Atti osceni in luogo pubblico: l’art 527 cp

atti osceni in luogo pubblico

Atti osceni in luogo pubblico: quante volte hai sentito pronunciare questa espressione? Cosa significa in diritto compiere atti di questo tipo? Gli atti osceni in luogo pubblico costituiscono ancora un reato? Al fine di rispondere a queste domande è necessario analizzare la norma prevista dall’art 527 cp.
Ma cosa rientra negli atti osceni? E cosa si intende per atto osceno?
Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio legale penale a Roma. In questo articolo ti parlerò degli atti osceni in luogo pubblico, dell’art 527 cp, dell’opera di depenalizzazione effettuata su questo reato e della pena prevista limitatamente alle ipotesi più gravi.

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Compiere atti osceni in luogo pubblico costituisce ancora, limitatamente ad alcune ipotesi, un reato. Si potrebbe, in linea puramente teorica, ricondurre questo reato alla categoria dei reati sessuali. Bene giuridico tutelato non è infatti direttamente la libertà sessuale ma la moralità pubblica ed il buon costume.
Il lettore curioso, non esperto di diritto potrebbe essere portato a porre la classica domanda alla quale sarà data risposta all’interno di questo articolo: cosa succede se fai sesso in luogo pubblico?
Scopriamolo.

 
 

Reato di atti osceni in luogo pubblico [ torna al menu ]

Come si è già avuto modo di evidenziare, compiere atti osceni, costituisce ancora oggi, limitatamente ad alcune ipotesi più gravi, un reato.
Come vedremo infatti, l’ipotesi base prevista dal primo comma dell’art 527 cp, relativa a chi compie atti sessuali in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, non costituisce più reato.
La rilevanza penale è oggi limitata a chi compie gli atti suddetti all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori, se da questa azione deriva il pericolo che i minori vi assistano.
Si tratta pertanto di un reato di pericolo, che non richiede un evento in senso stretto, ma è sufficiente che vi sia la possibilità che i minori assistano agli atti osceni.
La giurisprudenza ha più volte ritenuto integrato il reato in esame nel caso di condotte consistite in: rapporti sessuali anche non completi, autoerotismo, toccamento delle parti intime anche al di sopra degli abiti.
In ogni caso il luogo ove avviene il fatto non richiede necessariamente la presenza di minori, ma vi deve essere la probabilità della loro presenza (edifici scolastici, giardini pubblici, impianti sportivi ma anche un cortile condominiale o un muretto sulla pubblica via).

 

Atti osceni: significato [ torna al menu ]

L’art 529 cp stabilisce che debbano essere considerati come osceni gli atti e gli oggetti che secondo il comune sentimento offendono il pudore.
Nello specifico la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, sono considerati osceni quegli atti che tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale, suscitano una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione.
Non si considera invece oscena l’opera d’arte o di scienza, a meno che, per motivo diverso da quello di studio sia venduta o procurata ad un minore di diciotto anni.

 

Luogo pubblico: significato [ torna al menu ]

La condotta, per avere rilevanza penale, deve essere compiuta in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico.
Per luogo pubblico si intende un luogo libero ed accessibile a tutti. Tipici esempi possono essere una piazza oppure i giardini pubblici.
Luogo aperto al pubblico è invece quel luogo in cui l’accesso è limitato ed è possibile solo dopo l’espletamento di alcune formalità, quali ad esempio, il pagamento di un biglietto. Può essere di proprietà di un privato o della Pubblica amministrazione. Esempi possono essere il teatro, il treno, un bar o la biblioteca comunale.
Da ultimo il luogo esposto al pubblico è il luogo privato che può essere oggetto di facile osservazione dall’esterno. In tal senso anche l’abitazione privata può essere intesa come luogo esposto al pubblico laddove si lasci volontariamente aperta la finestra al fine che gli altri possano vedere cosa succede all’interno.

 

Atti osceni in luogo pubblico: depenalizzato? [ torna al menu ]

Prima dell’opera di depenalizzazione compiuta dal D.Lgs. n. 8/2016, l’art 527 cp al primo comma, puniva con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni chi compiva atti osceni in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico.
A seguito dell’intervento del legislatore, attualmente, gli atti osceni in luogo pubblico nella forma prevista dal primo comma dell’art 527 cp, costituiscono un illecito amministrativo (pertanto non hanno rilevanza penale).
Rimane invece la rilevanza penale e conseguentemente la pena della reclusione per l’ipotesi più grave prevista dall’art 527 cp, secondo comma.

 

L’art 527 cp [ torna al menu ]

L’art 527 cp nella sua formulazione attuale, al primo comma punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni.
Il comma primo dell’articolo in esame pertanto non prevede un reato bensì un illecito amministrativo. La condotta è infatti punita con una sanzione amministrativa e non con una pena.
Diversamente, i fatti mantengono rilevanza penale nell’ipotesi in cui vengano compiuti nei pressi di luoghi frequentati da minori. In tal caso il secondo comma dell’art 527 prevede una pena, che a breve vedremo.
Al terzo comma infine, l’art 527 cp prevede la sanzione amministrativa da 51 a 309 euro se il fatto avviene per colpa.

 

Atti osceni in luogo pubblico: pena [ torna al menu ]

A fronte dell’opera di depenalizzazione, che ha interessato solo parzialmente l’art 527, il secondo comma, del predetto articolo prevede attualmente la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi solo ed esclusivamente per quei fatti che vengono compiuti all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori. Dall’azione deve derivare il pericolo che i minori assistano ai fatti. Per le altre condotte previste dalla norma, come già evidenziato, è prevista una sanzione amministrativa.

 

Atti osceni in luogo pubblico: prescrizione [ torna al menu ]

Prima di indicare qual è il termine di prescrizione del reato previsto dall’art 527 cp, è doveroso premettere alcune considerazioni.
Con il termine “prescrizione” si intende la causa estintiva del reato che si verifica nei casi in cui non si sia giunti ad una sentenza emessa nei confronti dell’imputato entro un dato termine temporale individuato dalla Legge.
Il termine coincide (in assenza di atti interruttivi) con la pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Il reato di cui all’art 527 prevede, per le condotte che hanno rilevanza penale, la pena della reclusione, nel massimo, di quattro anni e sei mesi.
Trattandosi di un delitto il tempo necessario per fare in modo che il reato possa dirsi prescritto sarà pari a sei anni (sette anni e sei mesi nel caso in cui siano presenti atti interruttivi).

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Atti osceni in luogo pubblico: procedibilità [ torna al menu ]

Anche in questo caso, al fine di comprendere cosa si intende con il termine “procedibilità“, va fatta una breve premessa.
Alcuni reati vengono detti “perseguibili a querela di parte“. Per questi reati è necessario proporre una querela per chiedere la punizione del presunto responsabile. Se la persona offesa dal reato non sporge alcuna querela il procedimento penale non inizierà.
Esistono poi i reati cosiddetti “procedibili d’ufficio” per i quali non è necessario che venga presentato un atto di querela da parte della vittima, ma è possibile che il procedimento penale cominci a seguito di una denuncia o di una semplice segnalazione da parte di un cittadino.
Il reato di atti osceni in luogo pubblico appartiene alla categoria dei reati procedibili d’ufficio.
La denuncia da parte di un qualsiasi cittadino farà iniziare il procedimento penale, che andrà avanti anche a prescindere dalla volontà della persona offesa.

 

Denuncia per atti osceni in luogo pubblico [ torna al menu ]

Quando vengono compiuti degli atti riconducibili all’art 527 cp è possibile che venga presentata una denuncia da parte di qualcuno, presumibilmente una persona che ha assistito al fatto.
Nella prima fase verranno svolte le cosiddette indagini preliminari. Si tratta di una fase durante la quale le Forze dell’ordine, cercheranno di ricostruire i fatti. Successivamente il Pubblico Ministero deciderà se avanzare una richiesta di archiviazione o concludere le indagini per fare in modo che cominci il vero e proprio processo penale.
Trattandosi di un reato procedibile d’ufficio, il processo continuerà a prescindere dalla volontà della eventuale persona offesa.
Durante il processo inoltre, è possibile che l’eventuale persona danneggiata si costituisca parte civile al fine di chiedere il risarcimento del danno.

 

Atti contrari alla pubblica decenza: le differenze [ torna al menu ]

A differenza del reato appena analizzato, esiste un ulteriore illecito chiamato “atti contrari alla pubblica decenza“. L’articolo di riferimento è il 726 cp, soggetto anch’esso a depenalizzazione.
La norma anzidetta prevede pertanto esclusivamente la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro per chiunque in luogo pubblico, aperto al pubblico o esposto al pubblico compie atti contrari alla pubblica decenza.
Poste tali premesse, qual è la differenza tra questo illecito e quello previsto dall’art 527 cp?
Oltre a non costituire più reato, a differenza del reato di atti osceni, la norma di cui all’art 726 cp è fondata più sul concetto di decenza che su quello di pudore.
La decenza è un concetto più ampio rispetto a quello di pudore, il quale attiene essenzialmente alla sfera sessuale.
Tanto per chiarire è possibile fare degli esempi:
la condotta di orinare in luogo pubblico, proprio perché prescinde dalla sessualità è un atto contrario alla pubblica decenza, a differenza dell’autoerotismo che è invece atto osceno in luogo pubblico.
La Suprema Corte inoltre ha ritenuto integrato il reato di atti contrari alla pubblica decenza (all’epoca della pronuncia non era stato ancora depenalizzato) nel caso di un soggetto che, completamente nudo ed immobile, si trovi a dormire all’interno di un’autovettura al fianco di una donna semisvestita, poiché pur senza compiere gesti attinenti alla sfera sessuale, ha un atteggiamento comunque idoneo ad offendere il comune sentimento di costumatezza e compostezza (Cass. n. 23234/2012).

 

Atti osceni in luogo pubblico: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto leggere nell’articolo, gli atti osceni in luogo pubblico (art 527 cpclicca qui per prendere visione dell’articolo), in alcuni casi, sono atti che costituiscono ancora reato.
Sia nel caso in cui tu venga denunciato per aver commesso il reato di atti osceni in luogo pubblico, sia nel caso in cui tu abbia assistito ad atti di questo tipo, devi anzitutto rivolgerti ad un Avvocato penalista. È infatti di primaria importanza identificare sin da subito la strategia più corretta per predisporre la linea difensiva da tenere durante il processo.
Se hai un indagine in corso o devi affrontare un processo per aver commesso il reato di atti osceni in luogo pubblico o un altro tra i reati sessuali, oppure ne sei stato vittima, contattami.

Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati sessuali.

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Questo articolo ha 2 commenti

  1. Marco

    Buonasera Avvocato Fontana. Leggendo il suo articolo, mi sembra di capire che la depenalizzazione di atti osceni in luogo pubblico sia molto vaga in alcuni casi. La mia domanda è quindi: se il mio vicino di casa gira per il cortile condominiale mezzo nudo, posso chiamare i vigli di Roma per fargli fare un multa per atti osceni in luogo pubblico? Multa che meriterebbe di gran lunga, grazie mille.

    1. Avv. Mattia Fontana

      Senz’altro il cortile condominiale può essere inteso come luogo esposto al pubblico. Bisognerebbe poi valutare cosa si intenda con l’espressione “mezzo nudo” cui ha fatto riferimento.
      Ad una prima analisi forse si potrebbe parlare più correttamente di atti contrari alla pubblica decenza, in ogni caso se sono atti idonei a ledere la decenza e la costumatezza è ben possibile allertare le autorità competenti per gli opportuni provvedimenti.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

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