Costituzione di parte civile nel processo penale: cos’è

La costituzione di parte civile è un atto mediante il quale la persona danneggiata dal reato chiede un risarcimento del danno.
Tramite tale atto, in via del tutto eccezionale, si discute del risarcimento del danno di un soggetto durante il processo penale.
Ma quando ci si può costituire parte civile?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò della costituzione di parte civile, ed in particolare di cos’è e a cosa serve questo atto e di quali sono i termini per costituirsi parte civile.

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Costituirsi parte civile rappresenta l’unica via per il soggetto danneggiato dal reato per richiedere un risarcimento del danno in sede penale. In alternativa sarà sempre possibile chiedere il risarcimento del danno dinanzi al Giudice civile con un’autonoma azione.
Come a breve vedremo non sempre è possibile costituirsi parte civile e non sempre vi è una convenienza.
Ma scendiamo nel dettaglio e scopriamo: come si fa a costituirsi parte civile?

 
 

Il processo penale [ torna al menu ]

Il processo penale è quell’insieme di atti e procedure che consentono di accertare l’eventuale responsabilità penale di un soggetto circa la commissione di un determinato reato.
All’interno di tale processo, eccezionalmente, è possibile che si discuta circa il risarcimento che l’autore del reato deve corrispondere alla persona danneggiata.
Parti fondamentali del processo penale sono: il Pubblico Ministero (al quale spetta l’obbligo di esercitare l’azione penale), l’indagato/imputato (è il soggetto del quale va accertata la responsabilità penale), il Giudice (a cui spetta il dovere di giudicare l’imputato ritenendolo colpevole o innocente).
La parte civile è invece una parte eventuale, che compare all’interno del processo solo nel caso in cui venga depositato un atto che si chiama appunto costituzione di parte civile.

 

Costituzione di parte civile: l’art 76 cpp [ torna al menu ]

L’art 76 cpp dispone che l’azione civile nel processo penale sia esercitata a mezzo di procuratore speciale mediante la costituzione di parte civile.
Normalmente infatti, la sede tipica nella quale la persona danneggiata può chiedere il risarcimento del danno è il processo civile.
Costituirsi parte civile significa pertanto esercitare una pretesa di natura civilistica all’interno del processo penale.
Ma chi può costituirsi parte civile?
Può costituirsi parte civile qualsiasi persona al quale il reato ha recato danno, sia fisica che giuridica, nonché enti senza personalità giuridica. Secondo l’art 74 cpp per le persone fisiche, possono agire anche i successori (ad es. gli eredi della vittima di omicidio).
All’interno dell’atto, la parte, difesa dal proprio Avvocato (munito di procura speciale) potrà chiedere al Giudice penale di condannare l’imputato al risarcimento del danno (tanto di natura patrimoniale che non patrimoniale).
Il Giudice potrà condannare l’imputato a risarcire il danno per la somma richiesta dalla parte civile oppure per una somma maggiore o minore.
Viceversa potrà pronunciare una condanna generica dell’imputato rimettendo le parti di fronte al Giudice civile per determinazione del danno.
Infine potrà condannare l’imputato ad una provvisionale (che più avanti vedremo).

 

Costituzione di parte civile: termine [ torna al menu ]

Posto che costituirsi parte civile rappresenta l’unico modo per chiedere il risarcimento del danno in sede penale, qual è il termine per la costituzione?
L’art 79 cpp prevedeva che la costituzione di parte civile potesse avvenire per l’udienza preliminare oppure prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
La costituzione può avvenire anche fuori udienza ma in tal caso deve essere notificata alle altre parti.
Con la Legge n. 134/2021 (cd. “Riforma Cartabia”) è stata introdotta una udienza di comparizione predibattimentale per i reati che non prevedono udienza preliminare.
Ad oggi pertanto, il termine ultimo per la costituzione di parte civile è rappresentato dall’udienza preliminare o dall’udienza predibattimentale.

 

Costituzione di parte civile: patteggiamento [ torna al menu ]

Prima di analizzare i rapporti tra i due istituti va capito cos’è il patteggiamento.
Il patteggiamento, denominato più correttamente con il nome tecnico di “applicazione della pena su richiesta delle parti“, è un procedimento speciale che consiste in un accordo tra Pubblico Ministero e Avvocato dell’imputato sulla pena da applicare.
Patteggiare significa proprio questo: accordarsi sulla pena che verrà irrogata all’imputato.
Ma che succede alla parte civile con il patteggiamento?
È il codice di procedura penale a stabilire che “se vi è costituzione di parte civile il Giudice non decide sulla relativa domanda“, ma l’imputato dovrà comunque pagare le spese sostenute dalla parte civile.
In un certo senso il patteggiamento “esclude” la parte civile, la quale, per ottenere il risarcimento del danno dovrà avviare un’autonoma azione in sede civilistica.

 

Costituzione di parte civile: rito abbreviato [ torna al menu ]

Se l’accoglimento della richiesta di patteggiamento comporta l’esclusione della parte civile dal processo penale, nel giudizio abbreviato ciò non avviene automaticamente.
La parte civile può infatti decidere di accettare o meno il rito. Nel caso in cui decidesse di non accettare uscirà dal processo penale.
Nei confronti dell’imputato non potrà essere avanzata più alcuna richiesta di risarcimento del danno.
Resta tuttavia ferma la possibilità per la parte danneggiata di intentare una causa di fronte al Giudice civile contro l’autore del reato.
La costituzione di parte civile successiva all’ordinanza di ammissione del rito abbreviato invece ne comporta l’accettazione tacita.

 

Costituzione di parte civile: Giudice di Pace [ torna al menu ]

Il Giudice di Pace è un organo competente a giudicare sui reati minori, ossia i reati di minore gravità.
Il processo penale dinanzi al Giudice di Pace segue le medesime regole del processo ordinario con qualche eccezione.
Per quanto riguarda la parte civile questa può costituirsi al pari di quanto avveniva per i processi dinanzi al Tribunale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (dinanzi al Giudice di Pace la riforma Cartabia non ha previsto alcuna udienza predibattimentale).
Vi è poi una ipotesi particolare rappresentata dal “ricorso immediato al Giudice“. La persona offesa dal reato infatti, dopo aver presentato una querela, può decidere di non attendere la citazione a giudizio dell’imputato da parte del Pubblico Ministero ma presentare un autonomo ricorso.
Attraverso tale ricorso viene chiesta la fissazione di un udienza per procedere nei confronti della persona citata a giudizio.
Il ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela. In questi casi la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso.

costituzione di parte civile

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
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Costituzione di parte civile: processo minorile [ torna al menu ]

Prima dei quattordici anni la Legge considera un soggetto come “non imputabile“, dai quattordici ai diciotto anni invece il minore può essere chiamato a rispondere personalmente delle proprie azioni.
Il processo minorile è quel processo che si svolge dinanzi ad un Giudice specifico denominato Tribunale per i minorenni e riguarda, appunto, soggetti minorenni.
Nel processo minorile non è ammessa la costituzione di parte civile, come statuito dall’art 10, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.
Il significato di questa disposizione è rinvenibile nella posizione centrale che l’imputato minorenne ricopre nel processo minorile. Tale processo tende infatti al totale recupero del minore lasciando alla persona offesa una posizione secondaria.

 

Quanto costa la costituzione di parte civile? [ torna al menu ]

I costi relativi alla costituzione di parte civile dipendono essenzialmente dal preventivo redatto dal professionista.
L’Avvocato che dovrà redigere l’atto di costituzione formulerà un preventivo (al pari di quanto avviene quando si difende l’imputato) che dovrà tenere conto della complessità della causa e della durata della stessa.
Per quanto concerne le spese di costituzione, ad oggi è necessario apporre sull’atto di costituzione una marca da bollo del valore di 27,00 euro.
Ad ogni modo i costi sostenuti per la costituzione verranno elencati dall’Avvocato all’interno di un atto denominato “nota spese” che dovrà essere depositato all’esito della discussione e potranno essere recuperati dall’imputato in caso di condanna.

 

Conviene costituirsi parte civile? [ torna al menu ]

La risposta a questa domanda, come avviene per la maggior parte delle domande in materia di diritto è “dipende“.
L’opportunità di costituirsi parte civile dipende strettamente dalla capienza economica dell’imputato.
Come visto infatti, scopo primario di tale atto, è quello di chiedere all’imputato un risarcimento del danno.
Tale scopo può in qualche modo venire meno quando l’imputato è un soggetto non abbiente. In caso di condanna infatti risulterà particolarmente difficile recuperare la somma liquidata dal Giudice.
Ad ogni modo la costituzione di parte civile rappresenta l’unico modo per chiedere un risarcimento del danno in sede penale.
Proprio per questo l’eventuale costituzione va valutata attentamente con un Avvocato penalista il quale dovrà spiegarti gli aspetti positivi e negativi di tale scelta.

 

Conclusioni della parte civile e nota spese [ torna al menu ]

Come abbiamo visto la costituzione di parte civile avviene mediante un apposito atto che deve avere determinate caratteristiche e rispettare termini ben precisi.
Dopo la costituzione il processo penale farà il suo corso. Il Giudice dichiarerà l’apertura del dibattimento, verranno ascoltati testimoni, prodotte prove, sino alla discussione finale.
All’esito della discussione la parte civile dovrà presentare conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
Oltre alle conclusioni l’Avvocato della parte civile dovrà presentare la nota spese, nella quale sono indicati i costi per la costituzione che, in caso di condanna, potranno essere recuperati a danno dell’imputato.

 

Costituzione di parte civile in appello [ torna al menu ]

L’ art 76 cpp stabilisce, al secondo comma, che la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
Tale principio, detto di immanenza legittima la parte civile alla permanenza processuale anche in appello, qualora la stessa si sia regolarmente costituita in primo grado.
Ovviamente anche in appello l’Avvocato che rappresenta la parte civile dovrà depositare le conclusioni e la note spese.
La Giurisprudenza recentemente ha addirittura affermato che la parte civile costituita che non partecipa al giudizio di appello personalmente e non presenta conclusioni scritte deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall’art 76 cpp (Cass. n. 24637/2018).

 

Revoca costituzione di parte civile [ torna al menu ]

L’art 82 cpp dispone che la costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale. Ciò può avvenire in udienza oppure con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
La costituzione si intende inoltre revocata se la parte civile non presenta le conclusioni oppure se promuove l’azione davanti al giudice civile.
Ad ogni modo la revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione in sede civile.

 

Provvisionale: cos’è [ torna al menu ]

Come già evidenziato il Giudice può condannare l’imputato a risarcire il danno per la somma richiesta dalla parte civile oppure per una somma maggiore o minore.
Può inoltre pronunciare una condanna generica dell’imputato rimettendo le parti di fronte al Giudice civile per la determinazione del danno.
Da ultimo il Giudice può condannare l’imputato ad una provvisionale.
La provvisionale è una somma parziale del risarcimento che viene liquidata nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.
Tale somma può essere liquidata per evitare che il condannato possa sottrarsi al risarcimento in favore delle parti.
La provvisionale è inoltre immediatamente esecutiva pertanto la somma indicata dal Giudice può essere richiesta immediatamente all’imputato senza aspettare che vengano completati i tre gradi di giudizio.

 

Costituzione di parte civile: conclusioni [ torna al menu ]

Avrai ormai capito qual è lo scopo e la funzione della costituzione di parte civile (clicca qui per una esatta definizione).
In alcuni casi costituirsi parte civile non è consentito o non è di particolare convenienza per la persona danneggiata dal reato. In altre ipotesi invece la costituzione di parte civile è la via più breve per ottenere un risarcimento del danno.
È allora assolutamente necessario che tu ti rivolga quanto prima ad un Avvocato penalista che possa valutare la tua situazione personale e giudiziaria al fine di consigliarti circa la scelte processuali da prendere.
Se devi affrontare un processo penale in qualità persona danneggiata dal reato e vuoi costituirti parte civile, contattami.

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