Come fare per non finire in carcere

come fare per non finire in carcere

Dopo che il Giudice ha pronunciato una sentenza di condanna definitiva, c’è il rischio che tu possa finire in carcere. Ma è sempre così? Cosa si può fare per non finire in carcere?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò di come fare per non finire in carcere.

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Per capire come fare per non finire in galera e rispondere alla domanda posta poc’anzi, è necessario parlare delle misure alternative alla detenzione.
Attraverso tali misure, la Legge consente al condannato di evitare il carcere e scontare la pena fuori dall’istituto penitenziario.
Vediamo quali sono e come possono essere utilizzate per non finire in galera.

 
 

Come fare per non finire in carcere: le misure alternative alla detenzione [ torna al menu ]

In un altro articolo (Quando e come si rischia il carcere), ti avevo spiegato che in alcuni casi non è possibile sospendere l’ordine di esecuzione della pena.
In questi casi la galera è inevitabile.
Nei casi in cui invece, a seguito di una sentenza di condanna definitiva, il Pubblico ministero sospende l’ordine di esecuzione della pena, il tuo Avvocato può chiedere che venga applicata una misura alternativa alla detenzione.
Come fare dunque per non finire in carcere?
Le misure alternative alla detenzione (clicca qui per approfondire) costituiscono l’unico modo.
Esse sono:
– Affidamento in prova al servizio sociale;
– Detenzione domiciliare;
– Semilibertà
;
– Liberazione anticipata.

 

L’affidamento in prova al servizio sociale [ torna al menu ]

Prevista dall’art. 47 L. 354/1975 (Legge sull’ordinamento penitenziario) questa misura consente al condannato di espiare la pena fuori dall’istituto penitenziario. Nello specifico il condannato dovrà affrontare un periodo di prova attenendosi ad un programma di recupero e reinserimento elaborato unitamente ai servizi sociali.
Tale programma individua le attività che il condannato dovrà svolgere.
L’affidamento ha inizio nel momento in cui il condannato sottoscrive il verbale di determinazione delle prescrizioni (rapporti con i servizi sociali, dimora, lavoro, divieto di frequentare determinati luoghi o di svolgere determinate attività o avere rapporti con persone che possono portare al compimento di altri reati).
L’esito positivo circa lo svolgimento del programma comporterà l’estinzione della pena e di ogni effetto penale.
Si tratta di una misura che può essere richiesta se la pena definitiva inflitta non supera i tre anni; se la pena detentiva (anche residua) non supera i quattro anni, quando il condannato, nell’anno precedente alla presentazione della richiesta (sia in libertà, sia in misura cautelare o in espiazione della pena) abbia tenuto un comportamento tale da consentire un giudizio favorevole sulla sua personalità; se la pena detentiva (anche residua e congiunta a pena pecuniaria) non supera i sei anni per soggetti che vogliono intraprendere un percorso di recupero.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

La detenzione domiciliare [ torna al menu ]

La detenzione domiciliare, prevista dall’art. 47 ter L. 354/1975 consente di scontare la pena presso la propria abitazione, in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.
Questa misura può essere richiesta se la pena inflitta (anche residua) non supera i quattro anni, per particolari categorie di soggetti; se la pena inflitta (anche residua) non supera i due anni quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale, non siano stati commessi reati particolarmente gravi e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

 

La semilibertà [ torna al menu ]

La semilibertà invece è prevista dall’art. 48 L. 354/1975. Consiste nella concessione al condannato o all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
Può essere richiesta se la pena inflitta (anche residua) non è superiore a sei mesi; se il condannato ha già scontato metà della pena (2/3 per alcuni reati); se la pena non è superiore a tre anni ed il condannato non può chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali.

 

La liberazione anticipata [ torna al menu ]

Inserita dalla Legge nelle misure alternative alla detenzione (art. 54 L. 354/1975), la liberazione anticipata è in realtà un beneficio che ha l’effetto di anticipare il fine-pena.
Consiste in una detrazione di quarantacinque giorni di pena per ogni semestre di pena scontata, quale riconoscimento a favore del condannato che abbia dimostrato di partecipare all’opera di rieducazione.
Nella prassi spesso la liberazione anticipata viene applicata già prima dell’emissione dell’ordine di esecuzione della pena da parte del Pubblico Ministero (cd. liberazione anticipata pre-esecutiva), al fine di evitare al condannato l’ingresso in carcere (art. 656 comma 4 bis c.p.p.). Ciò non vale invece per i reati ostativi.

 

Come fare per non finire in carcere: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto leggere nell’articolo, le misure alternative rappresentano la soluzione in tutti quei casi in cui, a seguito di una sentenza definitiva, si rischia il carcere.
In questi casi tuttavia è di fondamentale importanza agire tempestivamente. La presentazione dell’istanza volta a richiedere una misura alternativa va infatti presentata entro 30 giorni dalla sospensione dell’ordine di esecuzione.
Se a seguito di una condanna definitiva, pensi di rischiare il carcere ed hai bisogno di un Avvocato contattami.

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Questo articolo ha 2 commenti

  1. Kouraogo Clémence

    Io sono interessata alla detenzione domiciliare,ho trovato l’articolo molto interessante,era quello che volevo vedere,ma nel caso che il condannato è stato accusato ingiustamente di violenza su minore, e a un lavoro e una famiglia di cui si occupa,cosa si può fare ?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      dipende se il reato è ostativo e dipende dalla condanna. Non sempre è possibile chiedere le misure alternative alla detenzione.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

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