Patteggiamento: l’art 444 cpp

patteggiamento

Patteggiamento, rito abbreviato, messa alla prova. Si tratta di parole spesso pronunciate da Avvocati e Giudici, ma che risultano di difficile comprensione per chi non è esperto di diritto.
Ma cosa vuol dire fare un patteggiamento?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del patteggiamento, del significato di questa espressione, del calcolo da compiere per patteggiare e della differenza con il rito abbreviato.

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Il patteggiamento, alla pari di altri istituti come il rito abbreviato o la messa alla prova, è un procedimento speciale disciplinato dall’art 444 e successivi, del codice di procedura penale.
Vi sono dei casi in cui patteggiare può risultare particolarmente conveniente per l’imputato, in altre ipotesi è invece preferibile compiere altre scelte.
All’interno dell’articolo proveremo quindi a rispondere anche a queste domande:
Come si fa il patteggiamento? E quando si patteggia?

 
 

Patteggiare: significato [ torna al menu ]

Il patteggiamento conosciuto dagli esperti di diritto con il nome più tecnico di “applicazione della pena su richiesta delle parti“, è un procedimento speciale che consiste sostanzialmente in un accordo tra Pubblico Ministero e Avvocato dell’imputato sulla pena da applicare.
Patteggiare significa proprio questo: accordarsi sulla pena che verrà irrogata all’imputato.
Ma per quale motivo dovrebbe essere conveniente per l’imputato patteggiare?
Con questo istituto si rinuncia infatti alle garanzie processuali previste per il dibattimento.
Bisogna anzitutto cominciare con il dire che non sempre è opportuno per l’imputato affrontare il processo secondo il rito ordinario. In alcuni casi è preferibile effettuare altre scelte. Si pensi al caso in cui l’ottenimento di una sentenza di assoluzione sembra particolarmente complicato.
Attraverso i riti speciali tuttavia non si segue la strada processuale prevista per il rito ordinario e si rinuncia alle tipiche garanzie previste dal dibattimento per l’imputato.
Ciononostante a volte patteggiare può rappresentare la scelta vincente.
Ma scendiamo nel dettaglio.

 

L’art 444 cpp [ torna al menu ]

L’art 444 cpp prevede che tanto il P.M. quanto l’imputato, possano chiedere al Giudice l’applicazione di una pena, diminuita fino ad un terzo, quando questa tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera i cinque anni sola o congiunta alla pena pecuniaria (cd. patteggiamento allargato).
Quali reati sono esclusi dal patteggiamento?
La richiesta di patteggiamento allargato è preclusa per determinati reati (si tratta sostanzialmente di reati sessuali, di reati di terrorismo e associazione mafiosa), oltre per chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o in casi gravi di recidiva.
In alcuni tra i reati contro la pubblica amministrazione invece, la richiesta è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

 

Il patteggiamento allargato [ torna al menu ]

Il patteggiamento previsto dall’articolo precedente è detto “allargato“.
Diversamente dall’ipotesi tradizionale (che prevede l’applicazione di una pena che non supera i due anni) consente di chiedere l’applicazione di una pena entro i cinque anni.
Indipendentemente dalla pena applicabile, la differenza tra i due istituti è rinvenibile anche nei benefici ottenibili (di cui si parlerà meglio più avanti).
Intanto è possibile affermare però che il patteggiamento allargato comporta minori benefici rispetto a quello tradizionale. Ciò avviene anche perché i reati per i quali può essere chiesto il patteggiamento allargato sono considerati più gravi.

 

L’art 445 cpp [ torna al menu ]

L’art 445 cpp prevede il cd. patteggiamento ristretto o tradizionale. A mente di tale articolo infatti, è possibile accedere a questo istituto se chiedendo l’applicazione di una pena che non supera i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria.
Ma quando conviene patteggiare?
Il patteggiamento richiede una serie di valutazione che il tuo Avvocato dovrà compiere sulla base dei fatti, della tua situazione processuale e della tua personalità.
È tuttavia possibile affermare che in linea di massima in alcuni casi non conviene affrontare il processo penale nelle forme ordinarie. Ciò accade ad esempio quando le chances di ottenere una sentenza di assoluzione sono remote oppure nei casi in cui si difende un individuo che non è solito commettere reati e può quindi approfittare dei benefici del patteggiamento.

 

Istanza di patteggiamento [ torna al menu ]

Il patteggiamento può essere proposto dal tuo Avvocato munito di procura speciale, presentando un’istanza. In questo atto deve essere indicata la pena finale concordata con il P.M. ed i relativi calcoli effettuati partendo dalla pena base prevista per quel reato.
Ma quando è possibile chiedere il patteggiamento?
L’istanza può essere presentata già durante la fase delle indagini preliminari, oppure prima della presentazione delle conclusioni in udienza preliminare oppure prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Se la richiesta avanzata in U.P. viene rigettata, questa può essere riproposta prima che venga aperto il dibattimento.
La richiesta può inoltre essere effettuata prima dell’apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo, con la dichiarazione di opposizione al decreto penale di condanna ed entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato.
Questo rito speciale, alla pari del rito abbreviato, comporta una contrazione del diritto di difesa. Scegliendo di patteggiare infatti non si accede al dibattimento, sede in cui si forma la prova nel contradditorio tra le parti di fronte ad un Giudice terzo ed imparziale.
Ad ogni modo sull’istanza presentata in accordo con il P.M. decide il Giudice. Quest’ultimo potrà pronunciare la relativa sentenza se è d’accordo con la qualificazione giuridica del fatto ed il calcolo della pena effettuato. Potrà inoltre con ordinanza, rigettare la richiesta e disporre di procedersi con il rito ordinario. Infine potrà prosciogliere l’imputato.

 

Patteggiamento penale effetti [ torna al menu ]

Come visto quindi esistono due tipi di patteggiamento: ristretto ed allargato.
Alcuni effetti sono comuni ad entrambe le tipologie altri riguardano il solo patteggiamento ristretto.
I benefici comuni sono: lo sconto della pena fino ad un terzo, inidoneità della sentenza a produrre effetti vincolanti nei giudizi civili ed amministrativi e assenza di pubblicità.
Con il patteggiamento inoltre viene esclusa dal processo la parte civile. Ciò vuol dire che in sede penale non potrà più essere fatta alcuna richiesta di risarcimento del danno.
Per il solo patteggiamento ristretto invece sono previsti benefici ulteriori: l’imputato non paga le spese processuali che vengono generalmente poste a suo carico, ad eccezione della confisca non vengono applicate pene accessorie e misure di sicurezza, non menzione nel casellario giudiziale, la possibilità di ottenere l’estinzione del reato trascorsi cinque anni in caso di delitto o due anni in caso di contravvenzione.
Indipendentemente dalla tipologia, tuttavia con la sentenza di patteggiamento si chiuderà la partita processuale.
Avverso tale sentenza non è infatti possibile proporre appello, ma esclusivamente il ricorso per Cassazione (in pochi casi previsti dalla Legge).

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Calcolo patteggiamento [ torna al menu ]

Appurato che il patteggiamento consiste essenzialmente in un accordo tra Pubblico Ministero e difensore dell’imputato sulla pena da applicare, va ora chiarito come si effettua il relativo calcolo.
Facciamo un esempio concreto.
Supponiamo che si voglia avanzare un’istanza di patteggiamento per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, ad es. hashish (che prevede una pena che va dai due ai sei anni di reclusione).
Il calcolo deve essere effettuato iniziando dalla pena base prevista per quel determinato reato e che deve essere compresa tra due e sei anni. Supponiamo che la pena base venga fissata a tre anni, posto che difficilmente il P.M. consentirà che si parta dalla pena minima di due anni.
Ovviamente il tuo Avvocato dovrà fare in modo di convincere il Pubblico Ministero ad abbassare il più possibile la pena, facendo leva ad esempio sulle circostanze del fatto, sulla tua condizione di incensuratezza se sei al primo reato o eventualmente sulla tua giovane età.
Dopo aver determinato la pena base è necessario verificare la presenza di circostanze attenuanti o aggravanti.
Dalla pena di tre anni si effettua una diminuzione di un terzo se viene riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche: si passa quindi da tre a due anni.
Successivamente, se presente, si applicherà l’aumento per la recidiva (se viene contestata) ed un ulteriore aumento per la continuazione (se è stato commesso un altro reato), che per comodità non prendiamo in considerazione.
Infine si applicherà la diminuzione di un terzo per la scelta del rito: si passa da due ad un anno.
In questo caso molto semplice quindi la pena finale sarà pari ad un anno di reclusione.
Potrai quindi chiedere l’applicazione di tutti i benefici che il patteggiamento tradizionale comporta, oltre a subordinare l’efficacia della richiesta alla sospensione condizionale della pena.

 

Patteggiamento in continuazione [ torna al menu ]

Si tratta di un istituto molto conosciuto ed utilizzato dagli Avvocati, particolarmente tecnico e di difficile comprensione per chi non frequenta le aule giudiziarie.
Per capire bene di cosa si parla va premesso un breve cenno all’art 81 cp.
Questo articolo prevede che possa essere disposto un aumento di pena nel caso in cui con una sola azione vengano violate più disposizioni oppure vi siano state più violazioni della stessa disposizione. Stessa cosa accade nel caso in cui vengano commessi più reati o più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. Si tratta in sostanza di un trattamento di favore concesso all’imputato che consente al Giudice di applicare la pena con un piccolo aumento in luogo di due pene diverse previste da ciascuno dei reati.
L’istituto della continuazione è applicabile anche a reati oggetto di diversi processi penali.
Per avanzare una richiesta di patteggiamento in continuazione è necessario innanzitutto che tu sia stato condannato per aver commesso un reato e che la relativa sentenza sia divenuta definitiva (una sentenza contro la quale cioè non è più possibile proporre alcuna impugnazione).
A questo punto, se stai affrontando un altro processo perché hai commesso un nuovo reato il tuo Avvocato potrà, se sussiste un medesimo disegno criminoso, patteggiare per il reato oggetto del nuovo processo e mettere quel reato in continuazione con quello oggetto della sentenza definitiva. In questo modo l’imputato usufruirà di un trattamento più favorevole ottenendo una condanna meno severa.

 

Patteggiamento in appello [ torna al menu ]

Ci si potrebbe chiedere se il patteggiamento sia possibile solamente durante il processo di primo grado o anche durante il giudizio di appello.
A questa domanda qualcuno potrebbe rispondere affermativamente leggendo l’articolo 599 bis cpp. Tuttavia questo articolo tratta di un istituto per certi versi simile ma profondamente diverso dal patteggiamento: il concordato in appello.
Il concordato in appello, originariamente previsto dal codice di procedura penale, è stato successivamente abrogato e poi ripristinato dalla Legge n.103/2017 (cd. Riforma Orlando).
Attraverso questo istituto, P.M. e difensore dell’imputato concordano in tutto in parte sull’accoglimento dei motivi di appello rinunciando agli altri eventuali motivi.
Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, viene indicata al Giudice anche la pena sulla quale si è d’accordo.
Il concordato è inoltre precluso per alcuni reati indicati dall’articolo 599 bis cpp (si tratta per lo più dei reati sessuali).
Anche se all’apparenza il concordato può sembrare simile al patteggiamento, si tratta in realtà di un rito molto diverso rispetto a quello previsto dall’art 444 cpp. Il concordato condivide con il patteggiamento l’effetto deflattivo (cioè la riduzione dei tempi processuali) tuttavia non comporta alcun beneficio se non quello di limitare i rischi relativi al giudizio di appello.
Si tratta infatti di una condanna a tutti gli effetti, contro la quale non sarà nemmeno possibile esperire il ricorso per Cassazione.

 

Rito abbreviato: significato [ torna al menu ]

Come visto il patteggiamento è un rito speciale la cui scelta comporta determinati benefici. Tuttavia con la scelta di questo rito il diritto di difesa subisce una evidente contrazione.
Il nostro codice di procedura penale prevede altri procedimenti speciali quali il rito abbreviato, la messa alla prova ecc.
Ma qual è la differenza tra rito abbreviato e patteggiamento?
Anche il rito abbreviato (clicca per approfondire), istituto previsto dall’art 438 cpp, è un procedimento speciale.
Alla pari del patteggiamento il rito abbreviato può essere chiesto in udienza preliminare e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (se non è prevista l’udienza preliminare). Non può invece essere chiesto durante la fase delle indagini preliminari.
A differenza del patteggiamento l’abbreviato consente che avverso l’eventuale sentenza di condanna possa essere proposto appello. La partita processuale dunque non si chiude con la sentenza pronunciata in primo grado. Inoltre, a differenza di quanto avviene nel patteggiamento, la parte civile non è estromessa dal processo.
Anche il rito abbreviato comporta determinati benefici. In particolare si otterrà lo sconto secco di un terzo (e non “fino ad un terzo” come nel caso di patteggiamento) sulla pena da applicare.
La scelta tra l’uno o l’altro rito dipende essenzialmente dalla situazione processuale dell’assistito.

 

Patteggiamento: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto verificare, il patteggiamento (per ulteriori approfondimenti clicca qui) può essere una scelta vincente in alcuni casi.
Alle volte infatti optare per il rito ordinario, nonostante questa scelta comporti un esercizio pieno ed effettivo del diritto di difesa, non è la giusta strategia.
Se devi affrontare un processo penale e non sai quale sia la scelta migliore da compiere, ciò che devi fare è rivolgerti ad un Avvocato penalista il quale saprà senz’altro indicarti la linea difensiva da tenere.
Hai un’indagine in corso o devi affrontare un processo penale e vuoi sapere se ti conviene patteggiare? Contattami.

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Questo articolo ha 2 commenti

  1. Mauro

    Buonasera avvocato le volevo fare una domanda ho fatto richiesta al pm di poter patteggiare ho fatto insieme al mio avvocato istanza il 23 novembre quanto tempo ha il pm a rispondere?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      non c’è un termine preciso. A breve vedrà che riceverà notizie.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

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