Guida in stato di ebbrezza: cos’è e cosa si rischia

guida in stato di ebbrezza

Mettersi alla guida dopo aver bevuto un paio di bicchieri di vino capita a tutti, non solo ai più giovani. Tuttavia la guida in stato di ebbrezza costituisce un illecito, per questo motivo è bene conoscere i rischi che si celano dietro tale condotta.
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò della guida in stato di ebbrezza e di cosa si rischia guidando ubriachi.

Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami!

Guidare da ubriachi costituisce un illecito, di varia natura. Ma quali sono le soglie previste dalla legge per considerare illecito il comportamento di chi si mette alla guida dopo aver bevuto? E cosa si rischia se si guida in stato di ebbrezza?
Scopriamolo.

 
 

Stato di ebbrezza [ torna al menu ]

Per stato di ebbrezza si intende la perdita di lucidità mentale dovuta all’abuso di alcolici.
Il tasso alcolemico (o alcolemia) infatti, rappresenta il quantitativo di alcool etilico nel sangue e viene espresso in g/l (grammi per litro) o in mg/dl (milligrammi per decilitro).
Al fine di determinare il tasso alcolemico è necessario un test chiamato etilometro o “prova del palloncino”.
Attraverso tale prova sarà possibile verificare l’esatta quantità di alcool presente nel sangue di un determinato individuo.

 

Tasso alcolemico consentito [ torna al menu ]

Definiti cosa sono lo stato di ebbrezza ed il tasso alcolemico deve ora essere fatto un passo in avanti.
È necessario cioè chiedersi quale sia il tasso alcolemico consentito dalla Legge.
Cominciamo subito con il dire che nel caso in cui tu bevessi sostanze alcoliche e riportassi un tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi per litro il tuo comportamento sarebbe perfettamente lecito.
In Italia infatti ad eccezione dei neopatentati e di altre categorie di conducenti, non è illecito guidare dopo aver bevuto, ma è illecito farlo se si supera la soglia di tasso alcolemico stabilito dalla Legge.
Qui sotto trovi una tabella che solitamente viene esposta anche nei locali mediante la quale puoi capire concretamente quanto puoi bere prima di metterti alla guida.

TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO
DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO
 

Guida in stato di ebbrezza: sanzioni [ torna al menu ]

La guida in stato di ebbrezza a seconda dei casi può integrare due diverse tipologie di illecito: amministrativo e penale.
L’illecito è amministrativo quando il conducente riporta un tasso alcolemico corrispondente alla prima fascia. In questo caso gli operanti provvederanno ad elevare una sanzione amministrativa.
L’illecito è penale quando il tasso alcolemico riportato dal conducente corrisponde alla seconda o alla terza fascia. In tal caso non ti verrà chiesto di pagare una sanzione ma dovrai affrontare un procedimento penale.
Più avanti vedremo quali sono esattamente le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza. Ora è invece opportuno definire in modo esatto alcuni concetti.

 

Multa per guida in stato di ebbrezza [ torna al menu ]

Può esserti capitato di sentire parlare un amico il quale ti ha riferito che ha ricevuto una multa per aver guidato in stato di ebbrezza e tutto si è risolto pagando la sanzione. Nel linguaggio comune si tratta di un’espressione che può essere considerata corretta, nel linguaggio giuridico le cose stanno in modo diverso.
La multa e l’ammenda nel diritto penale sono infatti considerate pene ed in particolare appartengono alla categoria delle pene pecuniarie.
Più correttamente nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza non costituisca un reato (tasso alcolemico inferiore a 0,8 grammi per litro) si dovrà parlare di illecito amministrativo e conseguentemente di sanzione amministrativa.
In questo caso si, potrai risolvere la situazione con il pagamento della sanzione amministrativa inflitta.

 

Pena per guida in stato di ebbrezza [ torna al menu ]

Diverso è il caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 grammi per litro. In tal caso la guida in stato di ebbrezza sarà considerata dalla Legge un reato e più nello specifico una contravvenzione (cioè un reato minore).
Il reato verrà punito con le pene dell’arresto e dell’ammenda, pene previste dalla Legge proprio per i reati contravvenzionali.
In questi casi dovrai necessariamente affrontare un procedimento penale. È possibile che il Giudice emetta su richiesta del Pubblico Ministero un Decreto penale di condanna. È altrettanto possibile che si proceda secondo le forme ordinarie e che il Pubblico Ministero faccia notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ad ogni modo non potrai sottrarti ad un accertamento sulla tua responsabilità penale.

 

Guida in stato di ebbrezza: l’art 186 cds [ torna al menu ]

L’art 186 cds dispone che chiunque guida in stato di ebbrezza è punito:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro (g/l). In tal caso è disposta sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (g/l). È inoltre disposta la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Viene altresì disposta la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna o di patteggiamento è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

 

Guida in stato di ebbrezza: neopatentati [ torna al menu ]

Secondo l’articolo 186 bis del Codice della Strada, per i primi 36 mesi i neopatentati non possono condurre il mezzo dopo aver assunto qualsiasi bevanda alcolica (il limite è di 0,0 grammi per litro). Il mancato rispetto della regola comporta una sanzione amministrativa che varia in base alla concentrazione di etanolo nel sangue: fino a 0,5 grammi per litro (g/l) viene inflitta una multa da 164 a 664 euro, mentre se il risultato dell’alcol test riporta un dato superiore a 0,5 g/l, le sanzioni aumentano di un 1/3, se superiore a 0,8 g/l, le sanzioni aumentano da 1/3 alla metà. In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, è prevista la revoca della patente.

 

La facoltà di farsi assistere da un difensore [ torna al menu ]

Prima di sottoporti all’alcoltest le Forze dell’Ordine hanno l’obbligo di avvisarti che è tua facoltà farti assistere da un difensore durante l’esame.
La mancanza di tale avvertimento può determinare la nullità dell’accertamento.
La prova che gli operanti ti abbiano avvisato di tale facoltà può essere data oralmente oppure può essere contenuta nel verbale.
La Cassazione ha infatti ritenuto che ai fini della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria, nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona (Cass. n. 3913/2020).
Ovviamente le Forze dell’Ordine non devono attendere in eterno che il tuo Avvocato arrivi, anche per non compromettere il risultato dell’accertamento.
La Suprema Corte sul punto ha ritenuto valido un accertamento effettuato venti minuti dopo rispetto al momento in cui il conducente era stato informato della facoltà di farsi assistere da un legale.

 

Rifiuto alcoltest: cosa comporta? [ torna al menu ]

Diverso è il caso del conducente che si rifiuta arbitrariamente di sottoporsi all’alcoltest. Tale scelta non è infatti priva di conseguenze.
In tal caso infatti verranno applicate al conducente le sanzioni corrispondenti alla lettera c), ossia la fascia più alta.
Anche in questo caso inizierà un procedimento penale all’esito del quale il Giudice potrà comminare la pena dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 o dell’arresto da sei mesi ad un anno oltre alla sospensione della patente di guida da uno a due anni o alla revoca nei casi previsti dalla Legge.
Il consiglio pertanto, anche nel caso in cui tu abbia bevuto in modo consistente è quello di non rifiutarsi mai di sottoporsi all’alcoltest.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Guida in stato di ebbrezza senza etilometro [ torna al menu ]

Se quanto detto finora è vero, occorre ora farsi un’altra domanda: possono le forze dell’ordine accertare lo stato di ebbrezza del conducente pur non avendo l’etilometro?
Ci sono dei casi infatti nei quali gli operanti potrebbero non avere con sé l’alcoltest. Che succede in questi casi?
Esistono degli indizi che gli operanti possono tenere in considerazione al fine di contestare la guida in stato di ebbrezza. In particolare una brusca manovra o la guida “a zig-zag” potrebbero generare dei sospetti negli agenti.
Ulteriori elementi quali l’alito vinoso, gli occhi rossi, il modo di parlare disconnesso, l’incapacità a stare in piedi o a camminare diritto possono portare ugualmente ad accertare la guida in stato di ebbrezza.
In sintesi la Suprema Corte ha precisato che l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cds (Cass. n. 25835/2019).

 

La polizia può portarti in caserma se non ha l’alcoltest? [ torna al menu ]

Oltre all’ipotesi già analizzata per la quale le Forze dell’ordine possono procedere ad accertare la guida in stato di ebbrezza anche in assenza di alcoltest è necessario ora rispondere ad una ulteriore domanda.
Nel caso in cui gli operanti non abbiano con sé l’alcoltest, possono “costringere” il conducente a seguire loro in caserma?
La risposta a questa domanda è affermativa solo se ricorrono determinati elementi.
Innanzitutto dai controlli eseguiti sul posto (ad esempio con la saliva tramite il “precursore”), il conducente deve risultare in stato d’ebbrezza; oppure nel caso in cui vi sia stato un incidente stradale; infine se il conducente mostra chiari segni di alterazione alcolica (alito vinoso, occhi rossi, difficoltà a camminare o a parlare).
La Cassazione ha chiarito che l’obbligo di seguire la polizia sussiste solo se la stazione più vicina è collocata a non più di 30 chilometri. Se dovesse essere più distante, il conducente può rifiutarsi di seguire le autorità. 

 

Prelievo del sangue per guida in stato di ebbrezza [ torna al menu ]

Posto che le Forze dell’ordine non posso obbligare il conducente a seguire loro in caserma se non in casi specifici, quand’è che si ricorre al prelievo ematico per accertare la guida in stato di ebbrezza?
Oltre a non poter costringere il conducente a seguirli in caserma se non nei casi suddetti, gli operanti non possono nemmeno costringere l’automobilista a seguirli in ospedale a meno che non ci sia stato un incidente a seguito del quale l’individuo ha bisogno di cure mediche.
Per il prelievo ematico vale quanto detto relativamente all’alcoltest. Prima dell’esame gli operanti dovranno informare chi si sottopone al prelievo che ha la facoltà di farsi assistere da un difensore.

 

Guida in stato di ebbrezza: come fare per riavere la patente [ torna al menu ]

Come abbiamo visto, in alcuni casi la guida in stato di ebbrezza comporta la sospensione della patente di guida, in altri la revoca della patente.
Ad ogni modo ai sensi dell’art 223 cds nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, alla prefettura. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.
Dopo la sospensione della patente disposta in via cautelare dal prefetto dovrai sottoporti ad una serie di accertamenti.
È lo stesso Prefetto con l’ordinanza a disporre che il conducente dovrà sottoporsi ad una visita medica presso la Commissione medica Locale al fine di ottenere l’idoneità alla guida.
A tale scopo dovrai effettuare numerosi accertamenti tossicologici.

 

Quanto tempo ci vuole per riprendere la patente? [ torna al menu ]

La risposta a questa domanda dipende da una serie di fattori.
Dovrai innanzitutto sottoporti agli esami predetti ed ottenere il via libera dalla Commissione medica locale.
Vi è poi un’ulteriore questione. Parallelamente a tale percorso dovrai affrontare il processo penale. All’esito del processo il Giudice dovrà decidere circa la tua responsabilità penale ma anche sul destino della tua patente.
Che succede allora se il periodo di sospensione disposto dal Giudice supera quello stabilito dal Prefetto?
A tal fine la Giurisprudenza ha chiarito che i due periodi di sospensione (del Prefetto e del Giudice del processo penale) non sono cumulabili.
Sarà il Prefetto stesso in esecuzione della pena inflitta dal Giudice a provvedere alla detrazione del periodo scontato quale sospensione cautelare.

 

Guida in stato di ebbrezza: lavori di pubblica utilità [ torna al menu ]

Una delle possibili strategie processuali da adottare in caso di guida in stato di ebbrezza potrebbe essere quella di scegliere i cd. lavori di pubblica utilità.
Ai sensi dell’art 186 comma 9-bis cds infatti, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, con quella del lavoro di pubblica utilità.
Si tratta della prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità si potranno ottenere importanti benefici tra cui: l’estinzione del reato, la riduzione alla metà della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato.

 

Guida in stato di ebbrezza: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto leggere nell’articolo, la guida in stato di ebbrezza (art 186 cdsclicca qui per prenderne visione) è un illecito che può portare a diverse conseguenze.
Nell’ipotesi più lieve ti sarà contestato un illecito amministrativo per il quale ti sarà sufficiente pagare la relativa sanzione amministrativa.
Nelle ipotesi più gravi invece dovrai necessariamente affrontare un procedimento penale pertanto in questi casi dovrai rivolgerti quanto prima ad un Avvocato penalista. È infatti di primaria importanza identificare sin da subito la strategia più corretta per predisporre la linea difensiva da tenere durante il processo.
Se hai un’indagine in corso o devi affrontare un processo per aver commesso il reato di guida in stato di ebbrezza o un altro tra i reati stradali, contattami.

Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati stradali.

Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami!

Lascia un commento