare  una inversione in determinati punti della carreggiata) alle quali si applica la pena prevista dall’ultimo comma analizzato, se per colpa viene provocata la morte di un uomo.
Come risulta dalla lettura dell’articolo, mediante tale reato il Legislatore ha previsto pene più severe per condotte che precedentemente venivano punite dal reato di omicidio colposo (art 589 cp) con la pena della reclusione fino a 5 anni oppure fino a 10 anni in caso di guida in stato di ebbrezza.
L’art 589 ter cp prevede poi una circostanza aggravante e stabilisce che nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga la pena è aumentata e comunque non può essere inferiore a 5 anni.
 
 

Lesioni personali stradali gravi o gravissime [ torna al menu ]

Il reato punisce chi per colpa provochi ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. La pena è la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Anche per questa fattispecie, se il conducente è in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dettata dall’assunzione di sostanze stupefacenti la pena prevista èla reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Se lo stato di ebbrezza alcolica è moderato, come indicato dal precedente articolo, la pena è la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. (Art 590 bis cp)

L’articolo in esame riprende esattamente l’art 589 bis relativo all’omicidio stradale, anche con riferimento ai commi successivi che prevedono condotte relative alla circolazione stradale.
La differenza con l’omicidio stradale va rinvenuta nel fatto che in questo caso non viene cagionata la morte di un uomo, ma lesioni.
La pena prevista è diversa in caso di lesioni gravi o gravissime.
L’art 590 ter alla pari di quanto previsto per la fattispecie di omicidio stradale, prevede una circostanza aggravante nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga. La pena è infatti aumentata e non può essere inferiore a 3 anni.

 

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma dell’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Guida in stato di ebbrezza [ torna al menu ]

Il presente articolo vieta la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
Chiunque guida in stato di ebbrezza è infatti punito:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. (Art 186 cds)

Quando guidare in stato di ebbrezza è considerato reato?

La norma prende in considerazione tre ipotesi. La prima di cui alla lettera a) si ha quando il tasso alcolemico anche se basso, inizia ad essere rilevante per la Legge. In tal caso tuttavia non viene posto in essere alcun reato e non verrà applicata nessuna pena, ma solo una sanzione amministrativa.
Diversamente per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) la Legge ritiene che la guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l configuri reato. In questi casi dovrai affrontare un processo penale.
L’articolo prevede poi circostanze aggravanti se dal fatto deriva un incidente stradale o se il reato è commesso in orario notturno.
Va evidenziato che laddove il conducente si rifiuti di sottoporsi all’etilometro, il fatto verrà ricondotto sotto l’ipotesi più grave di cui alla lettera c.
I limiti previsti dall’articolo in esame non valgono per i conducenti di età inferiore a 21 anni, per i  neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose. Per i soggetti sopra indicati il limite è infatti abbassato a 0,0 g/l (ciò significa che per queste categorie è vietato bere prima di mettersi alla guida).

 

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti [ torna al menu ]

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. (Art 187 cds)

Anche in tal caso il Codice della Strada prevede una serie di circostanze aggravanti e di adempimenti che le Forze dell’ordine pongono in essere al fine di accertare che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
La pena prevista, compresa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, coincide con l’ipotesi più grave del reato di guida in stato di ebbrezza.

 

Fuga e omissione di soccorso in caso di incidente con persone ferite [ torna al menu ]

La norma punisce la condotta del soggetto che non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose. In questo caso verrà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 302 a euro 1.208.
Se invece viene provocato un incidente con danno alle persone, ed il soggetto non ottempera all’obbligo di fermarsi, sarà punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni.
Da ultimo il soggetto che non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. (Art 189 cds)

Non fermarsi in caso di incidente configura sempre reato?

Al fine di sintetizzare sono stati riportati esclusivamente i commi 5, 6 e 7 dell’articolo, che prevedono specifiche conseguenze nel caso in cui non ci si fermi o non si presti assistenza in caso di incidente.
Se dall’incidente derivano danni alle sole cose ed il conducente non ottempera all’obbligo di fermarsi sarà assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa (il comportamento tenuto pertanto non costituisce reato).
Le cose vanno in modo diverso se dall’incidente derivano danni alle persone.
Il comma sei prevede il cd. reato di fuga. Il reato si configura quando dal proprio comportamento si verifichi un incidente con danno alle persone e il conducente non ottemperi all’obbligo di fermarsi.
Il settimo comma prevede invece il reato di omissione di soccorso. In questo caso è necessario che a seguito dell’incidente vi siano persone ferite alle quali non viene prestata assistenza. Per assistenza non si intende ovviamente l’assistenza medica, ma anche la semplice chiamata ai soccorsi sanitari.

 

Prescrizione reati stradali [ torna al menu ]

La prescrizione è una causa di estinzione del reato.
Si verifica quando non si sia giunti ad una sentenza irrevocabile di condanna dell’imputato entro un preciso termine temporale individuato dalla Legge.
Questo termine coincide (in assenza di atti interruttivi) con la pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Per i reati stradali però, nello specifico per il reato di omicidio stradale, l’art 157 cp prevede il raddoppio dei termini di prescrizione. Ciò significa che nonostante il reato di omicidio stradale preveda una pena massima pari a 7 anni di reclusione, si prescriverà in 14 anni (in assenza di interruttivi).

 

Reati stradali: conclusioni [ torna al menu ]

Quando ci si trova a preparare una difesa per un reato stradale, va prestata particolare attenzione non solo alla condotta tenuta dall’indagato ma anche alle circostanze del fatto.
In particolare, in caso di omicidio stradale, se il difensore lo ritiene opportuno, sarà necessario effettuare dei sopralluoghi sul luogo dell’incidente.
Potrà inoltre farsi coadiuvare da un consulente che stabilisca le condizioni e l’esatta velocità del veicolo, le condizioni del manto stradale, dell’illuminazione e la condotta tenuta dalla persona offesa.
In caso di guida in stato di ebbrezza inoltre, l’Avvocato può prestare assistenza anche nell’immediatezza e sul luogo del fatto, durante l’operato delle Forze dell’ordine. Dovrà inoltre accertarsi del corretto funzionamento dell’etilometro, dato che può rivelarsi determinante per la risoluzione in senso positivo del caso.
Quello che ti occorre, indipendentemente dal fatto che tu sia sia l’indagato o la persona offesa, è un Avvocato penalista in grado di ricostruire in modo minuzioso la dinamica del sinistro, attività imprescindibile per una difesa efficiente e per la scelta della giusta strategia difensiva.
Se ti trovi in una situazione simile a quella appena descritta ed hai bisogno di un Avvocato, contattami per una consulenza.
 

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