Lesioni personali possono essere cagionate a seguito di una discussione che degenera in rissa oppure a seguito di un sinistro stradale. Le lesioni personali sono un reato, previsto dall’art 582 cp.
Ma cosa si intende per lesioni personali?
Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di lesioni personali previsto dall’art 582 cp, della pena, della procedibilità e dei termini di prescrizione previsti per questo reato, nonché delle lesioni personali gravi e gravissime.
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Il reato di lesioni personali appartiene alla categoria dei reati contro la persona e nello specifico ai delitti contro la vita e l’incolumità individuale. Il bene giuridico tutelato è l’integrità fisica e mentale della vittima.
Cagionare una lesione personale alla vittima può comportare serie conseguenze soprattutto se la lesione è grave.
All’interno dell’articolo proveremo a rispondere ad alcune domande tra le quali: cosa comporta una denuncia per lesioni personali? E quali sono le lesioni personali gravi?
Scopriamolo.
- Reato di lesioni personali
- L’art 582 cp – lesioni personali lievissime e lesioni personali lievi
- L’art 583 cp – lesioni personali gravi e lesioni personali gravissime
- L’art 590 cp – lesioni personali colpose
- Lesioni personali: pena
- Prescrizione del reato di lesioni personali
- Lesioni personali: procedibilità
- Lesioni personali da incidente stradale
- Denuncia per lesioni personali
- Risarcimento lesioni personali
- Lesioni personali: conclusioni
Reato di lesioni personali [ torna al menu ]
Le lesioni personali, più correttamente il “reato di lesione personale” previsto dall’art 582 cp, punisce chi pone in essere volontariamente, un comportamento idoneo a provocare una malattia nel corpo o nella mente nella vittima.
Per malattia deve intendersi l’alterazione organica che richiede cure e precauzioni per guarire.
La malattia nel corpo consiste in un’alterazione dell’organismo, la malattia nella mente è l’alterazione psichica che riduca la capacità di intendere e di volere.
Il reato di lesioni personali va inoltre distinto dal reato di percosse. In quest’ultimo caso infatti l’autore del reato arreca un’offesa ingiusta ad un’altra persona senza che ne derivi una malattia nel corpo o nella mente.
Si pensi ad uno schiaffo che genera un’ecchimosi che non richiede cure. In tal caso non essendo stata provocata alcuna malattia, l’autore del reato potrà essere indagato al massimo per il reato di percosse.
I due reati pertanto pur consistendo entrambi nella volontà di colpire qualcuno con violenza fisica, differiscono nelle conseguenze della condotta.
L’art 582 cp – lesioni personali lievissime e lesioni personali lievi [ torna al menu ]
L’art 582 cp stabilisce che chiunque cagiona ad una persona una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si tratta delle lesioni lievi, le quali richiedono una malattia superiore ai venti giorni e per le quali è prevista la procedibilità a querela della persona offesa.
Dopo vedremo cosa significa questa espressione.
La norma prevedeva una distinzione con le lesioni cd. lievissime, che si verificavano quando la malattia aveva durata non superiore ai venti giorni.
Dopo la Riforma Cartabia questa distinzione è venuta meno ed è stata prevista la procedibilità a querela a meno che non sussistano le condizioni specificamente indicate dalla norma.
Poste tali premesse, la prossima domanda alla quale va data risposta è: quali sono le lesioni personali gravi?
L’art 583 cp – lesioni personali gravi e lesioni personali gravissime [ torna al menu ]
Le lesioni personali gravi e gravissime sono previste dall’art 583 cp. L’articolo in questione prevede che la lesione personale è grave, e si applica la pena della reclusione da tre a sette anni se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è gravissima e si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto o una mutilazione che renda inservibile l’arto, o la perdita di un organo;
In questi casi la procedibilità è d’ufficio.
L’art 590 cp – lesioni personali colpose [ torna al menu ]
L’art 590 cp prevede il reato di lesioni personali colpose. Mentre i reati visti in precedenza richiedono l’elemento soggettivo del dolo, per questa fattispecie sarà sufficiente la colpa. La malattia nel corpo o nella mente può essere causata anche involontariamente, tenendo una condotta imprudente, negligente o inesperta oppure contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La norma prevede che chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619 euro, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a 1.239 euro.
Se questi fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da 500 a 2.000 euro, mentre per le lesioni gravissime è quella della reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono ancora maggiori se le lesioni vengono provocate nell’esercizio abusivo di una professione. In particolare per le lesioni gravi è prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni e per le lesioni gravissime da un anno e sei mesi a quattro anni.
Per quanto concerne le lesioni provocate con violazione delle norme sulla circolazione stradale, è stata recentemente introdotta la nuova fattispecie di lesioni stradali di cui all’art 590 bis cp, di cui si parlerà più avanti.
Lesioni personali: pena [ torna al menu ]
Come visto, l’entità della pena applicabile dal Giudice in caso di lesioni personali è strettamente correlata alla gravità della lesione inflitta. Più è grave la lesione più alta sarà la pena.
Inoltre, nel caso in cui sussistano le circostanze aggravanti previste dall’art 585 cp, la pena potrà subire un aumento.
Da ultimo, spiacevoli fatti di cronaca, hanno determinato l’introduzione di un nuovo articolo nel codice penale in riferimento alle lesioni cagionate ad un Pubblico Ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.
In tal caso la pena sarà quella della reclusione da quattro a dieci anni in caso di lesioni gravi e della reclusione da otto a sedici anni in caso di lesioni gravissime.
Prescrizione del reato di lesioni personali [ torna al menu ]
Per quanto concerne la prescrizione va innanzitutto fatta una premessa.
Con il termine “prescrizione” si intende la causa estintiva del reato che si verifica nei casi in cui non si sia giunti ad una sentenza emessa nei confronti dell’imputato entro un dato termine temporale individuato dalla Legge.
Il termine coincide (in assenza di atti interruttivi) con la pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Tutti i reati di lesione personale sono delitti, pertanto il termine di prescrizione è pari a sei anni per quelle fattispecie che prevedono una pena non superiore a sei anni (tempo che aumenta fino a sette anni e sei mesi se ci sono atti interruttivi della prescrizione).
Per le lesioni personali gravi e gravissime il termine di prescrizione è maggiore ed è pari rispettivamente a sette anni e a dodici anni (da aumentare se vi sono atti interruttivi).
Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.
Lesioni personali: procedibilità [ torna al menu ]
Dopo aver parlato della pena e dei termini di prescrizione relativi al reato in esame, va ora trattato l’argomento della procedibilità. Nello specifico ci si deve chiedere: qual è la procedibilità del reato di lesioni? E quando si procede d’ufficio per lesioni?
Alcuni reati si dicono “perseguibili a querela di parte“. Per questi reati è necessario proporre una querela per chiedere la punizione del presunto responsabile. Se non viene sporta una querela il procedimento penale non inizierà.
Questi reati vanno tenuti distinti dai cd. reati “procedibili d’ufficio” per i quali non è necessario che venga presentato un atto di querela da parte della persona offesa, ma è possibile che il procedimento penale cominci a seguito di una denuncia o di una semplice segnalazione da parte di chiunque.
Il reato di lesioni personali è un reato procedibile a querela della persona offesa a meno che non ricorrano specifiche condizioni che la norma espressamente prevede. Ad esempio le lesioni personali gravi e gravissime sono procedibili d’ufficio.
Il reato di lesioni colpose previsto dall’art 590 cp è altresì punibile a querela della persona offesa salvo che il fatto sia commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Lesioni personali da incidente stradale [ torna al menu ]
Precedentemente alla L. n. 41/2016, che ha introdotto la fattispecie di omicidio stradale nonché quella di lesioni stradali gravi o gravissime, le lesioni cagionate a seguito di un incidente stradale rientravano sotto la fattispecie di lesioni colpose di cui all’art 590 cp.
Mediante l’introduzione dell’art 590 bis cp, il Legislatore ha voluto porre un freno alle morti e ad alle altre conseguenze derivanti da sinistri stradali.
Le lesioni lievi e lievissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale continuano invece ad essere disciplinate dall’art 590 cp al pari delle lesioni colpose ordinarie.
L’art 590 bis cp prevede la pena della reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni stradali gravi; per le lesioni stradali gravissime la pena della reclusione da da uno a tre anni. La procedibilità è a querela della persona offesa salvo ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma.
Denuncia per lesioni personali [ torna al menu ]
Se a seguito della tua condotta una persona ha subito lesioni, è possibile che la stessa presenti una querela oppure è possibile che qualcuno, ad esempio un passante che ha assistito al fatto, sporga una denuncia.
Si tratta degli atti con i quali viene dato inizio al procedimento penale.
Nella prima fase verranno fatte delle indagini tramite le quali, le Forze dell’ordine, cercheranno di ricostruire i fatti. Successivamente il Pubblico Ministero deciderà se richiedere l’archiviazione o concludere le indagini per fare in modo che cominci il vero e proprio processo penale.
Il rischio di incorrere in una pena severa è strettamente correlato all’entità ed alla gravità delle lesioni, oltre che dal contesto.
Se le lesioni sono lievissime o se si tratta di lesioni colpose, potresti tentare tramite il tuo Avvocato, una conciliazione con la persona offesa, la quale potrebbe decidere di rimettere la querela e far terminare il processo.
Se invece le lesioni sono più gravi dovrai per forza affrontare il processo.
Risarcimento lesioni personali [ torna al menu ]
La persona danneggiata può decidere di chiedere il risarcimento del danno seguendo due differenti strade: tramite la costituzione di parte civile nel processo penale oppure avviando una causa civile.
In entrambi i casi al fine di provare il danno subito sarà necessario fornirsi di alcuni fondamentali mezzi di prova.
Ad esempio la persona che ha assistito al reato potrà essere citata quale testimone sia nel processo civile sia nel processo penale in caso di costituzione di parte civile.
Potranno inoltre essere prodotte prove documentali quali referti e certificati medici attestanti il danno subito.
Lesioni personali: conclusioni [ torna al menu ]
Le lesioni personali (art 582 cp – clicca qui per prenderne visione) come visto, sono un reato posto a tutela dell’incolumità individuale ed in particolare dell’integrità fisica e mentale della vittima.
Cagionare una lesione personale ad una persona, soprattutto in caso di lesione grave, può portare a diverse conseguenze negative per la vittima e per l’indagato, anche relativamente alla quantificazione del danno per il risarcimento.
Per questo motivo, ti consiglio di rivolgerti ad un Avvocato penalista che sappia darti le giuste indicazioni anche in vista di un eventuale processo penale.
Se sei indagato per aver commesso il reato di lesioni personali o un altro reato contro la persona, oppure ne sei vittima contattami.
Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati contro la persona.
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Salve, sito interessante.
Sono stato querelato perché, in seguito ad una lite, ho provocato lesioni al querelante consistenti in ” piccola ecchimosi ungueale primo dito mano destra. Lesioni guaribili in 5 giorni”
Il punto è che , in seguito alle indagini, il P.M. mi ha attribuito l’aggravante dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Mi chiedo cosa rischio in vista dell’udienza preliminare. Non ho avvocato ancora.
È così grave il mio reato? Premesso che sono incensurato
Grazie . Saluti
Salve,
se è incensurato non vedo rischi eccessivi da un punto di vista penale. Tuttavia il consiglio è quello di non sottovalutare e soprattutto non disinteressarsi mai di un processo penale.
Cordialmente
Avv. Mattia Fontana