Abuso d’ufficio: l’art 323 cp e la pena prevista

abuso d'ufficio

Abuso d’ufficio e abuso di potere, spesso si sente pronunciare tali espressioni, ma se ne conosce realmente il significato?
In altre parole:
cosa si intende per abuso d’ufficio?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò dell’abuso d’ufficio, dell’art 323 cp, della pena e dei termini di prescrizione previsti per questo reato.

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Come i reati di peculato, concussione o corruzione si tratta di una norma posta a tutela di beni giuridici quali il buon andamento e l’imparzialità amministrativa in modo tale che la “cosa pubblica” venga gestita in modo trasparente.
Per tale ragione l’abuso d’ufficio costituisce uno dei reati contro la Pubblica amministrazione.
Ma quando è abuso d’ufficio? E come viene punito?
Scopriamolo.

 
 

L’art 323 cp [ torna al menu ]

L’abuso d’ufficio, spesso denominato anche “abuso di potere” è un reato previsto dall’art 323 cp.
Questo articolo punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, oppure omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure arreca ad altri un danno ingiusto.
Svolta tale premessa è tuttavia opportuno chiedersi:
chi è il Pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio?
Il Pubblico ufficiale è colui che esercita una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Ad esempio sono pubblici ufficiali: il Sindaco ed i componenti del Consiglio Comunale, il Notaio, i Parlamentari, il Giudice, Pubblici ministeri, ed in generale le Forze dell’Ordine.
La qualifica di Pubblico Ufficiale va tenuta distinta da quella di incaricato di pubblico servizio.
È tale chi a qualunque titolo presta un pubblico servizio.
Validi esempi possono essere il collaboratore scolastico oppure gli infermieri.

 

Abuso d’ufficio: riforma 2020 [ torna al menu ]

Il reato di abuso d’ufficio è stato recentemente oggetto di una riforma che ne ha limitato la portata applicativa.
L’art 23 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. DL semplificazioni), convertito dalla L. 120/2020 infatti ha modificato l’art 323 cp nella parte in cui prevedeva al suo interno la locuzione “norme di legge o di regolamento” sostituendola con quella più restrittiva “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.
Negli ultimi anni infatti si è radicata la tendenza da parte dei funzionari a non assumere decisioni anche utili per il perseguimento dell’interesse pubblico, preferendo rimanere inerti per paura di commettere un abuso d’ufficio.
Il senso della riforma può pertanto essere identificato nella volontà del Legislatore di superare la cd. “paura della firma”.

 

Abuso d’ufficio: esempio [ torna al menu ]

Al fine di comprendere a pieno di cosa si sta parlando è possibile fare alcuni esempi.
Cominciamo con il classico esempio che viene fatto quando si parla di abuso d’ufficio.
Si pensi alla condotta del pubblico ufficiale che riveli le tracce delle prove scritte di un concorso pubblico.
In questo caso è evidente il danno arrecato agli altri candidati che partecipano al concorso.
Un altro esempio di reato di abuso d’ufficio potrebbe essere quello del dirigente del competente ufficio che rilascia un permesso di costruire in violazione delle norme in materia edilizia.
Ancora, il consigliere comunale che non si sia astenuto dal partecipare alla delibera, su opposizione al piano regolatore generale, avente ad oggetto anche aree di sua proprietà o di un prossimo congiunto.
Da ultimo si può fare l’esempio del poliziotto che, abusando della uniforme che indossa, contesti un’infrazione stradale inesistente danneggiando l’autista.

 

Abuso d’ufficio: pena [ torna al menu ]

L’art 323 cp per l’abuso d’ufficio prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni.
A mente del secondo comma la pena risulta aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.
Per dirsi configurato il reato richiede la sussistenza di specifici elementi.
L’ingiusto vantaggio richiesto dalla norma può essere esclusivamente di natura patrimoniale. Pertanto è esclusa qualsiasi utilità diversa dal mero vantaggio economico.
Il danno arrecato al terzo invece può consistere in qualsiasi aggressione della persona o del patrimonio soggetto passivo.

 

Abuso d’ufficio: prescrizione [ torna al menu ]

La prescrizione è una causa di estinzione del reato che si verifica allorché non si sia giunti ad una sentenza irrevocabile di condanna dell’imputato entro un preciso termine temporale individuato dalla Legge.
Questo termine coincide (in assenza di atti interruttivi) con la pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Trattandosi di delitto, il reato di cui all’art 323 cp si prescriverà in sei anni (sette anni e sei mesi se ci sono atti interruttivi della prescrizione).

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
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Abuso d’ufficio: procedibilità [ torna al menu ]

Prima di analizzare questo aspetto si ritiene doveroso fare una piccola premessa.
Alcuni reati si dicono “perseguibili a querela di parte“. Per questi reati è necessario proporre una querela per chiedere la punizione del presunto responsabile. Se non viene sporta una querela il procedimento penale non inizierà.
Questi reati vanno tenuti distinti dai cd. reati “procedibili d’ufficio“. Per questa tipologia di reati non è necessario presentare un atto di querela da parte della persona offesa, ma è possibile che il procedimento penale cominci a seguito di una denuncia o di una semplice segnalazione da parte di qualsiasi cittadino.
Il reato di cui all’art 323 cp è un reato procedibile d’ufficio. Non è pertanto necessario che venga presentata alcuna querela per chiedere la punizione del presunto colpevole.
Il procedimento penale partirà autonomamente non appena le Forze dell’Ordine verranno a conoscenza del reato.

 

Abuso d’ufficio: depenalizzato? [ torna al menu ]

È necessario affrontare la tematica della depenalizzazione sotto un duplice aspetto.
In primo luogo va evidenziato che il Legislatore ha recentemente compiuto una profonda opera di depenalizzazione mediante il D.Lgs. n. 7/2016.
Questo intervento ha coinvolto numerosi reati ma non l’abuso d’ufficio il quale pertanto continua ad essere considerato dalla Legge un reato.
Tuttavia a seguito della riforma compiuta dal D.L. n. 76/2020 qualcuno ha cominciato a parlare di “depenalizzazione di fatto”.
Tra gli scopi della riforma infatti è stato individuato anche quello di togliere rilevanza penale all’eccesso di potere (proprio per contrastare il fenomeno predetto della cd. paura della firma).
Come visto tuttavia, l’eliminazione dei regolamenti dalle norme la cui violazione determina l’abuso e la circostanza secondo cui solo la violazione di norme che disciplinano espressamente la condotta del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio senza lasciargli margini di discrezionalità, rischiano di determinare una depenalizzazione di fatto dell’abuso d’ufficio restringendo notevolmente l’area del penalmente rilevante.

 

Peculato e abuso d’ufficio [ torna al menu ]

Fattispecie affine al reato in esame per quanto concerne gli interessi tutelati, ma diversa per quanto riguarda il contenuto è il peculato.
Oggetto dell‘art 314 cp il peculato è un reato punisce il Pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, in ragione del suo ufficio, ha il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile e se ne appropria.
L’art 314 cp prevede pene diverse a seconda della condotta posta in essere.
In caso di appropriazione vera e propria, la pena è la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. In caso di peculato d’uso la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Come visto si tratta pertanto di una fattispecie diversa rispetto a quella prevista dall’art 323 cp, perché in quest’ultima non c’è un’appropriazione indebita, ma un ingiusto vantaggio o danno arrecati nell’esercizio di una funzione.

 

Abuso d’ufficio: conclusioni[ torna al menu ]

Come hai potuto vedere, l’abuso d’ufficio (art 323 cp – clicca qui per prenderne visione), tutela interessi fondamentali dell’ordinamento oltre a tutelare il patrimonio del terzo soggetto danneggiato.
Affrontare un procedimento penale per tale reato può portare conseguenze davvero negative soprattutto per chi ricopre determinate cariche pubbliche.
È allora assolutamente necessario che tu ti rivolga ad un Avvocato penalista che ti aiuti a comprendere i quali sono i rischi e le possibili soluzioni nel caso in cui tu abbia commesso questo reato.
Se hai un’indagine in corso o devi affrontare un processo per aver commesso il reato di abuso d’ufficio o un altro reato contro la pubblica amministrazione, contattami.

Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione.

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