Danneggiamento: l’art 635 cp e pena prevista

danneggiamento

Il danneggiamento di un bene mobile o immobile può essere l’obiettivo di un atto vandalico oppure può rappresentare un atto di vendetta posto in essere a seguito di uno sgarbo subito. Il danneggiamento è un reato, previsto dall’art 635 cp.
Ma quando il danneggiamento è reato?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di danneggiamento previsto dall’art 635 cp, della pena, della procedibilità e del danneggiamento aggravato.

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Il reato di danneggiamento appartiene alla categoria dei reati contro il patrimonio e più nello specifico ai reati contro il patrimonio commessi mediante violenza alle cose o alle persone. Bene giuridico tutelato è appunto il patrimonio.
Come vedremo a breve, danneggiare un bene non sempre costituisce reato, specialmente a seguito dell’intervento legislativo avvenuto nel 2016.
All’interno dell’articolo proveremo a rispondere ad alcune domande tra le quali: cosa dice l’art 635 del codice penale? E quando il danneggiamento è aggravato?
Ma scendiamo nel dettaglio.

 
 

Il reato di danneggiamento [ torna al menu ]

Il reato di danneggiamento punisce chi, volontariamente, disperde, deteriora o rende inservibile in tutto o in parte una cosa mobile o immobile altrui. Come vedremo tra poco, il danneggiamento semplice di un bene non è più considerato reato. Infatti per essere considerato reato il danneggiamento deve essere accompagnato da atti di violenza o minaccia alla persona oppure deve essere posto in occasione di un altro reato o in presenza di determinate circostanze.
Per “distruggere” si intende l’annientamento di una cosa tramite la demolizione, la rottura o lo scasso.
Il termine “disperdere” significa far uscire un bene dalla disponibilità del titolare in modo tale che egli non la possa più recuperare.
Per “deteriorare” si intende provocare una diminuzione del valore del bene che tuttavia rimane nella disponibilità del titolare.
Rendere inservibile” da ultimo, significa rendere il bene inidoneo a svolgere la propria funzione senza tuttavia distruggerlo.

 

Danneggiamento: depenalizzato [ torna al menu ]

Il D.Lgs. n. 7/2016 ha compiuto una profonda opera di depenalizzazione. Con questo termine si intende l’intervento legislativo con il quale determinati fatti costituenti reato cessano di essere considerati tali.
L’opera di depenalizzazione ha interessato la fattispecie semplice di danneggiamento.
Distruggere lo smartphone o un altro bene mobile o immobile di un’altra persona pertanto non costituisce reato a meno che non ricorrano determinate condizioni.
Trattandosi di un illecito civile, il soggetto che ha subito il danneggiamento semplice, potrà agire intentando una causa per chiedere il risarcimento del danno.
Il suddetto decreto ha inoltre previsto l’applicazione di una sanzione pecuniaria civile (chiamiamola multa per comodità) che può andare da 100 euro a 8.000 euro da devolvere alla cassa delle ammende.
Il danneggiamento aggravato invece continua ad essere considerato dalla Legge un reato ed è previsto dall’art 635 cp.

 

L’art 635 cp [ torna al menu ]

L’art 635 cp, così come riformulato dal D. Lgs. n. 7/2016 stabilisce che chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia oppure in occasione del reato previsto dall’art 331 cp (si tratta del reato di interruzione di pubblico servizio) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (primo comma).
La stessa pena si applica se vengono distrutte, disperse, deteriorate o rese inservibili le seguenti cose altrui (secondo comma):
– edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto oppure su immobili oggetto di lavori di costruzione o ristrutturazione o su cose sottoposte a sequestro o pignoramento o esposte alla pubblica fede;
– opere destinate all’irrigazione;
piantate di viti, alberi, boschi o foreste;
attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere manifestazioni sportive;
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se i fatti ora descritti vengono commessi in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (terzo comma).
Da ultimo è bene precisare che per questi reati, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o alla prestazione di attività nn retribuita in favore della collettività.

 

Danneggiamento aggravato [ torna al menu ]

Come evidenziato, il danneggiamento aggravato a differenza di quello semplice, continua ad essere considerato dalla Legge un reato.
La pena prevista per questa fattispecie è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Classico esempio che può essere fatto è il danneggiamento della vetrina di un negozio che affaccia sul marciapiede di una via; in questo caso infatti sussiste l’aggravante della fede pubblica; ma ciò può avvenire anche quando vengono distrutte cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia.

 

Danneggiamento: procedibilità [ torna al menu ]

Alcuni reati si dicono “perseguibili a querela di parte“. Per questi reati è necessario proporre una querela per chiedere la punizione del presunto responsabile. Se non viene sporta una querela il procedimento penale non inizierà.
Questi reati vanno tenuti distinti dai cd. reati “procedibili d’ufficio” per i quali non è necessario che venga presentato un atto di querela da parte della persona offesa, ma è possibile che il procedimento penale cominci a seguito di una denuncia o di una semplice segnalazione da parte di chiunque.
Il reato di danneggiamento appartiene alla categoria dei reati procedibili a querela di parte per quanto concerne il primo comma (salvo i casi in cui: il reato sia stato commesso in occasione del reato di interruzione di pubblico servizio o di pubblica necessità; il reato è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità – in questi casi infatti il reato diviene procedibile d’ufficio).
La procedibilità d’ufficio è prevista per il secondo e per il terzo comma, quindi ad esempio se vengono danneggiati: un’automobile sulla pubblica via, un edificio pubblico o ad uso pubblico, cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni ecc.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Danneggiamento: prescrizione [ torna al menu ]

Prima di indicare qual è il termine di prescrizione del reato previsto dall’art 635 cp, è doveroso fare una breve considerazione.
Con il termine “prescrizione” si intende la causa estintiva del reato che si verifica nei casi in cui non si sia giunti ad una sentenza emessa nei confronti dell’imputato entro un dato termine temporale individuato dalla Legge.
Il termine coincide (in assenza di atti interruttivi) con la pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Posto che il reato di cui all’art 635 cp è un delitto, il termine di prescrizione sarà pari a sei anni (tempo che aumenta fino a sette anni e sei mesi se ci sono atti interruttivi della prescrizione).

 

Danneggiamento autovettura [ torna al menu ]

Poste tali premesse, possiamo ora chiederci: che succede se si danneggia un’autovettura?
La risposta alla domanda è: dipende.
Dipende dalle circostanze relative al fatto di reato.
Facciamo un esempio: litighi con un vicino di casa e per dispetto decidi di danneggiare la sua autovettura che si trova all’interno del cortile condominiale. In questo caso la condotta sembra riconducibile alla fattispecie di danneggiamento semplice, pertanto la vittima potrà intentare una causa civile volta ad ottenere il risarcimento del danno, ma non inizierà alcun procedimento penale.
Le cose cambiano se la vettura che hai danneggiato è parcheggiata in una via pubblica. In questo caso è possibile che possa iniziare un procedimento penale a tuo carico a seguito della presentazione di una di una denuncia.

 

Denuncia per danneggiamento [ torna al menu ]

Se hai danneggiato un bene è possibile che venga presentata una querela da parte della persona offesa o, in alcuni casi, una denuncia.
Nella prima fase verranno fatte delle indagini tramite le quali, le Forze dell’ordine, cercheranno di ricostruire i fatti. Successivamente il Pubblico Ministero deciderà se richiedere l’archiviazione o concludere le indagini per fare in modo che cominci il vero e proprio processo penale.
Durante il processo è inoltre possibile che la persona danneggiata si costituisca parte civile al fine di chiedere il risarcimento del danno.

 

Danneggiamento: conclusioni [ torna al menu ]

Il danneggiamento (art 635 cpclicca qui per prenderne visione) come visto, è un reato posto a tutela del patrimonio.
Danneggiare un bene può portare a diverse conseguenze negative sia per la vittima che per il suo patrimonio.
Inoltre in caso di danneggiamento aggravato, è possibile che l’indagato si trovi ad affrontare un procedimento penale.
Per questo motivo, ti consiglio di rivolgerti ad un Avvocato penalista che sappia darti le giuste indicazioni anche in vista di un eventuale processo.
Se sei indagato per aver commesso il reato di danneggiamento o un altro reato contro il patrimonio, oppure ne sei vittima contattami.

Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati contro il patrimonio.

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Questo articolo ha 4 commenti

  1. Roberta

    Salve Avvocato, vorrei chiedere una informazione, nel settembre 2021 ho subito un atto vandalico all’auto(taglio delle ruote) tutto ripreso dalle mie telecamere di video sorveglianza,il giorno dopo ho esporto regolare denuncia con relativa consegna di fotogrammi e video dell’atto vandalico, dall’indagini dell’autorità risulta il figlio del mio vicino, mi presento come parte civile, ed il Giudice dopo aver ascoltato i fatti e visionato le prove condanna questa persona a 6 mesi a pena sospesa per al pagamento ed al risarcimento delle spese.
    In questo caso mi consiglia di richiedere il risarcimento per le spese e danni adesso, oppure aspettare un eventuale appello del condannato?
    è se il condannato va in appello, quanto tempo deve passare ancora per un eventuale risarcimento.
    Grazie Roberta N.

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      ma l’imputato è stato condannato anche al pagamento di una provvisionale? In quel caso può chiedere immediatamente il risarcimento, viceversa dovrà aspettare. Le tempistiche sono variabili e dipendono dal carico del ruolo della Corte d’Appello.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  2. Nicola

    Buonasera avvocato, anche io ho subito un danneggiamento simile all auto con il taglio dei copertoni e conseguente danno economico, morale e diminuzione della mia tranquillità di potere parcheggiare serenamente davanti alla mia abitazione. Purtroppo, pur sapendo perfettamente chi sia il vigliacco autore di tale spregevole condotta, e il quadro indiziario sia piuttosto chiaro a causa di eventi precedenti, io non posseggo filmati video che inchiodino giuridicamente il meschino autore di questa condotta. La mia auto era posta , quando è stata danneggiata, in una strada pubblica. Detto questo , ho solo tre mesi per fare la denuncia oppure, come mi ha riferito un avvocato con cui ho parlato, il fatto che la mia vettura fosse parcheggiata in un luogo pubblico allunga oltre il limite dei 90 giorni il tempo in cui posso fare la denuncia presso la Polizia? Grazie in anticipo

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      nel suo caso il danneggiamento è procedibile d’ufficio pertanto non c’è alcun termine per presentare la denuncia.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

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