Reati in materia di stupefacenti

Reati in materia di stupefacenti

Quali rischi corre chi spaccia? Detto altrimenti, cosa comporta commettere un reato in materia di sostanze stupefacenti?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questa sezione ti parlerò dei reati in materia di stupefacenti, in particolare dell’art 73 dpr 309/1990 (testo unico sugli stupefacenti), che tra le varie condotte punisce anche quella di spaccio di droga.

 

 

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La legislazione di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 309/1990 il quale prevede una serie di reati in materia di stupefacenti, tra cui il reato di spaccio.
Come si vedrà, l’ordinamento dispone un trattamento sanzionatorio diverso nel caso in cui la condotta illecita abbia ad oggetto le droghe pesanti oppure le droghe leggere.
La pena prevista per lo spaccio di cocaina sarà chiaramente maggiore rispetto a quella prevista per lo spaccio di erba.
Debbono inoltre essere sempre tenuti a mente i limiti che l’ordinamento prevede per far si che non si presuma che la detenzione di droga sia destinata allo spaccio. Ma scendiamo più nel dettaglio.

 
 

Reati in materia di stupefacenti: le tabelle [ torna al menu ]

Prima di analizzare gli illeciti in materia di sostanze stupefacenti va stabilito in che modo una sostanza può essere qualificata come sostanza stupefacente.

Il Ministero della Salute ha elaborato cinque tabelle che vengono periodicamente aggiornate con l’indicazione di tutte le sostanze qualificate come stupefacenti o psicotrope. La presenza di una determinata sostanza all’interno della tabella ne determina la qualifica di “droga”.

Tabella I Tabella II Tabella III Tabella
IV
Tabella dei medicinali
oppio e derivati oppiacei, foglie di coca e derivati, anfetamina e derivati, allucinogeni cannabis barbiturici benzodiazepine Medicinali a base di morfina o di cannabis, barbiturici, benzodiazepine

 

Reati in materia di sostanze stupefacenti: i limiti [ torna al menu ]

Un giovane cliente di studio che ho seguito per un caso di spaccio, mi ha chiesto “Avvocato, ma quanti grammi è considerato spaccio?
Ebbene, la risposta va rinvenuta nella Legge.
È la Legge (Decreto del Ministero della Salute pubblicato il 24 Aprile 2006 sulla Gazzetta Ufficiale n. 95) ad indicare i limiti al di sopra dei quali non bisogna andare se non si vuole che il possesso di droga si presuma sia destinato allo spaccio.

Sostanza Q.M.D. in mg di principio attivo Sostanza lorda in grammi N. di dosi o assunzioni
Eroina 250 1,7 10 ass.
Cocaina 750 1,6 5 ass.
Cannabis, Marijuana Hashish 500 5 15-20
MDMA 750 5 compr. 5 ass.
Q.D.M. = Quantità massima detenibile

Va ulteriormente precisato che il dato più rilevante è quello relativo al principio attivo. Se un soggetto venisse trovato con 2 grammi di cocaina ma il principio attivo contenuto nella sostanza fosse inferiore alla soglia stabilita dalla Legge, non vi sarebbe alcun reato.

 

L’Art. 73 D.P.R. 309/1990 [ torna al menu ]

“Cosa si rischia per detenzione di droga?”
Per rispondere a questa domanda va analizzata la norma di riferimento in tema di sostanze stupefacenti, l’art. 73 rubricato: Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.
I tre commi più rilevanti dell’art 73 sono il primo, il quarto ed il quinto.

L’art 73 primo comma ha ad oggetto la condotta di chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo le cd droghe pesanti (ad es. la cocaina e l’eroina).
La pena è la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

L’art 73 quarto comma invece dispone che quando le condotte di cui al primo comma riguardano le droghe leggere (ad es. hashish o marijuana) la pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a 77.468.

 

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma dell’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Lo spaccio di lieve entità [ torna al menu ]

L’art 73 quinto comma stabilisce che quando i fatti sono di lieve entità per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, la pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Già dalla mera lettura della norma risulta evidente come l’inquadramento del fatto di reato all’interno del quinto comma renderebbe più leggera la posizione processuale dell’imputato.
Per fare in modo che i fatti siano inquadrati sotto questo comma è necessario che lo spaccio sia stato occasionale.
Se il soggetto viene trovato per la prima volta in possesso di pochissime dosi, anche se si tratta di droghe pesanti, potrebbero esserci gli estremi per ritenere che lo spaccio sia di lieve entità.
Se invece la condotta non è occasionale  la pena prevista è quella della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329.

L’uso personale di cui all’art. 75 D.P.R. 309/1990 [ torna al menu ]

L’art. 75 prevede l’applicazioni di sanzioni amministrative (pertanto si parla di illecito amministrativo e non di reato) nei confronti di chiunque venga trovato con della droga, per farne uso personale. Le sanzioni amministrative previste sono:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Le sanzioni verranno disposte per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di droghe pesanti e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di droghe leggere.
Come chiarito, l’uso personale non costituisce reato e non ne consegue una pena, tuttavia la norma prevede una serie di conseguenze, come la sospensione della patente di guida o del passaporto, tutt’altro che irrilevanti.

 

Prescrizione del reato di spaccio di droga [ torna al menu ]

Come più volte sottolineato, la prescrizione è una causa estintiva di tutti i reati. Se trascorre un certo periodo di tempo dalla commissione del fatto e non è stata ancora emessa una sentenza, il reato si estingue per intervenuta prescrizione. Il tempo necessario per far prescrivere un reato è strettamente correlato alla pena prevista per ogni singolo reato.
Trattandosi di delitti, per i reati in materia di sostanze stupefacenti il tempo minimo necessario per la prescrizione non può essere inferiore a sei anni.
Se però il reato prevede una pena maggiore, il tempo necessario a prescrivere sarà pari alla pena prevista.
Il reato di spaccio di droghe pesanti, come ad es. la cocaina, si prescrive in 20 anni (senza la presenza di atti interruttivi).
Sarà pertanto molto difficile ottenere una sentenza che dichiari l’intervenuta prescrizione del reato.
In altre ipotesi (come ad es. lo spaccio di erba o in generale di droghe leggere) il tempo necessario per la prescrizione è minore, ed è pari a 6 anni (senza atti interruttivi, in presenza dei quali si arriva a 7 anni e 6 mesi).

 

Reati in materia di stupefacenti: conclusioni [ torna al menu ]

L’inquadramento di un fatto nella fattispecie di reato prevista dall’art. 73 ovvero nell’ambito dell’uso personale dipende da molteplici fattori.
Elementi da tenere in considerazione sono: la quantità della sostanza stupefacente, l’eventuale confezionamento in dosi, il rinvenimento o meno di strumenti idonei alla cessione ovvero alla pesatura (bustine di plastica, bilancino di precisione) o la qualità di tossicodipendente del soggetto.
Difendere un soggetto tossicodipendente, anche di fronte ad un quantitativo elevato di stupefacente, sarà sicuramente più semplice nell’ipotesi in cui si voglia dimostrare che il possesso di droga fosse finalizzato all’uso personale.
Diversamente, se in seguito ad una perquisizione da parte delle Forze dell’ordine venissero rinvenuti strumenti come il bilancino di precisione o le bustine di plastica, questi elementi faranno propendere il Giudice per l’inquadramento della condotta come detenzione della droga ai fini di spaccio.
Un precedente per spaccio può costare caro, soprattutto ai più giovani.
Questi sono i motivi per i quali devi rivolgerti ad un Avvocato penalista che conosca la materia e sappia scegliere la giusta strategia processuale.
Se hai commesso un reato in materia di droga, contattami.

 

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