Stalking: art 612 bis cp significato e pena

Stalking al pari di altre parole straniere, è un termine entrato prepotentemente nel linguaggio comune nonché in quello giudiziario. Lo stalking è infatti un reato previsto dall’articolo 612 bis del codice penale.
Ma quando si può parlare di stalking?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di stalking previsto dall’art 612 bis cp, del significato del termine “stalking”, di quale è la pena prevista per questo reato e delle tipologie di atti persecutori che la prassi ha ormai cristallizzato.

Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami!

Il reato di stalking appartiene alla categoria dei reati contro la persona ed in particolare dei delitti contro la libertà individuale. Bene giuridico tutelato è la libertà personale e morale della persona.
Oggi la tecnologia ha ulteriormente facilitato la commissione di questo reato, il quale può essere posto in essere anche attraverso strumenti quali il telefono o i social network.
Ma andiamo con ordine:
Qual è il significato della parola stalker? E cosa fa uno stalker?

 
 

Stalker: significato [ torna al menu ]

Quando si parla del reato di atti persecutori, è bene anzitutto individuare il soggetto che pone in essere tali condotte.
Lo “stalker“, letteralmente “molestatore” è quel soggetto che pone in essere atti di molestia o minaccia, ripetuti nel tempo, nei confronti di una persona.
Lo stalker può essere una qualsiasi persona, di qualunque sesso ed età: il partner, l’ex fidanzato/a, l’amante, un collega, un amico/a.
Come vedremo, le condotte possono essere realizzate mediante diversi strumenti: di persona, al telefono o tramite i social e in diversi luoghi.
Ma prima vediamo come e per quale motivo questo reato è stato introdotto nel nostro Ordinamento.

 

Stalking: reato [ torna al menu ]

Lo stalking è diventato ufficialmente reato a partire dal 2009.
Dato il crescente numero di reati commessi nei confronti delle donne infatti, il D.L. n. 11/2009, convertito dalla L. n. 38/2009, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori, inserendo nel codice penale l’art. 612 bis proprio al fine di fornire una risposta più concreta nella lotta contro la violenza sulle donne.
Il medesimo decreto per gli stessi motivi ha poi previsto una serie di ulteriori misure a tutela della vittima del reato.
È stata infatti introdotta la possibilità per la persona offesa dal reato, fino al momento in cui sarà proposta la querela, di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dello stalker.
Una delle modifiche più incisive è stata quella di prevedere una nuova misura cautelare: il divieto di avvicinamento dell’imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
È stato previsto l’obbligo per le forze dell’ordine e per altri soggetti che ricoprono un ruolo pubblico che vengono a conoscenza dalla vittima di episodi riconducibili al reato di stalking, di fornire alla stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture.
È stato infine istituito un numero verde nazionale (1522) a favore delle vittime degli atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica nonché con il dovere di comunicare gli atti persecutori segnalati alle forze dell’ordine, nei casi d’urgenza e su richiesta della persona offesa.
Ma quali sono gli atti o comportamenti persecutori?

 

Art 612 bis: atti persecutori [ torna al menu ]

L’articolo 612 bis cp ha ad oggetto il reato di stalking ed è rubricato “atti persecutori”. Con questo articolo il legislatore prevede una determinata pena (che dopo vedremo) a seguito di alcune condotte tenute dallo stalker.
Che cosa sono gli atti persecutori?
In particolare commette il reato di atti persecutori chi con condotte ripetute nel tempo, minaccia o molesta qualcuno. Queste condotte devono provocare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto oppure devono costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita.
L’articolo prevede alcune circostanze aggravanti per le quali la pena è aumentata.
Ciò avviene ad esempio quando il fatto viene commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, o se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
L’aumento di pena può essere applicato anche quando il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità.

 

Stalking: significato [ torna al menu ]

La parola “Stalking” deriva dal verbo inglese “to stalk” che significa “inseguire”.
Possono essere fatti degli esempi di stalking per chiarire meglio il concetto:
il tuo/la tua ex partner, ancora scottato/a dal fatto che vi siete lasciati, inizia a seguirti, ad inviarti messaggi e ad aspettarti all’uscita dal lavoro.
Questa situazione ti provoca stress ed ansia, hai paura per la tua incolumità e sei costretto/a a cambiare strada per recarti in ufficio o a modificare gli orari in cui esci di casa.
Il reato di stalking pertanto può essere realizzato ogniqualvolta un individuo, di qualsiasi sesso ed età, compie pedinamenti, appostamenti, invia ripetuti messaggi, o più in generale pone in essere atti di molestia o minaccia.
Risulta chiaro dunque che, per configurare lo stalking siano necessarie delle condotte reiterate dalle quali devono derivare delle conseguenze precise per la vittima.
Ad ogni modo la Cassazione ha chiarito che anche due sole condotte di molestie o minacce o lesioni, commesse in un breve arco di tempo, sono idonee a configurare lo stalking, non essendo necessario che che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale (Cass. n. 33842/2018).

 

Stalking: pena [ torna al menu ]

La pena prevista per il reato di stalking è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.
Il reato, introdotto nel 2009 (D.L. 11/2019), è stato recentemente modificato dalla L. 69/2019 (cd. Codice rosso), che ne ha innalzato la pena (originariamente era prevista la reclusione da sei mesi a cinque anni).
Lo stalking può inoltre comportare l’applicazione di una misura cautelare già in fase di indagini preliminari. Non è infatti remoto che il P.M., nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza ed una tra le esigenze cautelari previste dal codice, possa chiedere al G.I.P. l’applicazione di una misura cautelare.
È possibile che venga applicata la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ma anche gli arresti domiciliari o la custodia cautelare in carcere.
Inoltre un’ipotetica condanna per stalking aggravato non consente al Pubblico Ministero di sospendere l’ordine di esecuzione della pena (se vuoi approfondire leggi questo articolo: quando e come si rischia il carcere).
Ciò significa che se il reato è aggravato dopo che la sentenza di condanna sarà divenuta definitiva, dovrai andare in carcere.

 

Stalking: prescrizione [ torna al menu ]

Per quanto riguarda la prescrizione è necessario effettuare una piccola premessa.
La prescrizione è una causa estintiva del reato che si verifica nei casi in cui non si sia ancora stata emessa una sentenza definitiva nei confronti dell’imputato entro un dato termine temporale individuato dalla Legge.
Il termine è pari (in assenza di atti interruttivi) alla pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Il reato di stalking prevede, per l’ipotesi base, la pena della reclusione, nel massimo, di sei anni e sei mesi.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte è possibile affermare che il termine di prescrizione del reato di stalking è pari a sei anni e sei mesi (il tempo aumenta nel caso in cui siano presenti atti interruttivi della prescrizione).

 

Stalking: procedibilità [ torna al menu ]

Alcuni reati vengono definiti “perseguibili a querela di parte” perché è assolutamente necessario proporre una querela per chiedere la punizione del presunto colpevole. Senza la querela non inizierà alcun processo.
Questa categoria di reati si differenzia dai cd. reati procedibili “d’ufficio” per i quali la presentazione di un atto di querela non è necessaria per instaurare un procedimento penale.
Lo stalking, di base, rientra nella prima categoria. Nelle ipotesi non aggravate previste dal primo e dal secondo comma sarà necessario presentare una querela se vuoi chiedere la punizione dello stalker.
Nei casi di condotte poste in essere nei confronti di un minore e di persona con disabilità oppure se il fatto è commesso con un altro reato per cui si deve procedere d’ufficio, la querela non è necessaria perché lo stalking è procedibile d’ufficio.

stalking

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Denuncia per stalking [ torna al menu ]

Bisogna anzitutto partire dalla persona offesa. Come visto in alcuni casi è indispensabile presentare una querela per chiedere la punizione dello stalker. Diversamente dagli altri reati per i quali il termine di presentazione della querela è pari a tre mesi dal momento in cui hai avuto conoscenza del fatto, per il reato di atti persecutori il termine è di sei mesi. Scaduto questo termine non sarà più possibile chiedere la punizione del colpevole.
Nelle ipotesi aggravate, come detto, la querela non è necessaria.
Ciò significa che se le Forze dell’ordine dovessero venire a sapere che una persona ti sta “stalkerizzando” (ad es. a seguito della segnalazione di un tuo amico, di un centro antiviolenza, o a seguito della presentazione di una denuncia) il procedimento penale a carico dello stalker inizierebbe comunque.
L’invito rivolto a chi è vittima di stalking è quello di prendere coscienza della situazione, con tutte le sue difficoltà, e denunciare. Presentare una querela (quando necessario), farsi assistere da professionisti del settore, oltre che da un legale, sono i primi passi da compiere.
Per chi invece riceve una denuncia per stalking le cose vanno in modo diverso.
A partire da questo momento inizieranno le indagini preliminari a seguito delle quali se il P.M. non avanzerà richiesta di archiviazione, comincerà il vero e proprio processo penale. Se vuoi saperne di più ti consiglio questo articolo: Sono stato denunciato per stalking: cosa rischio

 

Quando non è stalking [ torna al menu ]

Come abbiamo visto lo stalking si sostanzia in veri e propri atti persecutori ripetuti nel tempo. Queste condotte devono provocare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto oppure devono costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita.
Se viceversa la condotta si consuma in un’unica occasione o per breve momento, si potrà parlare del diverso reato di molestie e non di stalking.
La Corte di Cassazione ha inoltre avuto modo di precisare che in tema di atti persecutori, l’evento tipico del “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, che consiste in un profondo turbamento con effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, non può risolversi in una sensazione di mero fastidio, irritazione o insofferenza per le condotte minatorie o moleste subìte (Cass. n. 2555/2020).

 

Stalking telefonico [ torna al menu ]

Come già evidenziato, diverse sono le modalità con le quali il reato di atti persecutori può essere realizzato.
Il telefono è senza dubbio uno dei mezzi maggiormente utilizzati dallo stalker. Si pensi a continue telefonate o messaggi (sms o su Whatsapp) anche nel cuore della notte.
Come già evidenziato, le condotte devono ingenerare uno stato di ansia, paura o timore o un cambiamento nelle abitudini di vita della persona (si pensi alla perdita di sonno con conseguente assunzione di sonniferi o ansiolitici).
Diversamente il reato configurabile non sarà quello di atti persecutori ma quello di molestie (art 660 cp).
Una recente sentenza della Corte di Cassazione inoltre ha stabilito che il comportamento accondiscendente della vittima, non esclude il reato di stalking (Cass. n. 26588/2017).

 

Stalking su social network [ torna al menu ]

Oltre al telefono, lo sviluppo della tecnologia ha comportato un esponenziale aumento dei reati commessi attraverso il pc ed in particolare su internet e sui social network.
Facebook, Instagram ed altri social hanno notevolmente semplificato le modalità di connessione tra utenti, facilitando indirettamente la commissione di reati.
La Corte di Cassazione ad esempio ha ritenuto che pubblicare continuamente post offensivi sui social network possa configurare il reato di stalking (Cass. n. 45141/2019).
In questo caso il cambiamento alle proprie abitudini di vita può concretizzarsi ad esempio nel dover “chiudere” il proprio profilo Facebook o Instagram.

 

Stalking condominiale [ torna al menu ]

È noto che il condominio sia teatro di incomprensioni e discussioni anche piuttosto accese tra condomini.
A volte le antipatie tra i vari proprietari possono portare al compimento di reati, anche gravi.
I casi riguardanti lo stalking realizzato da un vicino di casa sono aumentati a tal punto da coniare l’espressione “stalking condominiale“.
Si pensi ad una persona che blocca l’ascensore per dispetto, suona continuamente il campanello, recapita messaggi o avvisi intimidatori fuori dalla porta di casa.
Queste condotte possono portare la vittima ad un cambiamento delle proprie abitudini di vita. La persona offesa sarà più accorta quando esce di casa, modificherà i propri orari di uscita o di rientro.
La Cassazione ha ritenuto che controllare lo spioncino della porta di casa prima di uscire sul pianerottolo condominiale al fine di evitare incontri con lo stalker, sia un cambiamento nelle proprie abitudini di vita, idoneo a configurare lo stalking (Cass. n. 10111/2018).
Se vuoi saperne di più ti consiglio questo articolo: Stalking condominiale: cos’è e come difendersi

 

Stalking sul lavoro [ torna al menu ]

Come visto il reato di stalking può essere posto in essere nei luoghi più disparati. In ambito familiare, sui social network, in un condominio, ma anche sul lavoro.
In questo caso il reato viene denominato “stalking occupazionale” e viene integrato appunto, sul luogo del lavoro.
Le condotte poste in essere dal datore di lavoro o dal collega devono essere quelle descritte in precedenza e delineate dall’art 612 bis cp.
Si pensi all’invio continuo e reiterato di email, messaggi, telefonate ripetute senza un vero motivo (ovviamente se c’è un motivo lavorativo il reato non viene integrato).
E ancora la presenza costante o un controllo assillante e addirittura vere e proprie molestie sessuali.
In quest’ultimo caso laddove le molestie dovessero degenerare in contatto fisico (anche solo un palpeggiamento) si potrà parlare finanche di violenza sessuale.
In questi casi come abbiamo visto in un altro articolo (clicca qui se non lo hai letto), lo stalking può rappresentare la figura di reato attraverso la quale si realizza il mobbing.

 

Stalking giudiziario[ torna al menu ]

Con questa espressione si vuole indicare quella prassi, sempre più radicata, mediante la quale una persona pone in essere, nei confronti di un’altra, condotte di molestia mediante atti giudiziari.
Le pretese possono essere avanzate in sede penale ma anche in sede civile ed amministrativa.
Si pensi a infondate e pretestuose querele idonee a determinare l’inizio di una serie di procedimenti penali a carico di un soggetto.
Questa situazione può essere senz’altro idonea ad ingenerare nella vittima uno stato di ansia e turbamento oltre a costringerla ad affrontare le spese del processo.
La Suprema Corte, con una recente sentenza, ha inflitto la misura del divieto di esercitare l’attività professionale per un anno, ad un Avvocato, a causa del reato di atti persecutori commesso mediante la continua e sistematica proposizione di atti di querela nei confronti di un soggetto (Cass. n. 11429/2021).

 

Stalking: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto constatare, lo stalking (art 612 bis cpclicca qui per prenderne visione) è un reato grave, posto a tutela della libertà personale e morale della persona offesa.
Se sei l’indagato, già durante le indagini preliminari, è possibile che venga applicata una misura cautelare quale la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, oppure il divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Se sei la vittima è invece necessario che tu sappia esattamente cosa fare, anche al fine di valutare la possibilità di costituirti parte civile nel processo penale.
Per questo motivo, qualsiasi sia la tua posizione, è necessario che tu ti rivolga quanto prima ad un Avvocato penalista che sappia guidarti, sin dalle indagini e successivamente durante il processo penale, nella scelta della giusta strategia difensiva.
Se sei indagato per aver commesso il reato di stalking o un altro reato contro la persona, oppure ne sei vittima, contattami.

Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati contro la persona.

Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami!

Questo articolo ha 4 commenti

  1. 5H

    Noi studenti della 5H dell’ istituto DON COLLETTO di MARINEO stiamo affrontando questo argomento nell’ ambito della materia: EDUCAZIONE CIVICA. SALUTI

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      benissimo è fondamentale parlarne anche con i ragazzi nelle scuole. Se può interessarvi posso dare la mia personale disponibilità per lezioni in presenza o videolezioni.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  2. massimiliano

    Salve io ho ricevuto una querela per 612 bis commi 1 e 2…volevo sapere se la querela puo’ essere rimessa

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      si per il primo e il secondo comma la procedibilità è a querela di parte.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

Lascia un commento