Custodia cautelare: quanto dura e quando si applica?

custodia cautelare

La custodia cautelare è una delle misure cautelari previste dal codice di procedura penale.
Ma cosa vuol dire essere in custodia cautelare?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò della custodia cautelare, di quando si applica e quanto dura oltre a differenziare la custodia cautelare in carcere dagli arresti domiciliari.

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La custodia cautelare è la misura cautelare più grave che può essere disposta nei confronti dell’indagato/imputato. Essa consiste essenzialmente nella limitazione della libertà personale di una persona.
Dopo aver chiarito cosa si intende con il termine “custodia cautelare”, all’interno dell’articolo cercheremo di rispondere ad altre domande quali:
Come funziona la custodia cautelare? Quanto tempo dura la custodia cautelare?
Scopriamolo.

 
 

Misura cautelare [ torna al menu ]

Le misure cautelari (clicca sulla parola se vuoi saperne di più) sono provvedimenti di natura provvisoria ed immediatamente esecutivi finalizzati a prevenire determinati pericoli.
Tali misure possono comportare pesanti limitazioni della libertà personale, della libertà di circolazione e della libertà di disporre di beni mobili ed immobili.
Le misure cautelari vengono disposte con ordinanza dal Giudice competente, su richiesta del Pubblico Ministero.
I presupposti per far sì che una misura cautelare possa essere applicata sono: la presenza di gravi indizi di colpevolezza; la presenza di almeno una tra le tre esigenze cautelari previste dal codice di procedura penale le quali richiedono un determinato pericolo:
– per l’acquisizione o la genuinità della prova;
– di fuga;
– di reiterazione del reato o di commissione di altri specifici reati.

 

Custodia cautelare: significato [ torna al menu ]

Con l’espressione “custodia cautelare” va identificata quella misura cautelare, particolarmente afflittiva, che consiste nella privazione della libertà in via preventiva ai danni dell’indagato/imputato.
Spesso, errando, si ritiene che la custodia cautelare sia esclusivamente la custodia cautelare in carcere. In realtà nell’ambito di tale misura vanno ricomprese tanto la custodia cautelare in carcere (o carcerazione preventiva) quanto gli arresti domiciliari.
Infatti, a mente dell’art 284 cpp l’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
La custodia cautelare può essere pertanto eseguita in carcere, nella propria abitazione o in altro luogo di cura a seconda della misura cautelare e delle condizioni personali dell’imputato.
Il periodo di custodia cautelare scontato in carcere o in altro luogo, andrà poi computato quando dovrà essere determinata l’eventuale pena da eseguire.
Va da ultimo precisato che se il Giudice dovesse ritenere di concedere con la sentenza di condanna, la sospensione condizionale della pena (clicca sulla parola per sapere di cosa si tratta), non potrà applicare né la misura della custodia cautelare in carcere né quella degli arresti domiciliari.

 

Custodia cautelare in carcere o carcerazione preventiva [ torna al menu ]

La custodia cautelare in carcere (anche detta carcerazione preventiva) è disciplinata dall’art 285 cpp. Questo articolo stabilisce che con il provvedimento che dispone la custodia, il Giudice ordina alla polizia giudiziaria di catturare l’imputato e di condurlo immediatamente in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Questa misura, alla pari di tutte le misure cautelari personali coercitive può essere applicata solo quando si procede per reati per i quali la Legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Esclusivamente per questa misura inoltre, dato il carattere particolarmente afflittivo, l’art 275 cpp stabilisce che non può essere disposta se il Giudice ritiene che all’esito del giudizio la pena detentiva irrogata non sarà superiore ai tre anni.
La carcerazione preventiva inoltre rappresenta sempre di più l‘extrema ratio, ossia l’ultima spiaggia, l’ultima misura applicabile nel caso in cui tutte le altre misure non possano essere applicate. È lo stesso art 275 cpp a disporre che la carcerazione preventiva può essere disposta solo se le altre misure coercitive o interdittive risultano inadeguate.
Non solo, il Giudice dovrà anche indicare le specifiche ragioni per le quali ritiene inidonea la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

 

Custodia cautelare domiciliare [ torna al menu ]

Con questo termine ci si riferisce alla misura cautelare degli arresti domiciliari (clicca sulla parola per saperne di più) disciplinati dall’art 284 cpp .
L’art 284 cpp stabilisce che con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il Giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora oppure da un luogo pubblico di cura, di assistenza o da una casa famiglia protetta.
Attraverso questa misura pertanto l’imputato subirà una limitazione alla propria libertà personale e sarà costretto a rimanere nel luogo indicato nell’ordinanza del Giudice finché quest’ultimo non disponga diversamente.

 

Ordinanza di custodia cautelare [ torna al menu ]

Come detto le misure cautelari sono disposte dal Giudice competente su richiesta del Pubblico Ministero.
Va da subito precisato che il Pubblico Ministero deve presentare al Giudice gli elementi sulla base dei quali si fonda la richiesta ma deve anche presentare tutti gli elementi a favore dell’imputato.
Il provvedimento del Giudice con il quale viene disposta la misura assume la forma di ordinanza.
In questo provvedimento devono essere contenuti, a pena di nullità alcuni elementi tra cui: le generalità dell’imputato; la descrizione del fatto con l’indicazione delle norme di legge violate; l’esposizione e la valutazione delle esigenze cautelari degli indizi che giustificano in concreto la misura, disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto e dei motivi; i motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure; la fissazione della data di scadenza della misura; la data e la sottoscrizione del giudice.
L’attento Avvocato dovrà avere cura di verificare ognuno di questi aspetti, oltre a verificare che l’ordinanza contenga, sempre a pena di nullità, la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Termini custodia cautelare [ torna al menu ]

I termini di durata della custodia cautelare vengono stabiliti dall’art 303 cpp (clicca qui per prendere visione dell’articolo). Precisato qual è il significato della parola “custodia cautelare” tali termini varranno tanto per la carcerazione preventiva quanto per gli arresti domiciliari.
Si tratta delle misure più afflittive pertanto il codice di procedura penale prevede dei termini di durata più brevi (la durata delle altre misure è pari al doppio di questi termini).
Di base una misura cautelare può persistere per l’intera durata del processo penale.
L’art 303 cpp determina la durata della custodia cautelare per ogni fase del processo penale.
Se i termini scadono la custodia cautelare perde efficacia e l’imputato viene liberato.
Per questo motivo a meno che il termine della misura sia scaduto prima della fase processuale successiva, c’è il rischio che la misura possa persistere fino alla sentenza definitiva.
In ogni caso la durata della custodia non può superare:
due anni per reati che prevedono la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
quattro anni per reati che prevedono la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni;
sei anni per reati che prevedono la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

 

Sospensione della custodia cautelare [ torna al menu ]

I termini indicati dall’art 303 cpp che determinano la durata massima della custodia, possono essere sospesi.
Nella fase del giudizio la sospensione opera per il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento o richiesta dell’imputato o del difensore.
I termini sono inoltre sospesi per il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori e durante la pendenza dei termini eventualmente previsti per la redazione differita dei motivi della sentenza.
Con riferimento ad alcuni specifici reati per i quali vi siano dibattimenti o giudizi abbreviati particolarmente complessi, la sospensione dei termini è possibile durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza .
C’è un’ultima ipotesi. I termini massimi previsti per la custodia dall’inizio della sua esecuzione senza che siano stato emessi determinati provvedimenti (ad es. il decreto che dispone il giudizio), possono essere sospesi se l’udienza preliminare è sospesa o rinviata per impedimento o richiesta dell’imputato o del difensore o a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori.

 

Proroga della custodia cautelare [ torna al menu ]

Come visto la durata della custodia non deve oltrepassare i termini indicati dall’art 303 cpp. Tuttavia in alcuni casi questi termini possono essere prorogati.
Ciò avviene nel caso in cui venga disposta una perizia sullo stato di mente dell’imputato. In questo caso la proroga è disposta con ordinanza dal Giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. 
Il Pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare quando questi stanno per scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini rendano indispensabile il protrarsi della custodia.
Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza.
Va comunque precisato che i termini previsti dall’articolo 303 cpp non possono essere superati di oltre la metà.

 

Reiterazione del reato [ torna al menu ]

Questo aspetto merita un paragrafo a sé stante. Come visto infatti il pericolo di reiterazione del reato costituisce una delle esigenze cautelari in presenza delle quali può essere applicata una misura cautelare.
L’art 274 comma c) prevede che in caso di pericolo di reiterazione del reato la custodia cautelare possa essere applicata solo in caso di delitti (reati più gravi) che prevedono la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che diventano cinque anni per la carcerazione preventiva.
Negli ultimi anni, non è mancato chi abbia ritenuto che il pericolo di reiterazione del reato fosse l’esigenza cautelare utilizzata maggiormente dall’Autorità Giudiziaria al fine di motivare i provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Per questo motivo tale esigenza cautelare è stata oggetto di un referendum (Referendum giustizia giusta del 12 Giugno 2022) con il quale si chiedeva ai cittadini di esprimere la propria opinione in merito all’eventuale abrogazione del comma relativo a questa specifica esigenza cautelare.
Il referendum suddetto non ha raggiunto il quorum previsto dalla Legge pertanto il pericolo di reiterazione del reato continua ad essere ad oggi una delle tre esigenze cautelari in base alle quali poter applicare una misura cautelare.

 

Bancarotta fraudolenta e custodia cautelare [ torna al menu ]

Altro paragrafo a parte merita il reato di bancarotta fraudolenta (clicca sulla parola se vuoi sapere di cosa si tratta) disciplinato ora dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che ha sostituito la Legge fallimentare.
In prima battuta si potrebbe pensare che la custodia cautelare e soprattutto la carcerazione preventiva possano essere applicate esclusivamente in caso di reati particolarmente odiosi quali i reati contro la persona (soprattutto quelli commessi con violenza) o i reati sessuali.
Tuttavia è tutt’altro che raro che la custodia venga applicata anche per reati quali la bancarotta fraudolenta, punita nel nostro ordinamento con pene particolarmente severe.
In questi casi il tuo Avvocato dovrà mettere in gioco le sue competenze al fine di comprendere se vi sono dei margini per impugnare il provvedimento che dispone la misura cautelare attraverso un’istanza di revoca o di sostituzione della misura oppure attraverso lo strumento del riesame.

 

Custodia cautelare: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto verificare, trovarsi in stato di custodia cautelare, tanto nel caso di carcerazione preventiva quanto nel caso di arresti domiciliari, è una delle situazioni più delicate che un soggetto può affrontare.
Se devi affrontare un processo penale e pensi che possa essere applicata una misura cautelare, ciò che devi fare è rivolgerti ad un Avvocato penalista il quale saprà senz’altro indicarti la giusta strategia difensiva.
Hai un’indagine in corso o devi affrontare un processo penale e rischi di essere sottoposto alla misura della custodia cautelare o ad altra misura cautelare? Contattami.

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Questo articolo ha 20 commenti

  1. Domanda

    Salve mio marito è stato condannato in primo grado a 8 anni per una piccola partecipazione di associazione ora dopo 2 anni ci sarà l’appello vorrei sapere la custodia cautelare può affievolirsi?

    1. Avv. Mattia Fontana

      È necessario effettuare una valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. In ogni caso può essere presentata un’istanza di revoca oppure di sostituzione della misura con altra più gradata fermo restando che l’ultima parola spetta sempre al Giudice competente.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

      1. Santo

        Salve io.sono alle misura cautelare perché andavo in giro in auto con un pazzo che gli piaceva bruciare auto ora sono alla misura cautelare quando scade la misura ??

        1. Avv. Mattia Fontana

          Salve,
          dipende dalla fase processuale. Legga l’articolo 303 c.p.p.
          Cordialmente
          Avv. Mattia Fontana

  2. Ruggiero Antonella Maria

    Salve mio marito ha avuto un’ordinanza di misura cautelare il giorno 7 dicembre 2022 per i reati contesti di falso ideologico e concorso in lesione (a piede libero). Il giorno 16 dicembre l’avvocato ha presentato ricorso presso il tribunale del riesame ma le motivazioni ad oggi 18 gennaio ancoro non sono arrivate. Mi saprebbe dirmi se le motivazioni vanno presentate entro 30 giorni o 45 giorni.

    PS i numeri degli arrestati sono 7 in totale 3 per falso ideologico

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve, l’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il deposito può avvenire entro il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  3. Martina

    Salve. Mio marito è stato posto a misura cautelare in carcere il 14 novembre del 2023. Con articolo 73. Quando sarà la scadenza dei termini di tale custodia? Grazie in anticipo se mi risponderà

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      l’art. 303 cpp stabilisce i termini di durata della custodia cautelare relativamente ad ogni fase ed i termini di durata massima.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  4. Davide

    Salve, a seguito di una denuncia ho subito una custodia cautelare in carcere dall’ottobre 2021 fino ad aprile 2022, sostituita con i domiciliari dallo stesso mese di aprile 2022 fino a novembre 2022. A seguito di una nuova denuncia da parte della stessa persona ho subito l’aggravamento della misura (divieto di avvicinamento) con il carcere dall’aprile 2023, sostituita dai domiciliari dal Riesame da luglio ad oggi. Nel frattempo il primo grado si è concluso con una condanna a 3 anni e 4 mesi.
    Considerando i 24 mesi scontati fin qui e i teorici 45gg di liberazione anticipata a semestre, fino a quando devo stare ai domiciliari, posso scontare l’intera pena ancor prima della sentenza definitiva?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      intanto presenti appello, poi quando la sentenza sarà definitiva farà i calcoli su quanto, eventualmente, rimarrà da scontare.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  5. Alessandro

    salve, sono stato condannato a l’articolo 73 a 4 anni ridotti a 2,8 dal giudice in direttissima, sono ai domiciliari con misure cautelari ormai da 5 mesi , il 4 aprile ho l’appello, in base a cosa potrebbero levarmi la rientrata alle 8 a casa ? grazie jn anticipo per la risposta

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      le misure cautelari vengono revocate o sostituite se vengono meno le esigenze cautelari che ne hanno giustificato l’applicazione.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  6. Salvatore

    Salve mi trovo agli arresti domiciliari e ho avuto già il processo di primo grado.
    Volevo chiedere quanto tempo passerà dopo che ho fatto l’appello prima che sia rimesso in discussione il tutto?
    Cordiali Saluti.

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      dipende dal carico di lavoro del Tribunale, quando verrà fissata l’udienza lo saprà.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  7. riccardo

    salve avvocato, mi saprebbe dire in che circostanze possono venir meno le esigenze cautelari

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      l’articolo 274 del codice di procedura penale è molto chiaro.
      Si tratta di esigenze relative a situazioni di pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, pericolo di fuga da parte dell’imputato, pericolo di reiterazione del reato.
      Se vengono meno le esigenze cautelari ravvisate nel caso specifico allora si può chiedere la revoca della misura.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  8. Melania

    Buongiorno,
    mio figlio è agli arresti domiciliari dall’08/04/2023 è stata emessa sentenza di primo grado l’8/11/2023 con condanna a 4 anni, è stato fissato l’appello il 03/07/2024. Sono 14 mesi che è sottoposto alle misure cautelari. Mi chiedo ma la misura massima non doveva essere di 1 anno per le pene fino a 6 anni? Cosa succede dopo il 3/07/2024 data dell’appello se dovessero confermare i 4 anni? Decorre nuovamente la proroga di 1 anno degli arresti o il limite totale della misura è di 2 anni?
    Grazie

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      bisogna far riferimento all’articolo 303 del codice di procedura penale. La durata complessiva della custodia cautelare non può essere superiore a 2 anni quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.
      Dalla sentenza di secondo grado decorre un nuovo termine ma comunque il termine massimo rimane 2 anni come precedentemente indicato.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  9. Laura

    Salve mio zio è stato arrestato pochi giorni fa in flagranza di reato e si trova in carcere in attesa di giudizio. I tempi che adesso possono decorrere quali sono? È possibile che venga messo agli arresti domiciliari prima della sentenza oppure no?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      si se c’è un domicilio idoneo è possibile. Per quanto riguarda le tempistiche è impossibile rispondere anche perché bisogna capire se suo zio farà un rito alternativo oppure no.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

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