Reati fallimentari

Reati fallimentari

Cosa si intende con la locuzione “reati fallimentari”? Quali fattispecie di reato e quali pene prevede la Legge Fallimentare (ora Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questa sezione ti parlerò dei reati fallimentari e più nello specifico dei reati commessi dall’imprenditore, dai soci o da soggetti titolari di posizioni qualificate all’interno della società. Ti parlerò inoltre del reato di bancarotta (in particolare del reato di bancarotta fraudolenta previsto dall’art 216 Legge Fallimentare (ora art 322 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) e della differenza con il reato di bancarotta semplice) del significato di questa espressione e della pena prevista per tale reato.

* Pagina aggiornata alla disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 83/2022.

 

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I reati fallimentari erano originariamente previsti nel nostro Ordinamento dalla Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267/1942).
Tale Legge, in effetti ormai datata, è stata oggetto di numerose riforme, tra cui l’ultima operata dal D.Lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) entrato in vigore il 15 Luglio 2022.
 

 

 

Diritto penale fallimentare [ torna al menu ]

Il diritto penale fallimentare ha ad oggetto quegli illeciti penali che riguardano l’impresa. Per questo motivo è possibile parlare anche di diritto penale d’impresa.
L’intervento del diritto penale fallimentare è subordinato alla crisi d’impresa, cioè ad una situazione di particolare difficoltà in cui versa l’impresa. La crisi può sfociare nella dichiarazione di fallimento apertura della procedura di liquidazione giudiziale che ha sostituito il fallimento o in un’altra procedura concorsuale (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ecc..).
In questo contesto i reati fallimentari costituiscono fattispecie penali poste a tutela della società e dei creditori sociali.
Bene giuridico tutelato è infatti la salvaguardia del patrimonio dell’impresa e la sua equa distribuzione tra i creditori.
Attraverso le pene previste dai reati fallimentari l’ordinamento persegue l’obiettivo di sanzionare le condotte di lesione del patrimonio dell’impresa, che violano i diritti dei creditori.
Per il tramite di tali reati l’ordinamento tutela inoltre la fede pubblica intesa come trasparenza delle condotte tenute dall’imprenditore.

 

Reati fallimentari quali sono [ torna al menu ]

Ad oggi alcune delle fattispecie aventi rilevanza penale sono previste dai seguenti articoli della Legge Fallimentare (clicca qui per leggere l’intera legge):

Reati commessi dal fallito:

  • Bancarotta fraudolenta, la quale può essere:
    patrimoniale – Art. 216 comma 1, n. 1, Legge Fallimentare; Art. 322 comma 1 CCII;
    documentale – Art. 216 comma 1, n. 2, Legge Fallimentare; Art. 322 comma 2 CCII;
    preferenziale – Art. 216 comma 3, Legge Fallimentare; Art. 322 comma 3 CCII;
  • Bancarotta semplice – Art 217 Legge Fallimentare; Art. 323 CCII;

Reati commessi da persona diversa dal fallito:

  • Bancarotta impropria, la quale può essere:
    societaria fraudolenta – Art 223 comma 1, Legge Fallimentare; Art. 329 comma 1 CCII;
    da reato societario – Art 223 comma 2, n.1, Legge Fallimentare; Art. 329 comma 2 lett. a) CCII;
    per operazioni dolose – Art 223 comma 2, n.2, Legge Fallimentare; Art. 329 comma 2 lett. b) CCII;
  • Bancarotta impropria semplice – Art 224 Legge Fallimentare; Art. 330 CCII;
 

Il reato di bancarotta [ torna al menu ]

Si tratta senz’altro dell’illecito più rilevante nell’ambito dei reati fallimentari. Il termine bancarotta deriva dall’antica usanza di rompere il banco al banchiere insolvente.
Il reato di bancarotta può essere di due tipi: propria e impropria.
La bancarotta propria riguarda l’imprenditore, la bancarotta impropria la società.
Entrambe le fattispecie si dividono poi in: bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice.

 

La bancarotta fraudolenta [ torna al menu ]

Il reato di bancarotta fraudolenta (propria) punisce con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Infine la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. (Art 216 Legge Fallimentare Art 322 CCII)

 

Le tipologie di bancarotta fraudolenta [ torna al menu ]

L’art 216 322 CCII ha ad oggetto il reato di bancarotta fraudolenta propria, cioè realizzata dall’imprenditore.
La bancarotta fraudolenta può essere di tre tipi:
– patrimoniale: riguarda le ipotesi in cui siano state compiute condotte di distrazione, dissipazione occultamento, distruzione sui beni dell’impresa ovvero vi sia stata l’esposizione di passività inesistenti;
– documentale: laddove siano stati occultati o distrutti i libri e le scritture contabili;
preferenziale: se l’imprenditore favorisce alcuni creditori in luogo di altri.
In tutte e tre le ipotesi il reato di bancarotta fraudolenta richiede necessariamente il dolo (è questa la grande differenza con il reato di bancarotta semplice). L’imprenditore infatti deve aver agito mediante un comportamento di frode ed inganno verso i creditori. Deve aver agito cioè con la volontà di ingannare sia sulla consistenza patrimoniale che sulla trasparenza e correttezza delle operazioni dell’impresa.
Qual è la pena per la bancarotta fraudolenta?
Le pene previste dall’art 216 sono la reclusione da 3 a 10 anni in caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale; da 1 a 5 anni in caso di bancarotta fraudolenta preferenziale.

 

La bancarotta semplice [ torna al menu ]

A differenza della bancarotta fraudolenta, il reato di bancarotta semplice punisce con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, ha compiuto una serie di condotte.
Nello specifico, l’imprenditore:
1) deve aver fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
2) compiendo operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti ha consumato una notevole parte del suo patrimonio;
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
4) astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa ha aggravato il proprio dissesto;
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
La condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni. (Art 217 Legge Fallimentare Art 323 CCII)

Questa fattispecie, a differenza della bancarotta fraudolenta, è punita indifferentemente a titolo di dolo o di colpa ed è punita meno severamente a (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Per la configurazione del reato dunque, l’imprenditore non deve aver agito con la volontà di recare un danno ai creditori, ma è sufficiente aver tenuto un comportamento negligente.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma dell’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

La bancarotta impropria fraudolenta [ torna al menu ]

L’art 223 329 CCII stabilisce che: si applicano le pene stabilite nell’art. 216 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’art. 322, se:
1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
2) hanno provocato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 322. (Art 223 Legge Fallimentare Art. 329 CCII)

L’art 329riprende sostanzialmente il contenuto dell’art 322ed equipara sia per quanto riguarda la fattispecie che per la pena, il reato di bancarotta propria con il reato di bancarotta impropria.
Il primo comma (la cd. bancarotta societaria fraudolenta) si limita a richiamare le pene previste dall’art 322 nel caso in cui soggetti titolari di posizioni qualificate abbiano commesso uno dei fatti previsti da quell’articolo.
Nel secondo comma vengono richiamate alcune disposizioni previste dal codice civile (articoli 2621 c.c. e ss.) che hanno ad oggetto i cosiddetti reati societari la cui commissione ha cagionato il dissesto della società (si parla in questo caso di bancarotta impropria da reato societario).
Il n. 2 prevede invece la bancarotta impropria per operazioni dolose, ossia condotte che hanno volontariamente cagionato il fallimento della società.

 

La bancarotta impropria semplice [ torna al menu ]

Si applicano le pene stabilite nell’art. 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:
1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge. (Art 224 Legge Fallimentare Art. 330 CCII)

L’art 330 si limita a richiamare l’art 323 e ad applicare le pene ivi previste anche a chi detiene posizioni qualificate all’interno della società.

 

Il concorso dell’extraneus [ torna al menu ]

Il concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta riguarda l’ipotesi in cui un soggetto (quale ad es. un professionista oppure un dipendente) agevoli la commissione del reato.
La Cassazione, si è pronunciata sul concorso in bancarotta fraudolenta in questi termini: “è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell’evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l’imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell’impresa” (Cass. n. 8349/2016; n. 27367/2011).
In tal caso il soggetto estraneo risponderà del reato di bancarotta fraudolenta in concorso con l’imprenditore.

 

Altri reati fallimentari [ torna al menu ]

Per dovere di completezza si evidenzia che, oltre al reato di bancarotta, la legge fallimentare prevede altre due fattispecie di reato:

  • Ricorso abusivo al credito – Art 218 Legge Fallimentare; Art. 331 CCII;
  • Falso in attestazione e relazioni – art 236 bis Legge Fallimentare; Art. 342 CCII;
 

Reati societari [ torna al menu ]

Si tratta di quei reati previsti dal Codice civile e posti in essere dagli organi sociali sia di società di persone che di società di capitali. Se ne indicano solo alcuni per completezza espositiva:

  • False comunicazioni sociali – Art 2621 cc;
  • False comunicazioni sociali delle società quotate – Art 2622 cc;
  • Impedito controllo – Art 2625 cc;
  • Indebita restituzione dei conferimenti – Art 2626 cc;
  • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – Art 2627 cc;
  • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – Art 2628 cc;
  • Operazioni in pregiudizio dei creditori – Art 2629 cc;
  • Formazione fittizia del capitale – Art 2632 cc;
  • Infedeltà patrimoniale – Art 2634 cc;
  • Aggiotaggio – Art 2637 cc;
 

Prescrizione reati fallimentari [ torna al menu ]

La prescrizione, come noto, è una causa di estinzione del reato che si verifica laddove non si sia giunti ad una sentenza irrevocabile di condanna dell’imputato entro un preciso termine temporale individuato dalla Legge.
Questo termine coincide (in assenza di atti interruttivi) con la pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
In caso di commissione del reato di bancarotta semplice pertanto la prescrizione sarà pari a 6 anni (7 anni e 6 mesi se vi sono stati atti interruttivi) alla pari del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale.
Nel caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale saranno invece necessari 10 anni (12 anni e 6 mesi se vi sono stati atti interruttivi).
A partire a quando va calcolata la prescrizione?
In caso di bancarotta post-fallimentare, cioè commessa dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, il dies a quo coincide con quello in cui vengono poste in essere le condotte illecite.
Molto più dibattuto è il caso della bancarotta pre-fallimentare.
Il termine iniziale per far decorrere la prescrizione viene comunque generalmente fatto coincidere con la sentenza dichiarativa di fallimento.

 

Riforma reati fallimentari [ torna al menu ]

Come già evidenziato, la materia è stata oggetto di una profonda riforma operata dal D.Lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 83/2022 ed entrato in vigore il 15 Luglio 2022.
Tra le novità introdotte dalla Legge, vi è la sostituzione del termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” cosi come avviene già in altri stati europei. In questo modo si eviterà l’onta sociale e personale che si accompagna alla parola “fallito”;
è stato poi introdotto un sistema di allerta allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi, il risanamento dell’impresa dando priorità alla continuità aziendale favorendo proposte che comportino il superamento della crisi.
Nel 2022 la riforma dovrebbe finalmente venire alla luce.

Reati fallimentari: conclusioni [ torna al menu ]

Come visto, i reati fallimentari, così come i reati societari richiedono specifiche competenze oltre ad una rilevante padronanza della materia.
Inoltre reati come la bancarotta fraudolenta prevedono pene molto elevate e il carcere, anche in via cautelare, è più di un’ipotesi in questi casi.
Per questo motivo, a maggior ragione, devi rivolgerti al giusto Avvocato penalista che conosca la materia e sappia indicarti la giusta strategia.
Se sei un imprenditore e pensi di aver bisogno di una consulenza legale, non esitare a contattarmi.

 

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