Violazione di domicilio: la pena prevista dall’art 614 cp

violazione di domicilio

Violazione di domicilio: espressione sentita e pronunciata costantemente nel linguaggio comune. Si tratta di un reato previsto dall’art 614 cp.
Ma quando si parla di violazione di domicilio?
Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio legale penale a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di violazione di domicilio ci cui all’art 614 cp, della pena e della procedibilità previste per questo reato nonché di altri aspetti rilevanti.

Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami!

Il reato di violazione di domicilio appartiene alla categoria dei reati contro la persona.
Bene giuridico tutelato dalla norma è la libertà individuale ed in particolare l’inviolabilità del domicilio. In tal modo viene assicurata tutela alla pace ed alla libertà domestica.
All’interno dell’articolo oltre ad esaminare il reato di cui all’art 614 cp cercheremo di dare risposta, tra le altre, alla seguente domanda: cosa succede se si viola la proprietà privata?
Ma scendiamo nel dettaglio.

 
 

Reato di violazione di domicilio [ torna al menu ]

La violazione di domicilio consiste fondamentalmente nell’introduzione o nel trattenimento arbitrario nell’altrui abitazione o in altro luogo di privata dimora.
Per luogo di privata dimora si deve intendere qualsiasi luogo nel quale vengono compiuti atti della vita privata (ad es. può considerarsi tale anche uno studio professionale).
Tuttavia la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che l'”open space“, in quanto luogo di lavoro accessibile ad un numero indeterminato di persone anche senza preventivo consenso dell’avente diritto, non costituisce luogo di privata dimora (Cass. n. 14878/2021).
Per configurare il reato in esame è necessario che l’introduzione o il trattenimento avvengano contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo oppure clandestinamente o con l’inganno.
Si ha clandestinità quando qualcuno entra o si trattiene in un luogo in modo tale da non essere visto dall’avente diritto.
Si ha inganno quando l’autore del reato utilizza un mezzo fraudolento per compiere l’azione.

 

L’art 614 cp [ torna al menu ]

L’art 614 cp ha ad oggetto le condotte poc’anzi descritte. L’articolo infatti punisce chiunque si introduce nell’abitazione altrui, in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, oppure vi si introduce clandestinamente o con l’inganno.
Viene applicata la medesima pena, che a breve vedremo, a chi si trattiene nei luoghi anzidetti contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, oppure vi si trattiene clandestinamente o con l’inganno.
L’introduzione nel luogo di privata dimora deve avvenire con l’intero corpo umano.
Inoltre, per appartenenze devono intendersi i luoghi accessori ai luoghi di privata dimora che consentono un miglior godimento degli stessi.
Ad esempio commette il reato di violazione di domicilio chi si introduce nel giardino di un’abitazione (Cass. n. 13912/2017) oppure sul pianerottolo di un condominio (Cass. n. 10508/2018).

 

Violazione di domicilio: pena [ torna al menu ]

La pena prevista per il reato in esame è la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da due a sei anni nell’ipotesi di violazione di domicilio aggravata. Ciò avviene quando il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone oppure se il colpevole è palesemente armato.
In alcuni casi è possibile che il reato di violazione di domicilio sia parte di un progetto criminoso più ampio. Si pensi allo stalker che si introduce o si trattiene nelle appartenenze dell’abitazione della vittima al fine di incuterle timore.
In queste ipotesi è possibile che il Pubblico ministero richieda al G.I.P. l’applicazione di una misura cautelare, quale ad esempio il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

 

Violazione di domicilio aggravata [ torna al menu ]

Come visto, la violazione di domicilio aggravata si ha quando il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone oppure se il colpevole è palesemente armato.
La violenza alle cose deve essere strumentale alla commissione del reato.
La Corte di Cassazione infatti ha escluso la sussistenza dell’aggravante in un caso in cui un individuo, dopo essersi introdotto nell’abitazione dell’ex coniuge, strattonava la donna, le strappava dalle mani il telefono cellulare e colpiva con dei calci la porta di ingresso; azioni dettate dallo stato d’ira dell’uomo e dal tentativo di impossessarsi del telefono con il quale la donna voleva chiamare le Forze dell’ordine (Cass. n. 9084/2018).
In questo caso la violenza infatti, non era stata utilizzata per entrare nell’abitazione della donna, ma per compiere un altro reato.

 

Violazione di domicilio commessa dal Pubblico Ufficiale [ torna al menu ]

Questa fattispecie è prevista dall’art 615 cp, il quale prevede che il Pubblico Ufficiale che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni si introduce o trattiene nei luoghi in precedenza indicati è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Se invece l’abuso consiste nell’introdursi nei luoghi predetti senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, la pena è della reclusione fino ad un anno.
Si tratta di un reato proprio, posto che soggetto attivo può essere esclusivamente il Pubblico Ufficiale.
La norma è posta a tutela della propria intimità e di eventuali indebite ingerenze da parte delle Autorità.
Tale reato punisce da un lato la condotta del Pubblico Ufficiale che abusa dei propri poteri, dall’altro l’inosservanza delle formalità prescritte ad esempio nel caso di una ispezione o perquisizione.

 

Violazione di domicilio: procedibilità [ torna al menu ]

Alcuni reati si dicono “perseguibili a querela di parte“. Per questi reati è necessario proporre una querela per chiedere la punizione del presunto responsabile. Se non viene sporta una querela il procedimento penale non inizierà.
Questi reati vanno tenuti distinti dai cd. reati “procedibili d’ufficio” per i quali non è necessario che venga presentato un atto di querela da parte della persona offesa, ma è possibile che il procedimento penale cominci a seguito di una denuncia o di una semplice segnalazione da parte di chiunque.
Il reato di violazione di domicilio appartiene alla categoria dei reati procedibili a querela della persona offesa, a meno che il fatto non sia commesso con violenza alle persone, alle cose, nel caso in cui l’autore del reato sia armato o se il fatto è stato commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. In questi ultimi casi non sarà necessaria alcuna querela per far sì che il processo penale inizi, ma sarà sufficiente, ad esempio, la segnalazione di un passante.
Per quanto concerne la violazione di domicilio commessa dal Pubblico Ufficiale, la procedibilità è d’ufficio ad eccezione dell’ipotesi più lieve in cui il P.U. non osserva le formalità prescritte dalla Legge.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Cosa comporta una denuncia per violazione di domicilio? [ torna al menu ]

Come evidenziato, in alcuni casi per far sì che inizi un processo penale per il responsabile della violazione di domicilio è necessario che la persona offesa presenti una querela. Nei casi in cui il reato risulti aggravato invece la querela non è indispensabile.
Sia nel caso in cui sia stata presentata una querela sia nel caso di presentazione di una denuncia per furto o di una semplice segnalazione, a breve inizierà il procedimento penale a carico del trasgressore.
Le Forze dell’ordine pertanto potranno raccogliere prove ed ascoltare eventuali testimoni. Al termine delle indagini il Pubblico Ministero deciderà se richiedere l’archiviazione o notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. A questo punto è possibile che inizi il vero e proprio processo.

 

Esempio di violazione di domicilio [ torna al menu ]

Risulta ormai chiaro che introdursi o trattenersi anche nelle appartenenze di un luogo di privata dimora configura il reato di cui all’art 614 cp.
Il giardino, il balcone, il pianerottolo, il box auto, l’uscio della porta, sono tutti luoghi nei quali l’introduzione senza il consenso dell’avente diritto configura violazione di domicilio.
Poste tali premesse ci si deve ora chiedere: quando non è violazione di domicilio?
L’esempio che può farsi è quello di chi si introduce in un’abitazione sfitta o abbandonata. La Corte di Cassazione a più riprese ha confermato che tale condotta non costituisce reato. Diversamente, il fatto che un’abitazione sia chiusa e venga solo saltuariamente visitata e sorvegliata da chi ne abbia la disponibilità, non rileva. L’attualità dell’uso infatti non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell’assenza, più o meno prolungata, dell’avente diritto (Cass. n. 23579/2018).

 

Violazione di domicilio con chavi [ torna al menu ]

Il reato può essere posto in essere anche nel caso in cui si abbia il possesso delle chiavi della porta dell’abitazione.
Si pensi al caso in cui la casa coniugale sia stata assegnata alla moglie durante una separazione giudiziale. In tal caso il marito, pur essendo in possesso delle chiavi di casa, se non vuole commettere il reato di violazione di domicilio non potrà utilizzarle per farvi rientro (Cass. n. 30726/2019).
La stessa cosa avviene nel caso del proprietario che si introduce nella abitazione data in locazione. Il diritto di escludere il proprietario dall’abitazione spetta in questo caso all’inquilino in forza di un contratto regolarmente registrato tra le parti.

 

Violazione di domicilio e furto in abitazione [ torna al menu ]

Il furto in abitazione è un reato previsto dall’art 624 bis cp. L’articolo punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto mediante l’introduzione in un edificio, in un luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze.
È evidente che in questo caso la violazione di domicilio sia strumentale alla commissione di un altro reato: il furto.
Nel caso in cui vengano poste in essere entrambe le fattispecie di reato tuttavia, non si configurerà un concorso tra reati ma il reato di violazione di domicilio verrà assorbito in quello di furto in abitazione poiché costituisce il reato-mezzo.

 

Violazione di domicilio e occupazione abusiva [ torna al menu ]

Simile ma diverso da questo reato è quello di invasione di terreni o edifici (chiamato da alcuni “occupazione abusiva”).
La pena prevista dall’art 633 cp è la reclusione fino a due anni o la multa da 103 a 1.032 euro per chi invade terreni o edifici al fine di occuparli o trarne profitto. Se il fatto è commesso da più persone o da persona armata, la pena è aumentata.
Ma qual è la differenza tra i due reati?
Secondo la Corte di Cassazione, il reato di invasione di terreni ed edifici si ha quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente, sicché il reato non è integrato dalla condotta di chi si introduce precariamente nel fondo altrui (Cass. n. 19079/2011).
Diversamente il reato di cui all’art 614 cp non richiede che il soggetto agente eserciti un potere, essendo sufficiente la semplice introduzione nell’abitazione altrui.

 

Violazione di domicilio: conclusioni [ torna al menu ]

La violazione di domicilio (art 614 cpclicca qui per prendere visione dell’articolo) come visto, è un reato contro la persona posto a tutela di un fondamentale interesse come la inviolabilità del domicilio.
Tanto la querela presentata dalla persona offesa, quanto la denuncia da parte di qualsiasi cittadino possono essere il primo atto per l’inizio del procedimento penale.
Per questo motivo, ti consiglio di rivolgerti ad un Avvocato penalista che sappia indicarti la giusta strategia anche in vista di un eventuale processo penale.
Se sei indagato per aver commesso il reato di violazione di domicilio o un altro reato contro la persona, oppure ne sei vittima, contattami.

Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati contro la persona.

Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami!

Questo articolo ha 4 commenti

  1. Nataliya

    Se mio marito ha portato una prostituta a casa mentre sono stata ad ospedale. Si può essere considerato come reato di violenza del domicilio? Grazie

  2. Michele

    Se una persona entra nella mia abitazione e la polizia riesce a sorprenderlo, può arrestarlo per la flagranza di reato? Preciso che abito al primo piano e la persona ha utilizzato una scala di fortuna accedendo cosa al balcone e poi nel mio appartamento, al fine di raggiungere la casa della ex compagna che era al piano superiore

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      per la violazione di domicilio è previsto l’arresto facoltativo in flagranza di reato.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

Lascia un commento