Arresti domiciliari: l’art 284 cpp e come funzionano

Arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere e divieto di avvicinamento. Che significano questi termini spesso utilizzati nelle aule giudiziarie? Si tratta essenzialmente di misure cautelari previste dal codice di procedura penale.
Ma come funzionano gli arresti domiciliari?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò degli arresti domiciliari, misura cautelare prevista dall’art 284 cpp, di come funzionano gli arresti domiciliari, delle regole previste e di altri importanti aspetti.

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Gli arresti domiciliari, al pari di altre misure come la custodia cautelare in carcere oppure il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, costituiscono una misura cautelare disciplinata dall’art 284 cpp.
Dopo aver spiegato in cosa consiste questa misura, all’interno dell’articolo cercheremo di rispondere ad altre domande quali:
Quanto tempo si può stare agli arresti domiciliari? Chi è agli arresti domiciliari può lavorare?

 
 

Arresti domiciliari: cosa sono [ torna al menu ]

Gli arresti domiciliari (AADD) sono una misura cautelare (clicca sulla parola per sapere cosa sono le misure cautelari) prevista dall’art 284 del codice di procedura penale. Con le misure cautelari il Giudice, in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari può, durante un procedimento penale e prima della sentenza, disporre limitazioni alla libertà personale oppure incidere sui beni patrimoniali dell’imputato/indagato.
Le misure sono disposte su richiesta del P.M. sulla quale il Giudice provvede con ordinanza.
Gli AADD rappresentano la misura cautelare più grave immediatamente dopo la custodia cautelare in carcere, con la quale presenta una certa affinità.
L’imputato agli AADD si considera infatti in stato di custodia cautelare (clicca sulla parola per saperne di più).
L’art 284 cpp stabilisce che con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il Giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora oppure da un luogo pubblico di cura, di assistenza o da una casa famiglia protetta.
Attraverso questa misura pertanto l’imputato subirà una limitazione alla propria libertà personale e sarà costretto a rimanere nel luogo indicato nell’ordinanza del Giudice finché quest’ultimo non disponga diversamente.
La misura in esame, al pari di altre misure cautelari, consente una maggior tutela della vittima del reato. L’art 284 cpp sul punto precisa che il Giudice dispone il luogo della misura cautelare in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

 

Arresti domiciliari: per quali reati [ torna al menu ]

Al pari delle altre misure cautelari, gli arresti domiciliari possono essere disposti solo nel caso in cui sussistano determinate condizioni.
È necessario innanzitutto che siano presenti gravi indizi di colpevolezza. Si richiede inoltre la presenza di almeno una tra le tre esigenze cautelari previste dal codice di procedura penale. Quest’ultime sono: il pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, il pericolo di fuga dell’imputato ed il pericolo di reiterazione del reato.
Inoltre gli arresti domiciliari, come detto, costituiscono una misura cautelare ed in particolare una misura personale coercitiva. Queste ultime possono essere disposte solo quando si procede per reati per i quali la Legge prevede la pena dell’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Gli AADD inoltre non possono essere disposti nel caso in cui l’imputato sia stato condannato nei cinque anni precedenti per il reato di evasione (più avanti vedremo di cosa si tratta) e se il Giudice ritiene di poter concedere, con la sentenza, la sospensione condizionale della pena (clicca sulla parola per saperne di più).

 

Arresti domiciliari: regole [ torna al menu ]

Con l’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari il Giudice prescrive anche le regole da osservare.
Fondamentalmente l’individuo sottoposto alla misura in esame non può allontanarsi dalla propria abitazione, non può ricevere visite né può comunicare mediante mezzi quali il telefono, whatsapp o social network, con il mondo esterno.
Insieme alla misura degli AADD può inoltre essere disposta la misura del cd. braccialetto elettronico.
Si tratta di un dispositivo elettronico che consente di controllare gli spostamenti di una persona.
Si deve evidenziare che per disporre il controllo mediante mezzi elettronici quali il braccialetto elettronico, è necessario il consenso dell’imputato.
Va in ogni caso ricordato che in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, il Giudice può disporre la sostituzione della stessa con una più grave. Ciò significa che se dovessi violare le prescrizioni dettate dal Giudice quest’ultimo potrebbe decidere di sostituire la misura degli arresti domiciliari con quella più grave della custodia cautelare in carcere.

 

Arresti domiciliari: controllo [ torna al menu ]

Con quale frequenza vengono effettuati i controlli per chi si trova agli arresti domiciliari? E chi è agli arresti domiciliari può uscire in giardino?
Cominciamo a rispondere alla prima di queste due domande evidenziando che il Pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato. Ciò significa che le Forze dell’ordine potranno controllare ad ogni ora della giornata se sei presente in casa o nel luogo in cui va scontata la misura cautelare, suonando al tuo campanello o bussando alla porta.
Va tenuto in considerazione che l’imputato che ingiustificatamente si allontana dal luogo di detenzione commette il reato di evasione di cui all’art 385 cp.
L’evaso oltre alla eventuale pena da scontare per il processo in corso, rischia la pena della reclusione da uno a tre anni per il reato di evasione.
Per evasione si intende l’allontanamento ingiustificato dalle mura domestiche o dai confini del luogo di detenzione.
Il concetto di mura domestiche va inteso in senso restrittivo atteso che, secondo la Corte di Cassazione per abitazione deve intendersi lo spazio fisico delimitato dall’unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica con esclusione di ogni altra appartenenza. Vanno escluse quindi aree condominiali, dipendenze, giardini e cortili (Cass. n. 13825/2017).

 

Arresti domiciliari: visite [ torna al menu ]

A mente dell’art 284 cpp quando necessario, il Giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
Chi si trova agli arresti domiciliari non può in genere, a meno che il Giudice disponga diversamente, comunicare con persone che si trovano fuori dalla sua abitazione. L’unica eccezione è rappresentata dai familiari conviventi e dall’Avvocato.
Scopo della norma è quella di evitare che l’imputato possa avere contatti con il mondo esterno, così da permettergli di inquinare le prove o commettere nuovi reati.

arresti domiciliari

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
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Arresti domiciliari: durata [ torna al menu ]

Appurato in cosa consiste la misura degli AADD, ci si deve ora porre un’ulteriore domanda: quanto può durare questa misura?
Fondamentalmente è il Giudice che decide sulla durata di una determinata misura cautelare. L’organo Giudicante può disporre la cessazione della misura laddove ritenga che non sussistano più i gravi indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari che ne hanno fondato la richiesta.
In base a quanto appena detto inoltre, in ogni momento, il tuo Avvocato inoltre potrà presentare al Giudice che procede, un’istanza al fine di chiedere la revoca della misura cautelare oppure la sua sostituzione con una più lieve.
La durata massima della custodia cautelare (e quindi anche degli AADD) viene in ogni caso indicata dall’art 303 cpp.
Questo articolo stabilisce la durata massima di sei anni se si procede per un reato che prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Quattro anni se si procede per un reato che prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni. Due anni se si procede per un reato che prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.
Ad esempio per il reato di stalking (per approfondire visita la sezione reati contro la persona) è prevista la pena della reclusione nel massimo, di sei anni e sei mesi. In questo caso se venisse disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, questa potrà durare al massimo per quattro anni.

 

Arresti domiciliari e lavoro [ torna al menu ]

Per quanto concerne il lavoro il codice dispone che se l’imputato non può provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita oppure versa in situazione di assoluta indigenza, il Giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze oppure per esercitare una attività lavorativa.
Si pensi al caso di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che vive da solo e che deve pensare autonomamente al proprio sostentamento.
In questo caso il tuo Avvocato può presentare un’istanza con la quale farà presente l’orario ed il luogo di lavoro ed il Giudice potrà consentirti di allontanarti dalla tua abitazione per il tempo strettamente necessario ad espletare l’attività lavorativa.

 

Arresti domiciliari: permessi [ torna al menu ]

Diversa dal lavoro è la situazione relativa ai permessi. È possibile infatti che chi si trovi agli arresti abbia un impegno importante personale o familiare oppure una specifica esigenza.
Anche in questo caso il tuo Avvocato potrà presentare un’istanza mediante la quale richiedere al Giudice il permesso ad assentarsi dal luogo di detenzione per un evento determinato e per il tempo necessario.
Si pensi al caso in cui si debba svolgere una visita medica oppure sia necessario provvedere alle proprie esigenza di vita quotidiane (come ad es. fare la spesa), o a quelle dei figli (es. accompagnarli a scuola).
In tutti quei casi in cui nessun’altra persona può sostituire l’imputato nell’espletamento di attività necessarie alle proprie esigenze o a quelle dei figli o di persone fragili che con lui coabitano, il Giudice può autorizzarlo ad allontanarsi dal luogo di detenzione per un tempo determinato.
Va specificato che dopo aver espletato l’attività autorizzata l’imputato deve far subito rientro alla propria abitazione.

 

Arresti domiciliari e detenzione domiciliare [ torna al menu ]

Da non confondere con gli arresti domiciliari è un altro istituto previsto dal nostro ordinamento: la detenzione domiciliare.
La detenzione domiciliare, (per approfondire puoi leggere il seguente articolo: Come fare per non finire in carcere) è una misura alternativa alla detenzione prevista dall’art. 47 ter L. 354/1975.
Tale misura consente di scontare la pena presso la propria abitazione, in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.
La differenza fondamentale tra i due istituti è rinvenibile nel fatto che, come già evidenziato, gli arresti domiciliari sono una misura cautelare. Possono essere disposti dal Giudice durante il processo, prima dell’eventuale sentenza di condanna, quando l’imputato è da considerarsi ancora innocente.
La detenzione domiciliare invece interviene in un momento successivo, quando una sentenza di condanna è già stata pronunciata e può essere richiesta dal condannato al fine di evitare di scontare la pena in un istituto penitenziario.

 

Arresti domiciliari: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto verificare, essere sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari (art 284 cpp clicca qui per prendere visione dell’articolo)non è una situazione particolarmente gradevole per una persona.
Chi è sottoposto a tale misura si considera in tutto e per tutto in stato di custodia cautelare.
Se devi affrontare un processo penale e pensi che possa essere applicata una misura cautelare, ciò che devi fare è rivolgerti ad un Avvocato penalista il quale saprà senz’altro indicarti la linea difensiva da tenere.
Hai un’indagine in corso o devi affrontare un processo penale e rischi di essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari o ad altra misura cautelare? Contattami.

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Questo articolo ha 20 commenti

  1. Luciano

    Complimenti per la chiarezza con cui vengono trattati gli argomenti grazie

  2. Giorgia Blessich

    Buonasera, per chi non ha soldi per pagare la sua consulenza e assistenza, accetta il gratuito patrocinio?

  3. Alienor Desidera

    Chi vive con una persona ai domiciliari può essere la compagna o solo un parente stretto ?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      dipende da ciò che dispone il Giudice nell’ordinanza di applicazione della misura cautelare. Comunque di norma l’indagato/imputato ha la possibilità di comunicare solo con i conviventi.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

    2. Valerio Cirillo

      Salve sono un ragazzo di 34 anni e vorrei avere una consulenza gratuita in quanto sono senza lavoro e non ho reddito dal 2022 e sono agli arresti domiciliari per via di un arresto illegittimo da parte dei carabinieri di Roma potrebbe contattarmi al numero 3881439951

      1. Avv. Mattia Fontana

        Salve,
        ha verificato se può beneficiare del patrocinio a spese dello stato?
        Cordialmente
        Avv. Mattia Fontana

      2. Giacomo

        E possibile richiedere di andare a lavorare con un orario libero sensa orari fissi?

        1. Avv. Mattia Fontana

          Salve,
          può farlo presente nell’istanza da rivolgere al Giudice, il quale ne valuterà l’opportunità.
          Cordialmente
          Avv. Mattia Fontana

  4. Gabriela

    Buona sera avvocato se un difensore non ha fatto la richiesta di arresto domiciliare per imputato in quelli 10gg adesso non se po fare più?Cosa se po succedere deve stare in carcere fino sarà processato?grazie

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      è sempre possibile tramite una apposita istanza chiedere al Giudice la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con una più gradata. La parola definitiva tuttavia spetta sempre all’organo giudicante.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  5. filippo

    salve dall’inizio della custodia cautelare quando possono impiegarci per la chiusura delle indagini e quando possono iniziare a fare la prima istanza per delle misure meno inflittive se il soggetto e incensurato grazie mille

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      non è dato sapere qual è la tempistica esatta per la chiusura delle indagini preliminari. L’istanza può essere presentata in ogni momento, tuttavia sarà necessario verificare se sussistono ancora le esigenze cautelari per le quali la misura è stata richiesta ed applicata dal G.I.P.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  6. serena

    buongiorno Avv.
    gentilmente potrei sapere se nel momento in cui viene rigettata la prima istanza di richiesta dei domiciliari anche la seconda può essere rifiutata?
    grazie

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      si è possibile. L’accoglimento o meno della richiesta dipende dalla sussistenza delle esigenze cautelari che hanno giustificato l’applicazione della misura.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  7. Domenico

    Gentile Avv. Le chiedo cortesemente questa informazione. I familiari che convivono con un figlio agli arresti domiciliari, al di fuori delle necessità giornaliere possono partire per qualche giorno fuori Regione, o sono obbligati a rimanere anche loro come detenuti in casa?
    Cordialità

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      i familiari sono persone diverse rispetto al detenuto e possono uscire liberamente.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  8. Loreeeeeee

    Ma il tempo trascorso ai domiciliari, te li scontano dalla sentenza di condanna?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      si. Ma non con la sentenza di condanna. È il pubblico ministero che nel determinare la pena detentiva da eseguire tiene conto del periodo di custodia cautelare subito.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

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