Daspo è una parola che spesso viene pronunciata in relazione ad eventi sportivi ed in particolare a partite di calcio.
Ma cos’è il daspo? E cosa succede se si prende il Daspo?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del daspo, di cosa significa questa parola e di quando viene applicata questa misura.
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Esistono varie tipologie della misura in questione che vengono applicate in situazioni diverse.
In alcuni casi la misura viene applicata dal questore, in altri casi dal giudice durante un processo penale.
In ogni caso se ti è stata applicata questa misura sappi che non potrai accedere per un periodo di tempo alle manifestazioni sportive.
Ma scendiamo maggiormente nel dettaglio e scopriamo cos’è.
Cos’è il Daspo [ torna al menu ]
Il Daspo è l’acronimo di Divieto di accedere a manifestazioni sportive. Si tratta di una misura finalizzata a contrastare la violenza negli stadi.
È previsto dalla Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 (clicca qui per prenderne visione).
La misura viene applicata in casi specifici previsti dalla legge, che a breve vedremo, per soggetti ritenuti particolarmente pericolosi.
Ne esistono vari tipi: preventivo, penale, urbano.
Ognuna di queste misure ha delle caratteristiche specifiche che analizzeremo nell’articolo che stai per leggere.
Quando si prende un Daspo? [ torna al menu ]
Come vedremo a breve vi sono specifiche ipotesi per le quali può essere emessa tale misura.
Tuttavia in linea teoria può essere disposta in tutti quei casi in cui un soggetto, ritenuto pericoloso, pone in essere atti o condotte che possono essere considerate violente, intimidatorie, minacciose e tali da mettere in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico.
Daspo preventivo [ torna al menu ]
Il daspo preventivo (art. 6, comma 1, L. n. 401/1989) è una misura di prevenzione che il Questore può disporre nei confronti di un soggetto “pericoloso”. Consiste nel divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e a quelli relativi alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a tali manifestazioni, per un periodo di tempo stabilito dal Questore. Può essere accompagnato dall’ obbligo di firma, cioè di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni.
Nel caso in cui al daspo si aggiunga l’obbligo di firma, il provvedimento deve essere convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del luogo della Questura.
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A chi viene applicato il Daspo? [ torna al menu ]
Il daspo preventivo viene applicato a determinati individui considerati dalla Legge soggetti pericolosi, ed in particolare:
– chi è stato denunciato per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
– chi abbia (anche all’estero) partecipato attivamente a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico;
– alcuni soggetti indicati nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Il daspo preventivo può essere inoltre applicato a chi risulti condannato oppure denunciato, negli ultimi cinque anni, per: aver portato in occasione di una manifestazione sportiva armi improprie come: mazze, bastoni, sfollagente, noccoliere; aver fatto uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona; aver introdotto emblemi o simboli razzisti o discriminatori; i reati di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive e di possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive; aver esposto striscioni e cartelli inneggianti alla violenza; alcuno dei reati contro l’ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza; per i reati di rissa, rapina, estorsione, reati in materia di sostanze stupefacenti anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Daspo penale [ torna al menu ]
Mentre il daspo preventivo è emesso dal Questore sulla base di una semplice segnalazione il daspo penale (art. 6, comma 7, L. n. 401/1989) è emesso dal Giudice, a seguito di una condanna per reati connessi ad una o più manifestazioni sportive, o per la violazione di un precedente divieto ad avvicinarsi a tali luoghi.
Tale misura viene applicata anche se la sentenza non è ancora definitiva, in caso di sentenza di patteggiamento o in caso di sospensione condizionale della pena.
Oltre al divieto di accesso, la condanna per uno dei reati comporta anche l’obbligo di firma: cioè di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive specificamente indicate.
Inoltre l’autorità giudiziaria può disporre l’obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.
Daspo: durata [ torna al menu ]
Quanto dura il daspo?
Bisogna distinguere la misura emessa in via preventiva da quella penale.
Nel primo caso la misura emessa dal Questore non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque.
Nel secondo caso invece il Giudice con la sentenza di condanna può disporre il daspo per un periodo da due a dieci anni.
Daspo urbano [ torna al menu ]
Il daspo urbano è una misura prevista dal D.L. n. 14/2017, art. 10 che può essere emessa dal Questore nei confronti di cittadini che minano la salute dei consociati e il decoro urbano e consiste in un divieto ad avvicinarsi a determinati luoghi della città (in particolar modo: stazioni di trasporto pubblico, porti e aeroporti, istituti scolastici e universitari, luoghi di interesse culturale e artistico).
Tale misura viene emessa a seguito dell’accertamento di determinate condotte volte a impedire l’accessibilità alle predette infrastrutture per le quali le autorità emettono un ordine di allontanamento al quale si aggiunge una sanzione pecuniaria emessa dal Sindaco che può variare dai 100 ai 300 euro.
Daspo e fedina penale [ torna al menu ]
Il Daspo non rappresenta una sentenza di condanna, pertanto non può diventare un precedente penale cosicché non ha conseguenze sulla fedina penale.
Diversamente, le sentenze di condanna che hanno comportato l’applicazione della misura in oggetto da parte del Questore o del Giudice possono “macchiare” la fedina penale.
Riabilitazione Daspo preventivo [ torna al menu ]
La riabilitazione consiste nella possibilità di chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli, una volta che siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del daspo preventivo.
Sulla domanda di riabilitazione decide il questore che ha disposto il provvedimento.
I requisiti per chiedere questa speciale riabilitazione sono: devono essere trascorsi tre anni dalla cessazione della misura; buona condotta; risarcimento del danno oppure lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
Daspo: conclusioni [ torna al menu ]
Come avrai capito, il daspo è una misura che viene disposta in casi specifici e senza che ci sia una effettiva possibilità di difesa per l’interessato.
Solo in caso di daspo penale infatti si dovrà necessariamente affrontare un processo penale con la possibilità di dimostrare la propria innocenza.
In questi casi puoi rivolgerti ad un Avvocato penalista il quale saprà senz’altro consigliarti ed indicarti la giusta strategia per porre rimedio a questa sgradevole situazione.
Se hai commesso un reato allo stadio sei stato denunciato o è stato disposto il daspo, contattami.
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