Le misure cautelari nei processi penali

misure cautelari

Le misure cautelari sono dei provvedimenti provvisori ed immediatamente esecutivi finalizzati ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare determinati pericoli.
Ma quando si applicano le misure cautelari? E quante sono le misure cautelari?
Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò delle misure cautelari, degli articoli 273 cpp e 274 cpp, delle misure cautelari personali, delle misure cautelari reali e della loro durata.

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Tra l’inizio del procedimento penale ed il momento in cui la sentenza viene eseguita passa un periodo di tempo che può essere molto ampio, anche in relazione al rito scelto (ordinario o speciale) ed all’eventualità che una delle parti abbia proposto un’impugnazione. In tale lasso di tempo possono sorgere dei pericoli di varia natura relativamente all’accertamento dei fatti e all’efficacia della sentenza. Le misure in oggetto servono proprio ad evitare tali rischi.
Ma quali sono e chi richiede le misure cautelari?
Scopriamolo.

 
 

Cosa si intende per misura cautelare? [ torna al menu ]

Per misura cautelare si intende quel provvedimento di natura provvisoria ed immediatamente esecutivo finalizzato a prevenire determinati pericoli.
Tali misure possono comportare pesanti limitazioni della libertà personale, della libertà di circolazione e della libertà di disporre di beni mobili ed immobili.
Vale la pena di ricordare che nel nostro ordinamento vige il principio di innocenza (art 27, secondo comma, costituzione) secondo il quale l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.
Come è possibile conciliare questo principio con le misure cautelari se queste vengono applicate durante il corso del processo e quindi prima della sentenza?
La Corte Costituzionale ha precisato che affinché le misure cautelari siano compatibili con il suddetto principio è necessario che le stesse siano nettamente differenziate dalla pena. Le misure cautelari non possono mai consistere in un’anticipazione della pena, ma possono essere applicate solo nel caso in cui sussistano determinati pericoli per il procedimento penale (Sent. n. 265/2010).
Le misure sono disposte su richiesta del Pubblico Ministero, che presenta al Giudice competente (la competenza viene determinata dalla fase in cui il processo penale si trova) gli elementi su cui la richiesta si fonda.
A seguito della richiesta le misure vengono poi applicate dal Giudice con ordinanza.
Ma quali sono i presupposti per far sì che il P.M. richieda l’applicazione di una misura cautelare?

 

L’art 273 cpp [ torna al menu ]

L’art 273 cpp stabilisce che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. Tali indizi si basano sugli elementi di prova che l’accusa ha raccolto durante le indagini.
Lo stesso articolo dispone che le misure non possano essere applicate nel caso in cui il fatto sia commesso in presenza di una causa di giustificazione (ad es. la legittima difesa), di non punibilità, di estinzione del reato (ad es. è stata rimessa la querela) o della pena.

 

L’art 274 cpp [ torna al menu ]

Ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, il Giudice deve inoltre verificare la sussistenza di almeno una tra le tre esigenze cautelari indicate dall’art 274 cpp (clicca qui per prendere visione dell’articolo).
Secondo l’art 274 cpp, le misure sono disposte quando:
1. sussistono delle esigenze relativamente ai fatti per cui si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o genuinità della prova;
2. l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga, sempre che il Giudice ritenga che possa essere applicata una pena superiore a due anni di reclusione;
3. sussiste il concreto e attuale pericolo che l’imputato commetta gravi reati con l’uso di armi o altri mezzi di violenza personale; reati contro l’ordine costituzionale o di criminalità organizzata; reati della stessa specie di quello per cui si procede.
Poste tali premesse è ora possibile analizzare concretamente le misure cautelari, le quali si dividono in: misure cautelari personali e misure cautelari reali.

 

Misure cautelari personali [ torna al menu ]

Le misure cautelari personali incidono direttamente sulla persona.
Come è stato già evidenziato, limitare la libertà personale di un soggetto, senza che lo stesso sia stato condannato, è un concetto che può entrare in contrasto con il principio di innocenza.
Per tale motivo misure di questo tipo dovrebbero essere disposte solo in casi particolarmente gravi. È il caso ad esempio di reati contro la persona (clicca per sapere quali sono) particolarmente gravi.
In questo contesto, la misura più afflittiva è rappresentata dalla custodia cautelare in carcere, la quale dovrebbe essere considerata come l’extrema ratio, ossia una misura eccezionale applicabile solo quando le altre misure meno afflittive non sono considerate idonee per salvaguardare le esigenze cautelari.
Queste misure si distinguono in: misure cautelari coercitive e misure cautelari interdittive.

 

Misure cautelari coercitive [ torna al menu ]

Tali misure determinano una limitazione delle libertà individuali e possono essere applicate per reati per i quali la Legge prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (cinque nel caso di custodia cautelare in carcere e per il reato di finanziamento illecito dei partiti).
Esse sono:
– custodia cautelare in carcere;
– custodia cautelare in luogo di cura;
– arresti domiciliari;
– divieto di espatrio;
– obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
– allontanamento dalla casa familiare;
– divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
– divieto e obbligo di dimora.

 

Misure cautelari interdittive [ torna al menu ]

Queste misure incidono sulle facoltà ed i diritti connessi ad uno status o ad una professione e si sostanziano in sospensioni e divieti temporanei di facoltà e/o diritti. Possono essere applicate per reati per i quali la Legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Esse sono:
– sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
– sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio;
– divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica amministrazione;
– divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi.

 

Misure cautelari reali [ torna al menu ]

Si tratta di misure che incidono su singoli beni mobili e immobili ed impongono il divieto di disporre di tali beni.
A differenza delle misure cautelari personali, queste misure non incidono direttamente sul soggetto, tuttavia al pari delle prime tendono ad evitare che il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l’efficacia pratica della sentenza di condanna.
Appartengono a tale categoria:
– sequestro preventivo;
– sequestro conservativo.

 

Sostituzione e revoca misure cautelari [ torna al menu ]

Come già precisato le misure cautelari vengono disposte dal Giudice con ordinanza, su richiesta del Pubblico Ministero.
Il fatto che sia stata applicata una determinata misura non significa però che la stessa debba durare in perpetuo. Vi sono dei casi nei quali infatti, può esserne disposta la sostituzione con una misura meno afflittiva o la revoca.
L’art 299 cpp stabilisce che la sostituzione e la revoca vengono disposte rispettivamente quando risultano attenuate le esigenze cautelari indicate dall’art 274 cpp e quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’art 273 cpp e le esigenze cautelari dell’art 274 cpp.
La revoca e la sostituzione della misura possono essere chieste dal Pubblico Ministero (cosa che nella prassi non avviene praticamente mai), dal difensore dell’imputato o, in alcuni casi è il Giudice che può provvedere d’ufficio. Sulla richiesta presentata da una delle parti decide il Giudice con ordinanza.
Sulla scorta di quanto appena evidenziato il tuo Avvocato potrà in ogni momento depositare un’istanza con la quale, in presenza delle condizioni predette, chiedere la sostituzione della misura con una meno afflittiva o la revoca.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Riesame misure cautelari [ torna al menu ]

Oltre ai casi per i quali può essere chiesta la sostituzione o la revoca della misura, è possibile impugnare l’ordinanza che dispone una misura cautelare attraverso altri sistemi.
Innanzitutto è possibile utilizzare lo strumento del riesame.
Si tratta di un mezzo di impugnazione volto ad ottenere un controllo sulla legittimità e sul merito del provvedimento che applica una determinata misura. Per questo motivo l’opportunità di proporre o meno il riesame va valutata attentamente con il tuo Avvocato.
Il tuo Avvocato, entro termini ben precisi previsti dalla Legge, potrà impugnare il provvedimento che dispone una misura cautelare con questo strumento.
Attenzione, con il riesame possono essere impugnate quelle ordinanze che dispongono per la prima volta una misura cautelare personale coercitiva oppure una misura cautelare reale (per le misure reali è però competente un tribunale diverso).
Il Tribunale competente potrà riformare, confermare oppure annullare il provvedimento impugnato.
Per quanto concerne le ordinanze che dispongono misure cautelari personali interdittive è previsto un altro strumento.

 

Appello misure cautelari [ torna al menu ]

Questo strumento è necessario per impugnare tutti quei provvedimenti contro i quali non è possibile proporre il riesame.
Si tratta anzitutto dei provvedimento che applicano per la prima volta una misura interdittiva. Contro tali provvedimenti non è infatti proponibile il riesame.
Si tratta poi dei provvedimenti differenti da quelli che applicano per la prima volta una misura coercitiva. Ad esempio è possibile appellare il provvedimento del Giudice che ha respinto la richiesta di revoca di una misura.
Fatte tali premesse è ora doveroso rispondere ad una ulteriore domanda: quanto durano le misure cautelari?

 

Durata misure cautelari [ torna al menu ]

Posto che le misure in esame intervengono sin dalla fase delle indagini fino alla sentenza definitiva, in linea teorica la durata di una misura potrebbe coincidere anche con l’intera durata del processo penale. Ciò a meno che, come visto, non vi siano situazioni per le quali sia possibile chiederne la sostituzione, la revoca o situazioni che ne determinino l’estinzione (se ad es. viene applicata la pena sospesa o se scadono i termini previsti).
Il giorno dal quale si computano i termini di durata delle misure è identificato con la cattura, l’arresto o il fermo in caso di custodia cautelare e dal giorno in cui viene notificata l’ordinanza che dispone una misura negli altri casi.
La durata delle una misure cautelari è disciplinata dall’art 308 cpp.
Questo articolo stabilisce innanzitutto in dodici mesi la durata delle misure interdittive.
Per tutte le altre misure la durata è fissata al doppio dei termini indicati dall’art 303 cpp (che riguarda la custodia cautelare), che stiamo per vedere.

 

Termini custodia cautelare [ torna al menu ]

L’art 303 cpp stabilisce i termini di durata della custodia cautelare. Si deve fin da subito precisare che per custodia cautelare vanno intese tanto la custodia cautelare in carcere quanto gli arresti domiciliari.
Proprio perché si tratta delle misure più afflittive, il codice di procedura penale prevede dei termini di durata più brevi (la durata delle altre misure è pari al doppio di questi termini).
Di base una misura cautelare può persistere per l’intera durata del processo penale.
L’art 303 cpp determina la durata della custodia cautelare per ogni fase del processo penale.
Se i termini scadono la custodia cautelare perde efficacia e l’imputato viene liberato.
Proprio per questo a meno che la misura sia scaduta prima della fase processuale successiva, c’è il rischio che possa persistere fino alla sentenza.
In ogni caso la durata della custodia cautelare non può superare:
due anni per reati che prevedono la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
quattro anni per reati che prevedono la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni;
sei anni per reati che prevedono la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

 

Reddito di cittadinanza e misure cautelari [ torna al menu ]

È inoltre il caso di affrontare un argomento di attualità che può essere di particolare interesse per il lettore.
La domanda alla quale va data risposta è: l’applicazione di una misura cautelare sospende l’erogazione del reddito di cittadinanza?
L’art 7 ter, comma 1, del D.L. n. 4/2019 dispone la sospensione del beneficio nel caso di applicazione di una misura cautelare personale o in caso di condanna non definitiva per alcuni reati.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che tale sospensione sia legittima considerato che il reddito di cittadinanza non costituisce una misura assistenziale ma presuppone un percorso di inclusione lavorativa con dei precisi obblighi di condotta, che se violati ne determinano l’esclusione (Sent. n. 126/2021).

 

Misure cautelari: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto vedere, essere sottoposti ad una misura cautelare, qualsiasi essa sia, è una situazione particolarmente complicata da affrontare.
Chi è sottoposto ad misura cautelare vede limitata la propria libertà personale, di movimento o di disporre dei propri beni, oltre a dover affrontare il processo penale.
Se devi affrontare un processo penale e pensi che possa essere applicata una misura cautelare oppure ti è già stata applicata, ciò che devi fare è rivolgerti ad un Avvocato penalista il quale saprà senz’altro indicarti la giusta strategia difensiva.
Hai un’indagine in corso o devi affrontare un processo penale e rischi di essere sottoposto ad una misura cautelare? Contattami.

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