Falso in atto pubblico: tipologie, pena e prescrizione

falso in atto pubblico

Il falso in atto pubblico è un reato che può essere commesso tanto dal Pubblico ufficiale quanto dal privato. Ma quali sono i reati di falso?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di falso in atto pubblico, della pena e della prescrizione previste per questo reato nonché dei reati conosciuti con i nominativi di falso ideologico e falso materiale.

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Incluso tra i reati contro la fede pubblica, il reato di falso in atto pubblico è trattato da molteplici articoli. In particolare l’art 479 cp e l’art 483 cp hanno ad oggetto il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale o dal privato. L’art 476 cp e l’art 482 cp il falso materiale.
Ma quando un atto è falso?

 
 

Falso ideologico [ torna al menu ]

Come anticipato, il falso in atto pubblico è un reato posto a tutela della fede pubblica (clicca qui per approfondire quali reati appartengono a questa categoria).
Prima di analizzare le singole fattispecie di reato connesse alle falsità poste in essere dal pubblico ufficiale e dal privato, è però necessario definire cosa si intende con la locuzione “falso ideologico“.
Con questa espressione si intende quell’atto in cui ad essere falso è il contenuto dell’atto e non l’atto materiale in sé.
Partiamo dal dato normativo e poi facciamo degli esempi.
L’art 479 cp stabilisce che il Pubblico ufficiale che ricevendo o formando un atto, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che ha compiuto un fatto o che un fatto è avvenuto in sua presenza, o che ha ricevuto dichiarazioni non rese, oppure le omette o le altera, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Un esempio di falso ideologico in atto pubblico potrebbe essere quello del Notaio che attesta in un atto pubblico che di fronte a lui è avvenuta una compravendita che in realtà non è mai stata stipulata (per un approfondimento sulla nozione di pubblico ufficiale e sui reati contro la pubblica amministrazione fai clic).
L’art 483 cp dispone che chiunque attesta falsamente al Pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Così ad esempio il cittadino che attesta in falso in un’autodichiarazione commette il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico.

 

Falso materiale [ torna al menu ]

A differenza del falso ideologico si ha falso materiale quando non sono le dichiarazioni contenute nell’atto ad essere false ma è il documento stesso.
L’art 476 cp prescrive che il Pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma in tutto o in parte un atto falso, o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Tuttavia se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Secondo l’art 482 cp invece chiunque commetta uno dei fatti preveduti anche dall’art 476 cp incorre nella stessa pena prevista da questo articolo, ridotta di un terzo.
In entrambi i casi si può far riferimento all’alterazione di una parola, di una cifra, di un dato dell’atto che ne alterano la forma esteriore e non il contenuto.

 

Pena e prescrizione del falso in atto pubblico [ torna al menu ]

Come visto, la pena prevista per il reato di falso in atto pubblico è ovviamente più alta nel caso in cui il reato venga compiuto dal Pubblico ufficiale (ciò sia che si tratti di falso ideologico sia che si tratti di falso materiale). In questi casi la pena prevista è la reclusione da uno a sei anni.
Minore la pena prevista per i reati di falso commessi dal privato. In tal caso la pena sarà fino a due anni di reclusione per il falso ideologico, mentre sarà ridotta nel caso di falso materiale.
Per quanto concerne la prescrizione invece, va anzitutto precisato come con il termine “prescrizione” si intenda quella causa estintiva del reato che si verifichi allorquando non si sia giunti ad una sentenza irrevocabile di condanna dell’imputato entro un preciso termine temporale individuato dalla Legge.
Il termine di prescrizione coincide (in assenza di atti interruttivi) con la pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Trattandosi di delitti pertanto i reati di falso sopra menzionati si prescriveranno in sei anni (che diventano sette anni e sei mesi in presenza di atti interruttivi della prescrizione).
Diversa è l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art 476 cp. Se infatti la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni, pertanto la prescrizione ammonterà a dieci anni (dodici anni e sei mesi con gli atti interruttivi).

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
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Falso in scrittura privata [ torna al menu ]

L’art 485 cp prevedeva il falso in scrittura privata. È doveroso utilizzare l’imperfetto a seguito della depenalizzazione di questo reato e la conseguente abrogazione dell’art 485 cp nel 2016.
Pertanto ad oggi la falsificazione di una scrittura privata non costituisce più reato ed il responsabile potrà essere chiamato esclusivamente a risponderne eventualmente in sede civile con un risarcimento del danno.
L’esempio è quello della falsificazione di un contratto di locazione tra le parti, oppure della falsificazione dell’assegno non trasferibile. In questi casi la Legge ritiene che tali fatti non abbiano più rilevanza penale.
La Corte di Cassazione (Cass. Sez un. 40256/2018) recentemente è intervenuta sulla questione relativa agli assegni dotati o meno di clausola di trasferibilità precisando che la condotta di falsificazione dell’assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non costituisce più reato. Viceversa, permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.

 

Falso in atto pubblico: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto leggere nell’articolo, essere indagati per il reato di falso in atto pubblico, sia in caso di falso ideologico che in caso di falso materiale è una situazione piuttosto spiacevole.
Nel caso in cui tu ricopra la veste di Pubblico ufficiale a maggior ragione, un eventuale processo penale può portarti ad avere seri problemi con la professione che svolgi.
È allora di fondamentale importanza che tu ti rivolga ad un Avvocato penalista che ti aiuti a scegliere la corretta linea difensiva ed affrontare il procedimento penale in modo efficace.
Se hai un’indagine in corso o devi affrontare un processo per aver commesso il reato di falso in atto pubblico, contattami.

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Questo articolo ha 4 commenti

  1. MARIO

    Ho 77 anni e ho commesso il reato di cui all’art.483 in fase di denuncia-querela perché ero in uno stato di necessità, ovvero un giovane mi ha minacciato, insultato e minacciato di non sostare davanti al suo bar altrimenti mi rompeva la faccia.Lo stesso si è fatto forza dal fatto che aveva cone testimone la sua donna mentre io.non avevo nessuno.
    In fase di denuncia ho dichiarato che avevo anch’io come testimone mia moglie..ma non era vero,sono stato smentito da una telecamera,da qui indagato per falso ideoligico.cosa fare?
    Posso essere assolto perché ho agito in stato di necessità?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      non si può rispondere a tale domanda senza aver visto gli atti processuali.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  2. Andrea G

    Buongiorno, sono stato denunciato per furto da persone contro le quali ho vinto diverse cause civili, furto mai avvenuto. La denuncia è partita da una querela e portata avanti con un verbale di sopralluogo dei carabinieri dove sono state riportate false dichiarazioni fatte da me, verbale che io ho potuto leggere solo con l’avviso di garanzia e che ovviamente non ho mai firmato.

    (dopo qualche mese dalla denuncia ho scoperto che il coniuge di chi mi ha denunciato è un generale dei carabinieri…ma questa è un’altra questione, impossibile da provare che ci sia una relazione tra le due cose ma volevo solo accennare questa cosa per far capire una cosa assurda come quella dei carabinieri che creano prove false, o sono incapaci o sono prevenuti)

    Dopo oltre 3 anni di sofferenze e spese legali ne sono uscito con formula piena perché il fatto non sussiste, infatti oltre a prove documentali ho portato testimoni che forse chi mi ha denunciato pensava non conoscessi o che fossero morti.

    Non voglio entrare in dettagli ma volevo solo capire la prescrizione sia della calunnia che del falso ideologico. Partono da quando? Perché a me è stato impedito, anche dalla polizia, di fare denuncia fino alla irrevocabilità della sentenza. A questo punto non dovrebbe iniziare dalla fine del processo? Grazie

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      la prescrizione dei reati decorre dal giorno in cui il reato è stato commesso a meno che non vi siano casi particolari.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

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