La violenza sessuale, chiamata comunemente stupro è un reato previsto dall’art 609 bis cp.
Ma come si configura il reato di violenza sessuale?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di violenza sessuale previsto dall’art 609 bis cp, di cosa accade in caso di violenza carnale, della procedibilità e di altri interessanti aspetti relativi a questo reato.
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Il reato di violenza privata appartiene alla categoria dei reati sessuali.
Bene giuridico tutelato dalla norma è la libertà sessuale, ossia la libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed agli atti che la compongono.
All’interno dell’articolo oltre ad esaminare il reato di cui all’art 609 bis cercheremo di dare risposta alle seguenti domande: Che cos’è la violenza carnale? E cosa si intende per atti sessuali?
Scopriamolo.
- Stupro: significato
- Violenza carnale
- L’art 609 bis cp
- Atti sessuali
- Violenza sessuale aggravata
- Violenza sessuale su minorenni
- Violenza sessuale di gruppo
- Condanna per violenza sessuale
- Violenza sessuale: prescrizione
- Violenza sessuale: procedibilità
- Violenza sessuale: querela
- Tentata violenza sessuale
- Violenza sessuale: conclusioni
Stupro: significato [ torna al menu ]
Il reato di violenza sessuale viene comunemente chiamato “stupro“.
Per stupro si intende l’atto di congiungimento carnale imposto con la violenza. Si tratta essenzialmente di un atto sessuale privo di consenso.
Elemento fondamentale di questo reato infatti, è proprio il consenso.
Quest’ultimo deve sussistere per l’intera durata del rapporto, non solo all’inizio. L’eventuale ripensamento o la non condivisione delle modalità di consumazione del rapporto sono elementi tipici della mancanza di consenso.
Il consenso deve inoltre essere lecitamente e coscientemente prestato.
La Corte di Cassazione, in un caso riguardante la condotta di atti sessuali posti in essere nei confronti di persona dormiente, ha avuto modo di precisare che integri il reato in esame non solo la condotta invasiva della libertà sessuale realizzata in presenza di dissenso della vittima, ma anche quella realizzata in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita (Cass. n. 22127/2017).
Violenza carnale [ torna al menu ]
Stupro, abuso sessuale, violenza carnale, sono tutti termini con i quali poter identificare il reato di violenza sessuale.
In realtà fino al 1996 la violenza carnale costituiva un reato. L’art 519 cp infatti, puniva con la pena della reclusione da tre a dieci anni chiunque con violenza o minaccia costringeva qualcuno a congiunzione carnale.
L’art 521 cp prevedeva invece il reato di “atti di libidine violenti“, il quale aveva ad oggetto atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale.
La Legge n. 66/1996 ha abrogato i suddetti articoli, introducendo, tra gli altri, il nuovo art 609 bis avente ad oggetto il reato di “violenza sessuale”. Mediante l’introduzione di questa nuova fattispecie è stato previsto un inasprimento delle pene ed è stato introdotto il concetto di “atti sessuali”, includendo in tale espressione anche le ipotesi in cui non vi fosse stato un vero e proprio rapporto sessuale tra stupratore e vittima.
L’art 609 bis cp [ torna al menu ]
L’art 609 bis cp stabilisce che chiunque con violenza o minaccia o con abuso di autorità costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Viene applicata la stessa pena a chi induce qualcuno a compiere atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; se il colpevole si sostituisce ad un’altra persona traendo in inganno la persona offesa.
Nei casi meno gravi invece la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
Nel caso indicato dal primo comma la violenza sessuale si dice per costrizione. L’ipotesi oggetto del secondo comma è invece detta violenza sessuale per induzione. In quest’ultimo caso la vittima viene spinta a commettere un atto sessuale.
L’eventuale condanna per il reato in esame comporta l’applicazione di pene accessorie molto severe. Ma di questo parleremo più avanti.
Per il momento limitiamoci ad evidenziare che, a norma dell’art 76 D.P.R. 115/2002, la persona offesa per il reato di cui all’art 609 bis, oltre che per altri reati, può essere ammessa al patrocinio a spese dello stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti. Ciò vuol dire che se sei vittima di una violenza sessuale, a prescindere dal tuo reddito, non dovrai affrontare alcuna spesa legale perché sarà lo Stato ad affrontare i costi per il processo penale.
Atti sessuali [ torna al menu ]
Nel concetto di atti sessuali devono ricomprendersi tutti quegli atti che coinvolgono la corporeità della vittima comunque invasivi della sua sfera sessuale. Ciò che rileva è il consenso della persona offesa, pertanto anche un bacio ed un abbraccio possono configurare il reato in esame se sono idonei a compromettere la libertà sessuale di un individuo.
Nel caso riguardante un professore che aveva abbracciato da dietro un’alunna baciandola sulla guancia, dopo aver provato a farlo sulla bocca, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il bacio sulla guancia, seppur atto non direttamente indirizzato a zone definibili come erogene, integra il reato di violenza sessuale, quando incide sulla libertà sessuale della vittima (Cass. 43423/2019).
Violenza sessuale aggravata [ torna al menu ]
L’art 609 ter cp stabilisce che la pena prevista dall’art 609 bis è aumentata di un terzo in presenza di alcune circostanze aggravanti. In particolare ciò avviene quando i fatti sono commessi:
nei confronti di persona della quale il colpevole è l’ascendente, il genitore o il tutore; con l’uso di armi, sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; su persona sottoposta a limitazioni della propria libertà personale; nei confronti di persona che non ha compiuto diciotto anni; all’interno o nelle vicinanze di istituti di istruzione frequentati dalla persona offesa; nei confronti di donna in stato di gravidanza; nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge anche separato o divorziato oppure è o è stato legato alla stessa da relazione affettiva anche senza convivenza; da persona che fa parte di un’associazione per delinquere; con violenze gravi o se deriva al minore un pregiudizio grave; se deriva pericolo di vita per il minore.
La pena è invece aumentata della metà se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto quattordici anni; è raddoppiata se è commessa su persona che non ha compiuto dieci anni.
Violenza sessuale su minorenni [ torna al menu ]
Come abbiamo visto, compiere atti sessuali senza il consenso della persona offesa minorenne, costituisce una circostanza aggravante del reato di cui all’art 609 bis cp. In questi casi la pena è aumentata di un terzo.
Diversa è l’ipotesi degli atti sessuali compiuti con il soggetto minorenne consenziente. In tal caso va specificato che per “minorenne” si intende il soggetto che non ha ancora raggiunto l’età del consenso, che in Italia è pari a quattordici anni.
Ma qual è la differenza tra atto sessuale previsto dall’art 609 bis cp e quello previsto dall’art 609 quater cp?
Per il reato di “atti sessuali con minorenne” l’art 609 quater cp stabilisce la medesima pena prevista dall’art 609 bis cp.
La differenza con il reato di violenza sessuale sta nel differente bene giuridico tutelato dalle due norme.
La libertà di autodeterminazione nel reato di cui all’art 609 bis; l’integrità psico-fisica intesa come corretto sviluppo della propria sessualità nel caso dell’art 609 quater cp.
Dalle considerazioni appena esposte è possibile trarre le seguenti conclusioni: il rapporto sessuale con soggetto non consenziente è considerato in ogni caso reato a prescindere dall’età delle vittima; il rapporto sessuale con persona consenziente è reato solo nel caso in cui l’individuo abbia meno di quattordici anni (se vuoi approfondire puoi leggere il seguente articolo: fare sesso con una minorenne è reato?).
Violenza sessuale di gruppo [ torna al menu ]
La violenza sessuale di gruppo, stabilisce l’art 609 octies cp, consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art 609 bis.
La pena prevista per questo reato è la reclusione da otto a quattordici anni.
La pena è diminuita per il partecipante la cui partecipazione sia stata minima nella preparazione o nell’esecuzione del reato o per chi sia stato determinato a commettere il reato.
Il reato inoltre non richiede che tutti i membri del gruppo compiano atti sessuali, essendo sufficiente qualsiasi apporto di tipo materiale o morale.
La Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che ai fini della configurabilità del reato in esame, non sia necessario un accordo preventivo tra i partecipanti, essendo sufficiente l’adesione al progetto criminoso. Potrebbe rilevare in tal senso la semplice presenza nel luogo al momento del fatto, pur senza compiere atti di violenza sessuale tipici. (Cass. n. 29406/2019).
Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
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Condanna per violenza sessuale [ torna al menu ]
Al termine del processo penale, il Giudice deciderà se pronunciare una sentenza di assoluzione oppure di condanna.
La condanna per il reato di violenza sessuale, nonché il patteggiamento (clicca sulla parola se non sai di cosa si tratta) comporta:
la perdita della responsabilità genitoriale, se la qualità di genitore è elemento costituivo o circostanza aggravante del reato; l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela o amministrazione di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; interdizione temporanea o perpetua (nei casi più gravi) dai pubblici uffici; la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.
Se la vittima non ha compiuto 18 anni, la condanna o il patteggiamento comportano l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole o in strutture frequentate da minori.
Da ultimo, nelle ipotesi aggravate, anche dopo aver scontato l’eventuale pena, il condannato subirà una serie di imposizioni tra cui: il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori; il divieto di svolgere lavori che prevedano contatti abituali con minori; l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza ed eventuali spostamenti.
Violenza sessuale: prescrizione [ torna al menu ]
Per quanto concerne la prescrizione è doveroso fare una breve premessa.
La prescrizione è una causa estintiva del reato che si verifica nei casi in cui non si sia ancora stata emessa una sentenza nei confronti dell’imputato entro un dato termine temporale individuato dalla Legge.
Il termine è pari (in assenza di atti interruttivi) alla pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Il reato di cui all’art 609 bis prevede la pena nel massimo di dodici anni.
Si precisa inoltre che per il reato di violenza sessuale, l’art 157 cp prevede il raddoppio dei termini di prescrizione salva la sussistenza di circostanze attenuanti che determinano l’applicazione dell’ipotesi meno grave prevista dal terzo comma del 609 bis cp.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte è possibile affermare che il termine di prescrizione del reato di violenza sessuale è pari a ventiquattro anni, rendendolo di fatto, un reato imprescrittibile.
Violenza sessuale: procedibilità [ torna al menu ]
La violenza sessuale è un reato procedibile a querela della persona offesa, salvo che ricorrano le circostanze indicate dall’art 609 septies del codice penale. Questo vuol dire che, al ricorrere di determinate circostanze la violenza sessuale diverrà procedibile d’ufficio.
Per capire la portata di questa affermazione facciamo una breve premessa.
Alcuni reati si dicono “perseguibili a querela di parte” posto che è assolutamente necessario proporre una querela per chiedere la punizione del presunto responsabile. Se non viene sporta una querela il procedimento penale non inizierà.
Questi reati si distinguono dai cd. reati “procedibili d’ufficio” per i quali non è necessario che venga presentato un atto di querela dalla persona offesa, ma è possibile che il procedimento penale cominci a seguito di una denuncia o di una semplice segnalazione da parte di chiunque.
Il reato di violenza sessuale appartiene alla categoria dei reati procedibili a querela della persona offesa, a meno che non ricorrano le circostanze suddette. Ciò significa che, se non ricorrono le circostanze aggravanti sopra menzionate, il processo penale a carico del responsabile di violenza sessuale inizierà solo nel caso in cui la persona offesa decidesse di presentare una querela.
Violenza sessuale: querela [ torna al menu ]
Ma perché, trattandosi di un reato così grave, il Legislatore ha previsto la procedibilità a querela di parte e non quella d’ufficio?
La spiegazione è rinvenibile nel fatto che si vuole lasciare alla vittima la massima libertà di scelta in ordine alla eventuale punizione del responsabile.
La Legge ha tuttavia previsto delle specifiche disposizioni a tutela della persona offesa.
Ad esempio, per la maggior parte dei reati il termine previsto per proporre la querela è di tre mesi dal momento in cui la vittima ha conoscenza del fatto. Per quanto concerne il reato in esame invece il termine è innalzato a dodici mesi. In tal modo si lascia alla vittima la possibilità di riflettere al meglio sul da farsi.
Inoltre, nella generalità dei casi, è sempre possibile per la vittima di un reato rimettere la querela proposta.
Per il reato previsto dall’art 609 bis invece la querela proposta è irrevocabile. La ratio di tale disposizione va ricercata nel fatto che si vogliono evitare possibili pressioni che lo stupratore può esercitare sulla vittima al fine di farle rimettere la querela.
Tentata violenza sessuale [ torna al menu ]
Alcuni reati non vengono configurati nella loro interezza ma l’azione criminosa si interrompe allo stadio del tentativo.
Il tentativo si configura quando, nonostante chi agisce abbia posto in essere la condotta descritta dalla norma, l’evento non si realizza, pertanto il reato rimane nella forma tentata.
La tentata violenza sessuale si ha quando chi agisce, pone in essere atti di violenza o minaccia nei confronti della vittima, ma non riesce nell’intento di costringerla a subire un atto sessuale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43617/2021, ha ritenuto che sussiste il reato di tentata violenza sessuale se la condotta, pur idonea, non determini un’intrusione nella sfera intima della vittima.
Il tentativo comporta la riduzione della pena da un terzo a due terzi.
Chi ha tentato di violentare una persona senza tuttavia riuscire nell’intento, rischierà una pena minore rispetto a quella prevista dall’art 609 bis cp.
Violenza sessuale conclusioni [ torna al menu ]
Come hai potuto vedere, la violenza sessuale (art 609 bis cp – clicca qui per prenderne visione)è un reato posto a tutela della libertà sessuale della vittima.
La commissione di questo reato può portare a conseguenze devastanti per la persona offesa.
In tal caso è di primaria importanza ricevere un adeguato supporto legale nonché psicologico.
Per quanto concerne l’indagato, l’accusa e ancor di più la condanna per violenza sessuale, può avere risvolti tragici per la propria vita.
Sia nel caso in cui tu sia indagato per la commissione di questo reato, sia nel caso in cui tu ne sia vittima, è fondamentale che tu ti rivolga al più presto ad un Avvocato penalista che ti indichi la linea difensiva più efficace in vista del processo.
Se hai un indagine in corso o devi affrontare un processo per aver commesso il reato di violenza sessuale o un altro reato sessuale oppure ne sei vittima, contattami.
Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati sessuali.
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