Esercizio abusivo della professione: l’art 348 cp

esercizio abusivo della professione

L’esercizio abusivo della professione è un reato che viene spesso compiuto in ambito medico o legale o in altri settori. Il nostro Ordinamento infatti non consente a soggetti privi di specifici requisiti di esercitare una professione per la quale viene invece richiesto un determinato titolo.
Ma quando si ha esercizio abusivo della professione? E cosa si intende per abuso di professione?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato previsto dall’art 348 cp, della pena prevista per questo reato, della sua prescrizione e di cosa fare in caso di denuncia.

Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami!

Esercitare abusivamente una professione costituisce un reato e più nello specifico si tratta di un reato contro la pubblica amministrazione. La ratio della norma è infatti quella di assicurare che determinati attività vengano svolte esclusivamente da chi possegga determinati requisiti morali e professionali.
Più avanti tenteremo di rispondere a più domande tra le quali anche la seguente: chi incorre nel reato di esercizio abusivo della professione?

 
 

Esercizio abusivo della professione: significato [ torna al menu ]

Esercitare abusivamente una professione significa porre in essere una serie di atti riconducibili ad una attività per la quale la Legge richiede determinati requisiti, senza tuttavia possederli.
Requisiti possono essere il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell’esame di Stato per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione. Il reato può essere integrato anche in caso di mancata iscrizione presso il corrispondente albo.
Per l’integrazione del reato è sufficiente la commissione anche di un solo fatto tipico riferibile all’esercizio della professione, anche a titolo gratuito.
Gli atti liberi invece, cioè non riferibili esclusivamente a quella professione, possono integrare il reato se vengono svolti in modo organizzato, continuativo e remunerato, in modo tale da far sembrare che l’attività professionale sia svolta in maniera lecita.

 

L’art 348 cp [ torna al menu ]

Il reato oggetto del presente contributo è previsto dall’art 348 del codice penale.
L’art 348 cp punisce chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
Il medesimo articolo punisce in modo ancora più severo (come a breve vedremo) il professionista che ha determinato altri a commettere il reato di esercizio abusivo della professione oppure ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato.

 

Esercizio abusivo della professione: pena [ torna al menu ]

La pena prevista per questo reato è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
La pena è invece quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15.000 euro a 75.000 euro applicata nei confronti del professionista che come abbiamo visto poc’anzi, ha determinato altri a commettere il reato.
Ad ogni modo la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono a commettere il reato. Inoltre nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la sentenza verrà trasmessa al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

 

Esercizio abusivo della professione: prescrizione [ torna al menu ]

Per quanto concerne la prescrizione si ritiene necessario effettuare una breve premessa.
La prescrizione è una causa estintiva del reato che si verifica nei casi in cui non si sia ancora stata emessa una sentenza definitiva nei confronti dell’imputato entro un dato termine temporale individuato dalla Legge.
Il termine è pari (in assenza di atti interruttivi) alla pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Il reato di cui all’art 348 cp è un delitto, pertanto il termine di prescrizione previsto par tali tali reati è pari a sei anni (sette anni e sei mesi nel caso in cui siano presenti atti interruttivi della prescrizione).

 

Esercizio abusivo della professione: procedibilità [ torna al menu ]

Prima di analizzare la procedibilità del reato in oggetto è necessario analizzare la distinzione tra reati procedibili a querela di parte e reati procedibili d’ufficio.
Alcuni reati vengono infatti definiti “perseguibili a querela di parte” perché è assolutamente necessario proporre una querela per chiedere la punizione del presunto colpevole. Senza la querela non inizierà alcun processo.
Questa categoria di reati si differenzia dai cd. reati “procedibili d’ufficio” per i quali la presentazione di un atto di querela non è necessaria per instaurare un procedimento penale.
Il reato in oggetto è un reato procedibile d’ufficio, ciò significa che non sarà necessaria alcuna querela per far cominciare un procedimento penale, ma una semplice segnalazione da parte della vittima del reato sarà sufficiente per far iniziare il procedimento.

 

Denuncia per esercizio abusivo della professione [ torna al menu ]

Se è stata esercitata abusivamente una professione e l’autore del reato viene scoperto è possibile che venga presentata una denuncia da parte di qualcuno, molto probabilmente la persona offesa.
Nella prima fase verranno svolte le cosiddette indagini preliminari. Si tratta di una fase durante la quale le Forze dell’ordine, cercheranno di ricostruire i fatti. Successivamente il Pubblico Ministero deciderà se avanzare una richiesta di archiviazione o concludere le indagini per fare in modo che cominci il vero e proprio processo penale.
Trattandosi di un reato procedibile d’ufficio, il processo continuerà a prescindere dalla volontà della eventuale persona offesa.
Durante il processo inoltre, è possibile che l’eventuale persona danneggiata si costituisca parte civile al fine di chiedere il risarcimento del danno.

 

Esercizio abusivo della professione: depenalizzato? [ torna al menu ]

Il reato di cui all’art 348 cp non è stato oggetto di depenalizzazione.
Con questo termine infatti si intende quel fenomeno con il quale un reato cessa di essere considerato tale dalla Legge.
L’opera di depenalizzazione compiuta negli ultimi anni dal Legislatore con il D.Lgs. n. 7/2016 ha coinvolto altri reati (tra cui ad esempio il reato di ingiuria) ma non il reato di esercizio abusivo della professione.
Pertanto ad oggi esercitare abusivamente una professione continua ad essere un reato, per questo motivo nel caso in cui dovessi realizzare tale illecito dovrai necessariamente affrontare un processo penale.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Esercizio abusivo della professione di Avvocato [ torna al menu ]

Uno degli ambiti tipici nei quali una professione può essere esercitata abusivamente è quello dell’Avvocatura.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di interrogarsi circa il compimento di questo reato in ambito legale in un recente caso.
Secondo la Corte risponde del delitto di esercizio abusivo della professione di Avvocato colui che, senza essere iscritto all’albo, ponga in essere un qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento o del processo penale, in rappresentanza dell’interessato. Esulano invece dagli atti tipici della professione solo le attività di consulenza legale, che possono divenire rilevanti solo se svolte in modo continuativo (Cass. 26113/2019).

 

Esercizio abusivo della professione medica [ torna al menu ]

Il reato in oggetto può essere compiuto anche da chi esercita la professione medica pur non essendo abilitato a svolgere tale attività.
È il caso relativo ad un intervento di rimozione di un tatuaggio effettuata mediante l’utilizzo della c.d. luce pulsata da un soggetto privo del titolo di dermatologo.
Secondo la Suprema Corte in tal caso il reato di cui all’art 348 cp può dirsi integrato. L’imputato aveva infatti espresso giudizi diagnostici, fornito consigli ed apportato rimedi ricorrendo a tecniche chirurgiche o a procedure non consentite, se non ai medici, in ragione della loro invasività o rischiosità (Cass. 28174/2021).

 

Esercizio abusivo della professione: conclusioni [ torna al menu ]

Esercitare abusivamente una professione (art 348 cpclicca qui per prendere visione dell’articolo) come visto, è un reato posto a tutela di interessi rilevanti nel nostro ordinamento quali il buon andamento della p.a.
La condanna per tale reato può portare sanzioni ulteriori come l’interdizione dalla professione, oppure, se sei la vittima, a conseguenze personali irreversibili.
Per questo motivo, ti consiglio di rivolgerti ad un Avvocato penalista che sappia darti le giuste indicazioni anche in vista di un eventuale processo penale.
Se sei indagato per aver commesso il reato di esercizio abusivo della professione oppure ne sei vittima, contattami.

Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione.

Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami!

Lascia un commento