Rissa: il reato previsto dall’art 588 cpp

rissa

Essere coinvolti in una rissa, può portare a gravi conseguenze per la propria persona oltre che a numerosi problemi con la Legge.
Ma quali sono le condizioni indispensabili perché si verifichi una rissa?
Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio legale penale a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di rissa previsto dall’art 588 cp, della pena, di cosa succede in caso di denuncia per rissa e della differenza tra una rissa ed una aggressione.

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Il reato di rissa appartiene alla categoria dei reati contro la persona e più nello specifico dei reati contro la vita e libertà individuale. Bene giuridico tutelato è appunto l’incolumità individuale delle persone partecipanti allo scontro.
Nell’analizzare le caratteristiche salienti di questo reato è fondamentale dare risposta anche alla seguente domanda: cosa succede con una denuncia per rissa?
Scopriamolo.

 
 

Rissa: significato [ torna al menu ]

Il termine rissa secondo l’enciclopedia Treccani, sta a significare una lite violenta che degenera in scambio di percosse e talora anche con l’uso di armi.
Giuridicamente la rissa è uno scambio volontarioreciproco e contestuale, di più atti di violenza fisica tra almeno tre persone, tutti diretti ad arrecare un’offesa agli altri partecipanti, e da cui derivi un concreto pericolo per la vita o per l’integrità personale dei partecipanti stessi o di terzi estranei.
Per la configurazione del reato è necessario che vi siano gruppi contrapposti. Si tratta inoltre di un reato di pericolo (quantomeno relativamente al primo comma), perché non è richiesto un evento inteso in senso naturalistico (come ad es. la morte di una persona), ma è sufficiente la mera partecipazione alla contesa.

 

L’art 588 cp [ torna al menu ]

L’art 588 cp prevede che chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 2.000 euro.
Se nella rissa viene provocata l’uccisione di qualcuno, o qualcuno riporta una lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo lo scontro e in conseguenza di esso.
Il secondo comma punisce pertanto la forma aggravata del reato in esame, per la quale è prevista una pena detentiva.
Come detto i requisiti fondamentali per l’integrazione del reato sono: la contrapposizione tra gruppi, la presenza di almeno tre persone, la violenza reciproca.
Come vedremo più avanti la Giurisprudenza ha avuto modo di delineare la differenza tra rissa e aggressione riconoscendo in alcuni casi anche la sussistenza della legittima difesa.
Per il momento basterà evidenziare che secondo la Corte di Cassazione se un gruppo di persone ne assale deliberatamente altre, e queste ultime si difendono, non è ravvisabile il reato in esame né a carico degli aggrediti né a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi (Cass. n. 43524/2004).

 

Rissa aggravata [ torna al menu ]

Il secondo comma dell’art 588 cp, come già indicato, disciplina la rissa aggravata. Questa aggravante si ha quando dalla rissa deriva una lesione o addirittura l’uccisione di qualcuno.
La Giurisprudenza si è soffermata sulla questione della configurabilità del concorso tra il reato in esame e quello di lesioni o di omicidio.
La risposta data dalla Corte di Cassazione è positiva atteso che l’aggravante in oggetto si configura grazie alla mera partecipazione alla contesa. Se il partecipante causa la morte o le lesioni ad un’altra persona risponderà per queste in concorso con il reato di rissa aggravato (Cass. n. 30215/2016).

 

Rissa e legittima difesa [ torna al menu ]

La legittima difesa è una causa di giustificazione prevista dall’art 52 cp. Si tratta di una situazione eccezionale in presenza della quale un fatto che normalmente costituirebbe reato non viene punito, in quanto l’ordinamento permette quella condotta.
In Giurisprudenza ci si è chiesti se la legittima difesa sia compatibile con il reato in esame.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che in tema di rissa, sia configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari, così da far venir meno l’intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente (Cass. n. 33112/2020).
Ciò significa che se il gruppo attaccato reagisce in modo attivo ad esempio sferrando dei colpi, la legittima difesa non potrà configurarsi.

 

Differenza tra rissa e aggressione [ torna al menu ]

Come detto, nel caso in cui un gruppo si ponga in una posizione passiva limitandosi a parere i colpi, potrà configurarsi la legittima difesa.
Che succede invece nell’ipotesi in cui invece non venga posta in essere alcuna condotta ma semplicemente ci si dia alla fuga?
L’aggressione di un gruppo di persone nei confronti di uno o più soggetti in fuga non integra il reato di rissa.
Affinché si parli del reato previsto dall’art 588 cp infatti, è necessaria una violenza fisica reciproca tra gruppi contrapposti, cosa che non avviene nel caso di aggressione di un solo gruppo nei confronti dell’altro.
Da ultimo non commette reato di rissa chi interviene come “paciere” con la volontà di sedarla e dividere i contendenti.

 

Rissa: procedibilità [ torna al menu ]

Per comprendere cosa si intende con il termine “procedibilità“, va fatta una breve premessa.
Alcuni reati vengono detti “perseguibili a querela di parte“. Per questi reati è necessario proporre una querela per chiedere la punizione del presunto responsabile. Se la persona offesa dal reato non sporge alcuna querela il procedimento penale non inizierà.
Esistono poi i reati cosiddetti “procedibili d’ufficio” per i quali non è necessario che venga presentato un atto di querela da parte della vittima, ma è possibile che il procedimento penale cominci a seguito di una denuncia o di una semplice segnalazione da parte di un cittadino.
Il reato di rissa appartiene alla categoria dei reati procedibili d’ufficio.
Ciò significa che se le Forze dell’Ordine dovessero accorgersi che è in corso una colluttazione tra gruppi contrapposti, la trasmissione del relativo verbale alla competente Procura della Repubblica, farà iniziare il procedimento penale.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Denuncia per rissa [ torna al menu ]

Se quanto appena detto è vero, non è necessario che venga sporta alcuna querela da parte di un partecipante alla contesa.
Le indagini potranno infatti essere condotte dalle Forze dell’Ordine autonomamente, sia in caso di intervento tempestivo sul luogo del reato che a seguito di una denuncia sporta da un qualsiasi cittadino.
Se dopo la conclusione delle indagini preliminari, la notizia di reato dovesse risultare fondata, inizierà il vero e proprio processo penale. A questo punto il Pubblico ministero notificherà l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (avviso ex art 415 bis c.p.p.). Viceversa se la notizia di reato risulterà infondata, il P.M. richiederà l’archiviazione.

 

Rissa: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto leggere nell’articolo, il reato di rissa (art 588 cp – clicca qui per prenderne visione)è uno tra i reati posto a tutela della incolumità individuale della persona.
Sia nel caso in cui tu venga denunciato per aver partecipato ad una rissa, sia nel caso in cui da quest’ultima siano derivate conseguenze più gravi non c’è dubbio che il primo passo da compiere sia quello di rivolgerti ad un Avvocato penalista. È infatti fondamentale predisporre sin da subito la linea difensiva da tenere durante il processo.
Se hai un’indagine in corso o devi affrontare un processo per aver commesso il reato di rissa o un altro reato contro la persona, oppure ne sei stato vittima, contattami.

Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati contro la persona.

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