Sottrazione di minorenni: cosa prevede il codice penale

sottrazione di minorenni

La sottrazione di minorenni è un reato compiuto generalmente in ambito familiare.
Si tratta di un reato comune che può essere commesso dall’altro genitore ma anche da altri soggetti.
Ma cosa si rischia per sottrazione di minorenni?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato previsto dall’art 574cp ma anche di quelli previsti dagli articoli 573 cp e 574 bis cp della relativa pena e prescrizione e di cosa fare in caso di sottrazione di minorenni.

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Sottrarre un minorenne a chi ne ha la vigilanza o la custodia costituisce un reato e più nello specifico si tratta di un reato contro l’assistenza familiare. Attraverso l’introduzione delle norme che a breve analizzeremo, la Legga ha voluto tutelare non solo la responsabilità genitoriale, ma anche il diritto del minore a vivere nel proprio ambiente.
Più avanti tenteremo di rispondere a più domande tra le quali anche la seguente: cosa si rischia per sottrazione di minorenni?

 
 

Sottrazione di minorenni: è reato? [ torna al menu ]

La sottrazione di un minorenne al genitore che esercita la responsabilità genitoriale, al tutore o al curatore è considerato dalla Legge un reato.
Vi sono varie ipotesi previste dal codice penale.
Innanzitutto vi è la sottrazione del minore di quattordici anni o del minore che pur avendo compiuto gli anni predetti non abbia prestato il suo consenso. Tale condotta è descritta dall’art. 574 c.p.
Se invece il minore ha compiuto quattordici anni ed ha prestato il suo consenso si applicherà la fattispecie prevista dall’art. 573 c.p.
Ciò che rileva infatti ai fini della configurazione del reato non è il consenso prestato dal minore ma la mancanza di volontà da parte di chi ne ha la vigilanza.
Infine, l’art 574 bis c.p. prevede la particolare ipotesi di sottrazione del minore condotto o trasferito all’estero.
Ma cos’è esattamente la responsabilità genitoriale?

 

La responsabilità genitoriale [ torna al menu ]

Per “responsabilità genitoriale” (termine che ha sostituito il concetto di potestà genitoriale – per approfondire clicca qui) si intende quel complesso di poteri-doveri attribuito ai genitori a tutela dei figli minori. La responsabilità genitoriale è un concetto applicabile tanto ai genitori sposati tra loro che per a quelli non sposati.
I genitori hanno infatti l’obbligo di mantenere, istruire e educare i figli, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di questi.
La responsabilità viene esercitata congiuntamente e paritariamente da parte di entrambi i genitori. Tuttavia, in mancanza di essi, o per sopravvenuta morte o in quanto decaduti dalla responsabilità, viene nominato un tutore.
In alcuni casi inoltre la responsabilità genitoriale può essere sospesa o revocata. Ciò può avvenire quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti; abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

 

Sottrazione di minorenni da parte del genitore [ torna al menu ]

La sottrazione del figlio minorenne da parte di uno dei due genitori è l’ipotesi che più spesso si verifica.
Si tratta di condotte che vengono frequentemente poste in essere in caso di crisi della famiglia.
Non rileva la circostanza che la coppia sia sposata, separata, divorziata o sia una coppia di fatto. Laddove un genitore sottragga all’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale il figlio minore, il reato potrà dirsi realizzato.
Da ultimo, nell’ipotesi in cui sia stato pronunciato dal Giudice un provvedimento di natura civilistica idoneo a regolamentare i rapporti tra i genitori e tra i genitori ed i figli, andranno rispettate le disposizioni in esso riportate anche al fine di non incorrere nel diverso reato di cui all’art 388 cp.

 

L’art 574 cp [ torna al menu ]

L’art 574 cp dispone che chiunque sottrae un minore di quattordici anni, oppure un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena viene applicata, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto i quattordici anni, senza il suo consenso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
Come visto si tratta dell’ipotesi in cui il minore non ha compiuto quattordici anni oppure pur avendoli compiuti non ha prestato il suo consenso.
Ma che succede nel caso in cui il minore risulti essere consenziente?

 

Sottrazione consensuale di minorenni: l’art 573 cp [ torna al menu ]

È l’art 573 cp a prevedere che chiunque sottragga un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, con il suo consenso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, oppure lo trattenga contro la volontà del medesimo genitore o tutore, sia punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.
La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.
Il codice penale prevede poi una specifica ipotesi in caso di sottrazione e trattenimento del minore all’estero di cui parleremo nel prossimo paragrafo.

 

Sottrazione e trattenimento di minore all’estero: l’art 574 bis cp [ torna al menu ]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto i quattordici anni e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti predetti sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

 

Sottrazione di minorenni: prescrizione [ torna al menu ]

Per quanto concerne la prescrizione si ritiene necessario effettuare una breve premessa.
La prescrizione è una causa estintiva del reato che si verifica nei casi in cui non si sia ancora stata emessa una sentenza definitiva nei confronti dell’imputato entro un dato termine temporale individuato dalla Legge.
Il termine è pari (in assenza di atti interruttivi) alla pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
I reati analizzati in questo articolo sono delitti che prevedono pene inferiori ai sei anni.
Pertanto il termine di prescrizione previsto par tali tali reati è pari a sei anni (sette anni e sei mesi nel caso in cui siano presenti atti interruttivi della prescrizione).

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Sottrazione di minorenni: procedibilità [ torna al menu ]

Prima di analizzare la procedibilità del reato in oggetto è necessario analizzare la distinzione tra reati procedibili a querela di parte e reati procedibili d’ufficio.
Alcuni reati vengono infatti definiti “perseguibili a querela di parte” perché è assolutamente necessario proporre una querela per chiedere la punizione del presunto colpevole. Senza la querela non inizierà alcun processo.
Questa categoria di reati si differenzia dai cd. reati “procedibili d’ufficio” per i quali la presentazione di un atto di querela non è necessaria per instaurare un procedimento penale.
I reati previsti dagli articoli 573 e 574 cp sono reati perseguibili a querela di parte. Pertanto affinché inizi un procedimento penale la persona offesa dovrà necessariamente proporre una querela.
Diversamente il reato previsto dall’articolo 574 bis cp è un reato procedibile d’ufficio. Ciò significa che non sarà necessaria alcuna querela per far cominciare un procedimento penale, ma una semplice segnalazione o una denuncia da parte della vittima del reato o di un qualsiasi cittadino sarà sufficiente per far iniziare il procedimento.

 

Sottrazione di minorenni: esempi [ torna al menu ]

Al fine di comprendere meglio a quali casi si applicano le fattispecie di reato analizzate è possibile fare alcuni esempi.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che integri il delitto previsto dall’art 574 bis cp la condotta del genitore che porti con sé all’estero il figlio minore senza il consenso del coniuge, impedendo a quest’ultimo l’esercizio delle prerogative genitoriali, anche qualora il trattenimento all’estero sia di breve periodo (Cass. n. 31927/2019).
Il decorso di un tempo rilevante infatti ma costituisce elemento caratterizzante non di questa fattispecie bensì di quella di cui all’art 574 cp.
In tal senso una madre che portava la figlia per un periodo di circa quindici giorni in una località ignota al padre, affidatario in via esclusiva, interrompendo ogni contatto tra quest’ultimo e la figlia è stata dichiarata colpevole del reato di cui all’art. 574 cp. (Cass. n. 28561/2018).
Secondo la Corte infatti quindici giorni costituivano un periodo di tempo significativo e sufficiente ad integrare il reato.

 

Sottrazione di minorenni: cosa fare [ torna al menu ]

Se sei il genitore oppure il tutore o il curatore di un minore e sei venuto a conoscenza della sua sottrazione da parte di qualcuno non devi perdere tempo.
Potrai procedere con una querela entro il termine di tre mesi dalla data in cui sei venuto a conoscenza del fatto.
Nel caso di sottrazione e trattenimento del minore all’estero potrai semplicemente limitarti a denunciare il fatto alle Forze dell’Ordine senza che sia previsto alcun termine di decadenza.
In entrambi i casi dovrai raccontare i fatti così come si sono verificati, possibilmente allegando prove documentali o indicando eventuali testimoni.

 

Sottrazione di minorenni: conclusioni [ torna al menu ]

Sottrarre un minore come visto, è un reato posto a tutela di interessi rilevanti nel nostro ordinamento quali la responsabilità genitoriale ed il diritto del minore a vivere nel proprio ambiente.
La condanna per tale reato, in specifiche ipotesi, può portare all’applicazione di sanzioni ulteriori come la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
Per questo motivo, ti consiglio di rivolgerti ad un Avvocato penalista che sappia darti le giuste indicazioni anche in vista di un eventuale processo penale.
Se sei indagato per aver commesso il reato di sottrazione di minorenni oppure ne sei vittima, contattami.

Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati contro la persona.

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