Sospensione condizionale della pena: cos’è e quando si applica?

sospensione condizionale della pena

Ottenere la sospensione condizionale della pena può essere fondamentale per l’imputato soprattutto al fine di evitare il carcere.
“Avvocato ma quando è prevista la condizionale?”
Quante volte ho sentito pronunciare questa frase dai miei clienti.
Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò della sospensione condizionale della pena, di cosa significhi avere la pena sospesa, dell’art 163 cp e di altri aspetti rilevanti.

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La sospensione condizionale della pena è una causa estintiva del reato.
Ciò significa che se si verificano alcune condizioni il reato per cui hai dovuto affrontare un processo si estingue.
Ma quando si da la sospensione della pena? E quanto dura la sospensione condizionale della pena? All’interno dell’articolo cercheremo di rispondere anche a queste domande.

 
 

Pena sospesa: cosa significa? [ torna al menu ]

Nel linguaggio comune spesso ci si chiede cosa significhi ottenere la pena sospesa con la condizionale o semplicemente la pena sospesa.
Utilizzando termini più tecnici ci si chiede cosa significa quando si ottiene il beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’espressione sta a significare che la pena oggetto della sentenza di condanna non andrà in esecuzione ma rimarrà appunto sospesa.
Per capire questo concetto vanno fatte alcune precisazioni.
Le pene contenute nelle sentenze di condanna divenute definitive (sono definitive le sentenze contro le quali non è ammesso alcun mezzo di impugnazione) vanno in esecuzione.
Questo vuol dire che il P.M. emetterà l’ordine di esecuzione e la pena verrà eseguita. Ciò non avviene quando l’ordine di esecuzione può essere sospeso (clicca qui se vuoi saperne di più) e quando la pena è sospesa.
In alcuni casi infatti il Giudice può decidere di condannare l’imputato ad una pena ed al contempo sospenderla per un determinato periodo di tempo.
Se in questo periodo di tempo l’imputato non commetterà nuovi reati il reato sarà estinto.
Ma scendiamo nel dettaglio.

 

L’art 163 cp [ torna al menu ]

Secondo l’art 163 cp il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto (sono chiamati così i reati più gravi) e di due anni se la condanna è per contravvenzione (sono i reati meno gravi).
Questo avviene quando la pena contenuta nella sentenza di condanna sia quella della reclusione o dell’arresto non superiori a due anni. Si può trattare anche di una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’art 135 cp, non superi i due anni.
Se il reato è commesso da un minore di diciotto anni il limite di pena è fissato in tre anni. Se l’autore del reato ha tra i diciotto ed i ventuno anni o più di settanta anni il limite è pari a due anni e sei mesi.
L’ultimo comma dello stesso articolo stabilisce che la sospensione condizionale della pena può essere stabilita per un solo anno al termine del quale se il reo non commetterà nuovi reati, il reato commesso verrà estinto. Ciò avviene quando la pena inflitta non è superiore ad un anno e l’imputato abbia riparato il danno o si sia adoperato per eliminare le conseguenze dannose che derivano dal reato.

 

Presupposti della sospensione condizionale della pena [ torna al menu ]

I presupposti necessari per la concessione del beneficio della sospensione condizionale possono essere di natura oggettiva e soggettiva.
Per quanto concerne i primi è necessario anzitutto menzionare la pena. A prescindere dal fatto che il reato sia un delitto o una contravvenzione, la pena non deve mai essere superiore ai due anni.
In alcuni casi, come visto, la pena inflitta può essere anche di due anni e sei mesi o di tre anni.
In riferimento ad i presupposti di natura soggettiva invece il Giudice si troverà a compiere delle valutazioni. A mente dell’art 164 cp la sospensione condizionale è ammessa sole se il Giudice ritiene che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
La sospensione condizionale non può invece essere concessa:
– a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto anche se è intervenuta la riabilitazione (clicca sulla parola per sapere di cosa si tratta) ed al delinquente o contravventore abituale o professionale;
– se alla pena inflitta va aggiunta una misura di sicurezza perché il reo è persona socialmente pericolosa.
Va precisato che la pena sospesa non è un diritto dell’imputato ma una facoltà, la cui concessione dipende strettamente dalla valutazione del Giudice, il quale ben potrebbe non concedere tale beneficio anche se non hai mai commesso reati.

 

Sospensione condizionale della pena per la seconda volta [ torna al menu ]

Stabiliti quali sono i presupposti per ottenere il beneficio in esame, si deve ora cercare di rispondere alla seguente domanda: “quante volte si può ottenere la sospensione condizionale della pena?
La risposta è contenuta nell’articolo 164 cp.
Al quarto comma l’art 164 cp dispone che la sospensione condizionale non possa essere concessa più di una volta.
Tuttavia il Giudice quando infligge una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale laddove la pena da infliggere, cumulata con quella relativa alla precedente condanna, non superi i limiti di pena predetti.
In questi casi pertanto la sospensione condizionale può essere concessa anche una seconda volta.
Nel caso in cui la pena sospesa venga concessa una seconda volta il condannato deve adempiere determinati obblighi.
Tali obblighi possono essere: adempimento alle restituzioni, pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o, in assenza di opposizione, esercizio di una attività non retribuita a favore della collettività per un tempo non superiore alla durata della pena sospesa.

 

Revoca sospensione condizionale della pena [ torna al menu ]

L’art 168 cp stabilisce che in alcuni casi la sospensione della pena può essere revocata.
La revoca è obbligatoria quando il condannato, nei termini stabiliti:
commetta un nuovo reato (un delitto o una contravvenzione della stessa indole) per il quale viene inflitta una pena detentiva o non adempia agli obblighi impostigli;
riporti un’altra condanna per un reato commesso prima di aver ottenuto la sospensione condizionale e la cui pena, cumulata a quella sospesa fa si che venga superato il limite di due anni.
La revoca è facoltativa quando il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti previsti ma il Giudice dispone la revoca tenuto conto dell’indole e della gravità del reato.
La revoca può essere disposta in ogni momento, è sufficiente che la Procura si accorga che siano venute meno le condizioni per le quali è stato concesso il beneficio.
In queste circostanze la sospensione condizionale viene revocata e la pena inflitta verrà eseguita.
A questo punto nel caso in cui fosse stata inflitta una pena detentiva il rischio di andare in carcere è alto. Esistono tuttavia alcuni rimedi che la Legge prevede al fine di evitare la galera (per approfondire clicca qui).

 

Precedente condanna e sospensione condizionale della pena [ torna al menu ]

Il beneficio della sospensione condizionale della pena in linea teorica può non essere concesso in caso di precedente condanna.
Tuttavia come abbiamo visto, la pena sospesa può essere concessa una seconda volta se, in caso di precedente condanna a pena sospesa, non viene superato il limite di pena stabilito dalla legge.
Al fine di non determinare una evidente disparità di trattamento la Cassazione ha ritenuto che la precedente condanna a pena non sospesa non impedisce la concessione del beneficio in sede di nuova condanna intervenuta in epoca successiva alla prima, purché la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente, non superi il limite previsto dall’art 163 cp (Cass. n. 30729/2013).
Ad ogni modo, come già evidenziato, l’eventuale concessione della pena sospesa è scelta discrezionale del Giudice.

 

Sospensione condizionale della pena pecuniaria [ torna al menu ]

La sospensione condizionale è applicabile tanto alle pene detentive (reclusione e arresto) quanto alle pene pecuniarie (multa e ammenda). Quello che va tenuto a mente è che in ogni caso non deve essere superato il limite di pena previsto.
Ma come si calcola il limite se viene applicata una pena pecuniaria sola o congiunta ad una pena detentiva?
L’art 135 cp dispone che a 250 euro di pena pecuniaria corrisponde un giorno di pena detentiva. Se, effettuata la conversione, viene superato il limite previsto dalla legge la pena non può essere sospesa.

 

L’art 165 cp [ torna al menu ]

L’art 165 cp prescrive alcuni obblighi al condannato.
La sospensione condizionale infatti può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno.
Può inoltre essere subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, oppure alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La persona che ha già usufruito della pena sospesa deve necessariamente adempiere tali obblighi.
Se viene commesso uno tra i reati contro la pubblica amministrazione la sospensione della pena è subordinata al pagamento della somma a titolo di riparazione in favore della p.a.
Nel caso di commissione del reato di maltrattamenti oppure di uno tra i reati sessuali, la sospensione della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni.
Se il reato commesso è quello di furto in abitazione o furto con strappo la sospensione è subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Sospensione condizionale della pena e patteggiamento [ torna al menu ]

La sospensione condizionale è compatibile con un altro istituto previsto dal nostro codice di procedura penale: il patteggiamento (se non sai di cosa si tratta clicca sulla parola).
A differenza della sospensione condizionale della pena che è una causa estintiva del reato, il patteggiamento è un procedimento speciale.
Uno degli effetti del patteggiamento è quello di provocare l’estinzione del reato se non vengono commessi nuovi delitti nel termine di cinque anni o contravvenzioni nel termine di due anni (come avviene per l’istituto previsto dall’art 163 cp).
Tuttavia la pena oggetto del patteggiamento non è detto sia sospesa. Per questo motivo l’art 444 al terzo comma stabilisce che nel formulare la richiesta la parte può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Se il Giudice ritiene che la sospensione non può essere concessa rigetta la richiesta.

 

Sospensione condizionale della pena ed estinzione del reato [ torna al menu ]

Trascorso il periodo di tempo previsto dalla Legge, ossia cinque anni in caso di delitto (sono i reati più gravi) e due anni in caso di contravvenzione (reati meno gravi), si potrà ottenere l’estinzione del reato.
L’estinzione del reato non è automatica ma va richiesta mediante un’istanza da indirizzare al Giudice dell’esecuzione (cioè il Giudice che ha emesso il provvedimento).
Solo a seguito della presentazione di questa istanza il Giudice dichiarerà l’estinzione del reato.
L’estinzione del reato può portare importantissimi benefici.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto che la sospensione condizionale della pena potesse essere concessa una seconda volta, anche quando la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, superi i limiti di legge, a patto che per la prima condanna il reato sia stato dichiarato estinto (Cass. n. 22872/2018).
Inoltre l’avvenuta estinzione del reato ti eviterà il rischio che in caso di commissione di nuovo reato possa essere revocato il beneficio della pena sospesa.

 

Sospensione condizionale della pena e riabilitazione [ torna al menu ]

L’estinzione del reato e la riabilitazione producono effetti diversi per quanto concerne la concessione di una nuova sospensione condizionale della pena.
A mente dell’articolo 164 cp infatti, chi ha riportato una precedente condanna non può ottenere la sospensione condizionale della pena anche se per quella condanna è intervenuta la riabilitazione.
Attraverso la riabilitazione si potrà pertanto ottenere l’estinzione degli effetti penali (ad es. evitare che ti venga contestata la recidiva) della condanna e delle pene accessorie, ma non si potrà beneficiare nuovamente del beneficio della pena sospesa.

 

Decreto penale di condanna: pena sospesa [ torna al menu ]

Come visto, la sospensione condizionale può essere concessa dal Giudice nella sentenza di condanna.
Tuttavia vi sono dei procedimenti speciali per i quali ad una sentenza si potrebbe non arrivare mai. Tipico esempio è il procedimento per decreto.
In certi casi ed in certe condizioni il Pubblico Ministero può chiedere al Gip l’emissione di un decreto penale di condanna (se vuoi sapere cos’é clicca sulla parola). Caratteristica tipica di questo procedimento è che il decreto viene emesso inaudita altera parte (cioè senza che vi sia un contradditorio).
A questo punto o si accetta ciò che il decreto dispone oppure si dovrà valutare di proporre un’opposizione allo stesso.
Uno dei motivi determinanti per proporre o meno la suddetta opposizione è rinvenibile nella concessione della sospensione condizionale della pena.
Se infatti la pena contenuta nel decreto non è sospesa, la prima cosa da fare è rivolgerti al tuo Avvocato al fine di valutare un’opposizione che va presentata in termini piuttosto brevi (15 giorni).

 

Perdono giudiziale e sospensione condizionale della pena [ torna al menu ]

Tra le cause di estinzione del reato ve n’è un altra denominata “perdono giudiziale“.
Questa causa di estinzione del reato differisce dalla sospensione condizionale per il fatto che è applicabile a quegli imputati che ancora non hanno compiuto i diciotto anni. Si tratta infatti di un istituto previsto dal diritto penale minorile.
Il giudice può pronunciare il perdono giudiziale se ritiene di applicare in concreto una pena non superiore ai due anni e se ritiene che il colpevole si asterrà dal commettere nuovi reati. Il perdono giudiziale non può in ogni caso essere concesso per più di una volta.

 

Sospensione condizionale della pena in fase esecutiva [ torna al menu ]

Il beneficio della sospensione della pena può essere concesso anche in fase esecutiva.
È l’art 671 cpp a disporre che il giudice dell’esecuzione può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o del vincolo della continuazione.

 

Cosa succede se non viene concessa la pena sospesa? [ torna al menu ]

Nel caso in cui il Giudice dovesse pronunciare una sentenza di condanna senza disporre la sospensione condizionale della pena, potrai proporre appello avverso la sentenza di primo grado.
Se tuttavia tale beneficio non dovesse essere concesso nemmeno nei successivi gradi di giudizio, dopo che la sentenza sarà divenuta definitiva (non sarà cioè più possibile proporre alcun mezzo di impugnazione contro la stessa) il P.M. ti farà notificare l’ordine di esecuzione della pena. Dovrai cioè scontare la tua pena.
Tuttavia nel caso in cui la pena sia inferiore ai 4 anni di pena restrittiva della libertà personale e non ricorrano specifiche condizioni per le quali non sarà possibile sospendere l’ordine di esecuzione della pena (i cd. reati ostativi) potrai chiedere una misura alternativa alla detenzione.

 

Sospensione condizionale della pena e Giudice di Pace [ torna al menu ]

Le pene contenute nelle sentenze di condanna emesse dal Giudice di Pace non possono essere sospese.
La Legge ha infatti interesse a far eseguire tali pene in considerazione della loro modesta entità.
Se vieni condannato ad una pena dal Giudice di Pace quest’ultima dovrà essere eseguita senza che sia possibile fare nulla per evitarlo.

 

Sospensione condizionale della pena: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto constatare, ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena (art 163 cp e successivi – clicca qui per prendere visione dell’articolo) può essere di fondamentale importanza.
Senza la sospensione condizionale infatti la pena oggetto della sentenza di condanna verrebbe eseguita e si rischierebbe il carcere anche per reati meno gravi.
È fondamentale concordare insieme al tuo Avvocato penalista la giusta strategia processuale volta ad ottenere, nei casi in cui ciò è possibile, la sospensione condizionale.
Se ti occorre una consulenza o vuoi sapere come ottenere la sospensione condizionale della pena, contattami.

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Questo articolo ha 16 commenti

  1. Carlo

    Passati i 5 anni senza aver commesso alcun reato, il reato si estingue. Non ho capito però
    se il “tempo” dei due anni come pena di reclusione come limite imposto rimarrà per sempre decurtato dal precedente reato.
    Nel senso mi sospendono la pena detentiva di un anno. Io non commetto per 5 anni alcun reato e il reato si estingue. Successivamente, dopo più di 5 anni dal precedente reato, ne ricommetto un altro con una pena di un anno, il giudice valuterà che mi è rimasto 1 anno di condizionale oppure mi ritornano i 2 anni iniziali visto che il precedente reato si è estinto dopo i 5 anni?

    Grazie mille!

    1. Avv. Mattia Fontana

      Nel Suo caso specifico il Giudice potrebbe concedere la sospensione condizionale della pena per la seconda volta a prescindere dall’estinzione del reato perché le due pene sommate (1+1) non superano il limite dei due anni previsto dall’art. 163 cp.
      In ogni caso se la seconda pena fosse ad esempio di 1 anno e 6 mesi (tot. 2 anni e 6 mesi e quindi di una entità tale da superare il limite dei due anni previsto dalla norma) l’avvenuta estinzione del reato potrebbe consentire la concessione della sospensione condizionale della pena per la seconda volta. Sul punto si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22872/2018.
      Si precisa in ogni caso che la concessione della sospensione condizionale della pena è e rimane una scelta discrezionale del Giudice il quale potrebbe negarla se dovesse ritenere che l’imputato sia incline a commettere nuovi reati.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  2. Ivano

    Salve sono stato condannato per maltrattamenti familiari con pena sospesa. Questo equivale ad una condanna in via definitiva? Cordiali saluti Ivano

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      se è stato condannato in primo grado (cioè da un Tribunale) no, può presentare appello nei termini di legge.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  3. Gabriella

    Gentile AVV. Fontana, se ho capito bene la condizionale si applica a discrezione del Giudice per condanne fino ad un massimo di due anni. Chi ha una condanna di durata superiore può usufruirne per ridurre la pena? Ad esempio una persona condannata a 4 anni può farne due ai domiciliari e avere la condizionale per estinguere gli ultimi due anni?
    Grazie

  4. Nicolo

    Sono stato condannato in primo grado 1a 1 anno e 4 mesi per calunnia e non mi e’ stata concessa la condizionale. La sentenza e’ stata confermata in appello anche stavolta senza condizionale, di cui sto aspettando le motivazioni..
    Che significa che dovro andare in carcere oppure cosa ?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      se non è stata concessa la sospensione condizionale della pena le verrà notificato l’ordine di esecuzione con contestuale sospensione. Potrà richiedere nei 30 giorni dalla notifica una misura alternativa al carcere.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  5. Michele

    In caso di sospensione condizionale della pena e passati 2 anni senza reati, la condanna sparisce in automatico dal casellario giudiziale?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      l’estinzione del reato non è automatica. Ad ogni modo devono trascorrere 5 anni (in caso di delitti) o 2 anni (in caso di contravvenzioni) per poi chiedere l’estinzione del reato.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  6. Laura

    Buongiorno gentile avvocato, mi è arrivato un decreto di condanna con pena sospesa per aver fatto una dichiarazione mendace del mio reddito riguardo al ricorso per ricostruzione di carriera, premesso che è derivato dalla totale disinformazione del legale che mi seguiva per il ricorso, provvedevo a pagare i 150 del contributo unificato ignorando totalmente che ciò non estingueva il reato penale . Ora ho meno di una settimana per decidere l opposizione …. la mia domanda è possibile che anche per un reato del genere debbano passare 5 anni per estinguersi alla pari di un delitto, lei cosa mi consiglia, faccio opposizione?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      dipende dal reato che le contestano, dalla sua “carriera giudiziaria”, dagli atti processuali. Conviene fare opposizione se ha delle prove per dimostrare la sua innocenza o anche per chiedere ad esempio la messa alla prova così da evitare di usufruire della sospensione condizionale della pena.
      Insomma bisogna fare una serie di ragionamenti unitamente al suo Avvocato e decidere insieme cosa è meglio per lei.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  7. Carlo

    Gentile Avvocato, buonasera.
    Ho un dubbio che mi attanaglia.
    Sono stato condannato per guida in stato di ebrezza secondo l’ articolo 186/2 lettera C. per la seconda volta.
    La prima volta mi è stata commutata la pena in pecuniaria (1 anno e 4 mesi)
    Posso ancora usufruire di tale beneficio oppure la legge prevede si possa usare una volta sola? (Ad oggi non so ancora quanto sarà la pena inflitta dal giudice penale)

    Grazie ancora.

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      non mi risulta che la conversione in pena pecuniaria sia concedibile una sola volta. È la sospensione condizionale della pena che può essere chiesta una volta, oppure due volte nei limiti dei 2 anni di pena detentiva previsti dalla legge.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  8. Gianluca

    Salve nel 2013 venni trovato con dell hashish
    Mi presi detenzione ai fini di spaccio
    Ero incensurato,feci un patteggiamento con sospensione della pena
    Oggi vorrei prendere il porto d armi
    Il casellario e carichi pendenti sono puliti
    Potrei avere qualche problema nel richiederlo
    Grazie

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      potrebbero chiederle di effettuare la riabilitazione.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

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