Misure alternative alla detenzione: cosa sono

misure alternative alla detenzione

Hai sentito parlare più volte delle misure alternative alla detenzione ma non sai precisamente cosa sono e quando possono essere applicate?
È possibile che ti stia facendo questa domanda perché sei stato condannato in un processo penale o semplicemente per curiosità.
Ad ogni modo è bene che tu sappia sin sa subito che tramite queste misure si può ottenere un risultato fondamentale: evitare il carcere.


Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò delle misure alternative alla detenzione, di cosa sono di quali sono e di quando è possibile chiederle.
Iniziamo.

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La sentenza definitiva [ torna al menu ]

Prima di vedere cosa sono e quali sono le misure alternative alla detenzione bisogna fare una considerazione.
Per poter parlare di queste misure serve infatti una sentenza di condanna definitiva.
Si tratta cioè di una sentenza che non può più essere impugnata o perché sono esauriti i mezzi di impugnazione o perché si è deciso di non impugnarla. Fondamentalmente è la sentenza che chiude il processo penale.
Dopo la sentenza di condanna definitiva il Pubblico Ministero emetterà l’ordine di esecuzione della pena cioè un atto con il quale verrà data esecuzione alla pena prevista dalla sentenza stessa.

 

L’ordine di esecuzione della pena [ torna al menu ]

Come abbiamo visto dopo che la sentenza di condanna sarà divenuta definitiva il Pubblico Ministero emetterà l’ordine di esecuzione della pena cioè un atto con il quale verrà data esecuzione alla pena prevista dalla sentenza di condanna.
Dopo la notifica dell’ordine di esecuzione il condannato verrà portato all’interno di un istituto penitenziario. Ciò avviene a meno che l’ordine di esecuzione venga sospeso come a breve vedremo.

 

La sospensione dell’ordine di esecuzione della pena [ torna al menu ]

In alcuni casi il Pubblico Ministero dopo aver emesso l’ordine di esecuzione della pena ne dispone la sospensione.
Infatti se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni (quattro anni dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2018) o sei anni in casi specifici relativi a soggetti tossicodipendenti, il Pubblico ministero ne dispone la sospensione.
È proprio in questi casi che può essere chiesta, entro 30 giorni, una misura alternativa alla detenzione.
Ciò non vale per i reati ostativi.

 

Misure alternative alla detenzione: cosa sono [ torna al menu ]

Le misure alternative alla detenzione sono speciali misure che consentono di scontare la pena applicata durante un processo penale al di fuori del carcere.
Si tratta di misure disciplinate dalla Legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario che servono per evitare il sovraffollamento carcerario e per consentire al detenuto un miglior reinserimento sociale.
La rieducazione del condannato, come sancito dall’articolo 27 della Costituzione italiana, è una funzione fondamentale della pena.
Le misure alternative alla detenzione possono essere chieste solo in alcuni casi specifici ed in tempi prestabiliti.

 

Misure alternative alla detenzione: quando chiederle [ torna al menu ]

Le misure alternative alla detenzione possono essere chieste innanzitutto in tutti quei casi in cui l’ordine di esecuzione della pena venga sospeso.
Entro 30 giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione della pena sospeso sarà infatti possibile presentare un’istanza con la quale chiedere una misura alternativa alla detenzione.
Questa possibilità è espressamente esclusa, come più avanti vedremo, per i reati ostativi. In questa ipotesi così come nel caso in cui la misura non venga chiesta tempestivamente o quando la pena è superiore ai 4 anni, si dovrà fare ingresso nell’istituto penitenziario. Sarà sempre possibile chiedere l’applicazione delle misure suddette da dentro l’istituto.

 

Misure alternative alla detenzione: quali sono [ torna al menu ]

Ora che abbiamo visto cosa sono e quando chiedere le misure alternative possiamo anche vedere quali sono.
Le misure alternative alla detenzione previste dal nostro ordinamento sono:
– Affidamento in prova al servizio sociale;
– Detenzione domiciliare;
– Semilibertà
;
– Liberazione anticipata.
Vediamo più nel dettaglio ciascuna di queste misure.

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L’affidamento in prova al servizio sociale [ torna al menu ]

Prevista dall’art. 47 L. 354/1975 (Legge sull’ordinamento penitenziario) questa misura consente al condannato di espiare la pena fuori dall’istituto penitenziario.
Questa misura può essere richiesta se la pena definitiva inflitta non supera i tre anni; se la pena detentiva (anche residua) non supera i quattro anni, quando il condannato, nell’anno precedente alla presentazione della richiesta (sia in libertà, sia in misura cautelare o in espiazione della pena) abbia tenuto un comportamento tale da consentire un giudizio favorevole sulla sua personalità; se la pena detentiva (anche residua e congiunta a pena pecuniaria) non supera i sei anni per soggetti tossicodipendenti che vogliono intraprendere un percorso di recupero.
Il condannato dovrà affrontare un periodo di prova attenendosi ad un programma di recupero e reinserimento elaborato unitamente ai servizi sociali.
In particolare il condannato dovrà attenersi a specifiche prescrizioni (rapporti con i servizi sociali, dimora, lavoro, divieto di frequentare determinati luoghi o di svolgere determinate attività o avere rapporti con persone che possono portare al compimento di altri reati).
L’esito positivo del programma comporterà l’estinzione della pena e di ogni effetto penale.

 

La detenzione domiciliare [ torna al menu ]

Prevista dall’art. 47 ter L. 354/1975 la detenzione domiciliare consente di scontare la pena presso la propria abitazione, in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.
Questa misura può essere richiesta se la pena inflitta (anche residua) non supera i quattro anni, per particolari categorie di soggetti; se la pena inflitta (anche residua) non supera i due anni quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale, non siano stati commessi reati particolarmente gravi e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

 

La semilibertà [ torna al menu ]

La semilibertà invece è prevista dall’art. 48 L. 354/1975. Consiste nella concessione al condannato o all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
Può essere richiesta se la pena inflitta (anche residua) non è superiore a sei mesi; se il condannato ha già scontato metà della pena (2/3 per alcuni reati); se la pena non è superiore a tre anni ed il condannato non può chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali.

 

La liberazione anticipata [ torna al menu ]

Inserita dalla Legge nelle misure alternative alla detenzione (art. 54 L. 354/1975), la liberazione anticipata è in realtà un beneficio che ha l’effetto di anticipare il fine-pena.
Consiste in una detrazione di quarantacinque giorni di pena per ogni semestre di pena scontata, quale riconoscimento a favore del condannato che abbia dimostrato di partecipare all’opera di rieducazione.
Nella prassi spesso la liberazione anticipata viene applicata già prima dell’emissione dell’ordine di esecuzione della pena da parte del Pubblico Ministero (cd. liberazione anticipata pre-esecutiva), al fine di evitare al condannato l’ingresso in carcere (art. 656 comma 4 bis c.p.p.). Ciò non vale invece per i reati ostativi.

 

Misure alternative alla detenzione: reati ostativi [ torna al menu ]

Se sei stato condannato per un reato ostativo non potrai richiedere alcuna misura alternativa. Questo perché, come abbiamo detto più volte, l’ordine di esecuzione della pena relativa ad un reato ostativo non può essere sospeso.
I reati ostativi sono reati particolarmente gravi (ricompresi nell’elenco di cui all’art 4 bis o.p. o indicati dall’art 656 comma 5, c.p.p.) che non consentono la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena.
In questi casi le misure alternative alla detenzione potranno essere chieste, quando ne sussistono i presupposti, solo dopo aver fatto ingresso all’interno dell’istituto penitenziario.

 

Misure alternative alla detenzione: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto leggere nell’articolo, le misure alternative alla detenzione rappresentano un modo alternativo di scontare la pena.
Non sempre è possibile chiedere una misura di questo tipo.
Nei casi in cui ciò è possibile è fondamentale rivolgersi ad un Avvocato penalista e agire tempestivamente. La presentazione dell’istanza volta a richiedere una misura alternativa va infatti presentata entro 30 giorni dalla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena.
Se sei stato condannato e vuoi chiedere una misura alternativa alla detenzione contattami.

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