Bancarotta fraudolenta: pena, significato, prescrizione

bancarotta fraudolenta

Bancarotta fraudolenta: cosa si intende con questi termini e quali sono i rischi nell’eventualità in cui si venisse indagati per questo reato? Ed a monte: cosa significa essere in bancarotta?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò di uno dei più gravi tra i reati fallimentari: il reato di bancarotta fraudolenta (previsto e punito dall’art 216 legge fallimentare art 322 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).
Al fine di comprendere qual è il significato di questa espressione è necessario capire cos’è un reato fallimentare e cosa vuol dire essere in bancarotta.

*Articolo aggiornato alla disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 83/2022.

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Le indagini circa la commissione del reato di bancarotta fraudolenta e, più in generale, di un reato fallimentare vengono espletate in seguito al verificarsi di una situazione di difficoltà oggettiva nella quale versi l’imprenditore o la società. Tale difficoltà si traduce in uno stato di insolvenza e spesso nel fallimento nell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale (che ha sostituito la procedura di fallimento), dichiarata con sentenza dal Tribunale.
In situazioni come questa la Procura potrebbe indagare sulla commissione di alcuni reati, tra cui appunto il reato di bancarotta fraudolenta.

 
 

Cosa vuol dire essere in bancarotta? [ torna al menu ]

Si è già detto che il reato di bancarotta fraudolenta, al pari di altro reato fallimentare, presuppone lo stato di insolvenza e la dichiarazione di fallimento apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Ma cosa significano questi termini?
Lo stato di insolvenza è la situazione in cui versa il soggetto inadempiente alle proprie obbligazioni, causata dalla mancanza dei mezzi necessari per effettuare i pagamenti dovuti ed alla impossibilità di procurarsi altri mezzi. È proprio tale stato di insolvenza a determinare la liquidazione giudiziale.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza definisce ora all’art. 3 lo stato di crisi che può portare allo stato di insolvenza. La crisi viene intesa come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.
In seguito alla dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale è possibile che la Procura indaghi sulla commissione di uno tra i reati fallimentari di cui la bancarotta fraudolenta costituisce, probabilmente, il più rilevante.
Bene giuridico tutelato dai reati fallimentari è la salvaguardia del patrimonio dell’impresa e la sua equa distribuzione tra i creditori.
In questo contesto si inserisce il reato di bancarotta, il quale si divide fondamentalmente in due tipologie: la bancarotta propria (è tale quella commessa dall’imprenditore) e la bancarotta impropria (riguarda invece altre cariche societarie). Entrambe le ipotesi si dividono ulteriormente nei reati di bancarotta semplice e fraudolenta.

 

Bancarotta fraudolenta: significato [ torna al menu ]

Mi limiterò, per il momento, a spiegarti cos’è il reato di bancarotta fraudolenta (per l’esattezza fraudolenta propria). Tratteremo più avanti la differenza con il reato di bancarotta semplice e con il reato di bancarotta fraudolenta commesso da soggetti diversi dall’imprenditore.
L’art. 216 della Legge Fallimentare 322 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza stabilisce che risponde del reato di bancarotta fraudolenta, l’imprenditore che:
– ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
– ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;
– ha eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi.
Si tratta quindi di specifiche condotte previste dalla norma di riferimento, poste in essere dall’imprenditore, precedentemente o successivamente alla dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

 

Bancarotta fraudolenta: tipologie [ torna al menu ]

La bancarotta fraudolenta può essere dunque essenzialmente di tre tipi:
– patrimoniale: se sono state compiute condotte di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione sui beni dell’impresa oppure se vi è stata l’esposizione di passività inesistenti;
– documentale: laddove siano stati occultati o distrutti i libri e le scritture contabili;
– preferenziale: si ha nell’ipotesi in cui l’imprenditore favorisca alcuni creditori in luogo di altri.

 

Bancarotta fraudolenta: pena [ torna al menu ]

Ma qual è la pena prevista per questo reato? Cioè, in parole povere, quanti anni si rischiano per bancarotta fraudolenta?
L’art. 216 della Legge fallimentare 322 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede per la bancarotta patrimoniale e per la documentale la pena della reclusione da tre a dieci anni. Per quanto concerne la bancarotta preferenziale si applica invece la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La condanna per uno dei fatti previsti dall’articolo comporta inoltre, l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
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Bancarotta fraudolenta: prescrizione [ torna al menu ]

La prescrizione è una causa di estinzione del reato che si verifica laddove non si sia giunti ad una sentenza irrevocabile di condanna dell’imputato entro un preciso termine temporale individuato dalla Legge.
Questo termine coincide (in assenza di atti interruttivi) con la pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Nel caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale saranno necessari 10 anni (12 anni e 6 mesi se vi sono stati atti interruttivi). Per la bancarotta fraudolenta preferenziale invece il tempo necessario a prescrivere è pari a 6 anni (7 anni e 6 mesi in caso vi siano atti interruttivi).
Qual è il “dies a quo” cioè il termine iniziale a partire dal quale viene calcolata la prescrizione?
In caso di bancarotta post-fallimentare, ossia commessa dopo la sentenza dichiarativa di fallimento (ora apertura della procedura di liquidazione giudiziale), il dies a quo coincide con quello in cui vengono poste in essere le condotte illecite (Cass. n. 18565/2011).
In caso di bancarotta pre-fallimentare il dies a quo non è di facile individuazione.
Vi sono orientamenti giurisprudenziali contrastanti che tendono ad identificare la sentenza dichiarativa di fallimento (ora apertura della procedura di liquidazione giudiziale) ora come elemento costitutivo del reato (Cass. n. 17819/2017), ora come condizione obiettiva di punibilità (Cass. n. 56135/2017).
Quale che sia la tesi da considerare come prevalente, il termine iniziale per far decorrere la prescrizione viene comunque generalmente fatto coincidere con l’emissione della sentenza dichiarativa di fallimento (ora apertura della procedura di liquidazione giudiziale).

 

La responsabilità dell’amministratore di diritto (cd. prestanome o testa di legno) [ torna al menu ]

All’interno di una società è possibile che un soggetto rivesta solo formalmente la carica di socio o amministratore (cd. amministratore di diritto), mentre chi si occupa di tutte le attività di gestione della società è, in realtà, un altro soggetto (cd. amministratore di fatto).
Se, per ipotesi, l’amministratore di fatto venisse indagato per la commissione di un reato fallimentare, a che titolo ne risponderebbe il prestanome?
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che se l’amministratore di diritto sia consapevole delle attività illecite poste in essere dall’amministratore di fatto, vada ritenuto anch’egli responsabile.
Il prestanome potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta in concorso con l’amministratore di fatto anche laddove non sia a conoscenza di tutte le attività illecite poste in essere da quest’ultimo ma ne abbia comunque accettato il rischio (pensiamo all’ipotesi in cui il prestanome abbia accettato una somma di denaro per ricoprire la carica di amministratore di diritto).
Altra giurisprudenza ritiene che la semplice accettazione della carica non sia sufficiente per ritenere che il prestanome sia consapevole della commissione di condotte illecite. Si pensi all’ipotesi in cui un soggetto decida di fare il prestanome per ragioni di parentela ma sia effettivamente all’oscuro di ogni condotta illecita posta in essere dall’amministratore di fatto.
In questa ipotesi si ritiene che sia necessario provare in sede processuale che l’amministratore di diritto avesse una certa ingerenza nelle decisioni ovvero quantomeno un potere di controllo.

 

Bancarotta fraudolenta impropria [ torna al menu ]

Come già spiegato in precedenza, il reato di bancarotta fraudolenta può essere commesso tanto dall’imprenditore quanto da altri soggetti all’interno della società.
L’art 223 della Legge Fallimentare 329 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza stabilisce che, le pene stabilite nell’art. 322 si applichino agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite in liquidazione giudiziale, i quali abbiano commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
Medesimo reato e trattamento sanzionatorio. Ciò che cambia è il soggetto attivo, ossia l’autore del reato: l’imprenditore nel caso di bancarotta propria, un altro soggetto all’interno della società nella bancarotta impropria.

 

Che differenza c’è tra bancarotta e bancarotta fraudolenta? [ torna al menu ]

Va ora analizzata un’altra fattispecie di reato che può porre in essere l’imprenditore.
Nell’ambito della bancarotta propria infatti si distingue dalla bancarotta fraudolenta il reato di bancarotta semplice. Che differenza c’è tra le due fattispecie?
In tutte e tre le ipotesi sopra analizzate il reato di bancarotta fraudolenta richiede necessariamente il dolo. L’imprenditore infatti deve aver agito mediante un comportamento di frode ed inganno verso i creditori. Deve aver agito cioè con la volontà di ingannare sia sulla consistenza patrimoniale che sulla trasparenza e correttezza delle operazioni dell’impresa.
Diversamente, il reato di bancarotta semplice non richiede il dolo. In questo caso infatti l’imprenditore può essere chiamato a rispondere del reato per aver tenuto un comportamento negligente, e ciò, indifferentemente, a titolo di dolo o di colpa.
Si pensi all’ipotesi in cui l’imprenditore realizzi spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica.
Stesso discorso nel caso in cui l’imprenditore compia operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti consumando il suo patrimonio.

 

Bancarotta fraudolenta: conclusioni [ torna al menu ]

Come si è potuto constatare, il Legislatore prevede pene molto severe per i reati fallimentari ed in particolare per il reato di bancarotta fraudolenta (art 322 del C.C.I.I. – clicca qui per visualizzare l’articolo).
Il carcere, anche nella fase relativa alle indagini preliminari, quale misura cautelare, è più di un’ipotesi in questi casi.
È allora fondamentale conoscere i ruoli di ogni titolare di cariche societarie, ricostruire minuziosamente le vicende della società, analizzando ogni operazione posta in essere.
Per questo motivo, a maggior ragione, devi rivolgerti al giusto Avvocato penalista che conosca la materia e sappia scegliere la migliore strategia processuale.
Se sei un imprenditore oppure ti trovi in una situazione particolarmente delicata per i motivi sopra descritti, non esitare a contattarmi.

Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati fallimentari.

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*Articolo aggiornato alla disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 83/2022.

Questo articolo ha 8 commenti

  1. Francesco

    Mi scusi avvocato Fontana, le faccio una domanda che magari potrà sembrare stupida ma non conoscendo la legge italiana e mi è venuto questo dubbio. In Italia è necessario farsi difendere da un avvocato penalista o per un accusa di bancarotta fraudolenta posso anche difendermi autonomamente?.
    Grazie mille per la sua risposta

    1. Avv. Mattia Fontana

      Non è in alcun modo possibile difendersi autonomamente in un processo penale, ma è necessaria l’assistenza di un Avvocato. Se non ne dovesse nominare uno di fiducia, gliene verrà assegnato uno d’ufficio. Permane il dovere per l’assistito di corrispondere l’onorario al proprio difensore (sia esso di fiducia o d’ufficio).
      Entro certi parametri (il reddito annuo imponibile secondo l’ultima dichiarazione dei redditi non deve essere superiore a 11.746,68 euro) potrà usufruire del patrocinio a spese dello stato.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  2. Elio

    Buon giorno avv, Mattia io sono stato imputato per bancarotta di una srl io avendo residenza con mia figlia io non avendo reddito mi viene un idea di 9000euro posso avere il patrocinio di stato io sono stato imputato di bancarotta di una srl essendo amministratore unico ed non ho mai operato grazìe elio brillante il mio telefono è 3477724226

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      per beneficiare del patrocinio a spese dello stato deve essere analizzata l’ultima dichiarazione dei redditi. Se il reddito è sotto la soglia prevista dalla Legge senz’altro può presentare l’istanza di ammissione.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  3. Ferdinando

    buongiorno Avv. Mattia, io sono stato condannato per bancarotta fraudolenta ed i termini di 10 anni sono scaduti ad aprile del 2023, posso chedere la cancellazione dal casellario giudiziale, e/o la riabilitazione ?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      per rispondere a questa domanda è necessario prendere visione della visura del casellario giudiziale.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  4. Raffaele

    buongiorno,sono stato truffato sull’acquisto di un auto di importazione di 30000€.In quali casi il venditore fallito rischia la galera?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      bisogna vedere la gravità del reato i precedenti penali, se viene scelto un rito alternativo e quant’altro. Il carcere è l'”extrema ratio”.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

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