Rito abbreviato: l’art 438 cpp

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Rito abbreviato, patteggiamento, messa alla prova. Si tratta di parole spesso pronunciate da Pubblici Ministeri, Avvocati e Giudici, che tuttavia risultano di difficile comprensione per chi non è esperto di diritto.
Ma quali sono i vantaggi del rito abbreviato?
Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del giudizio abbreviato, del significato del rito previsto dall’art 438 cpp e della differenza con il patteggiamento.

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Il rito abbreviato, così come il patteggiamento e la messa alla prova, è un procedimento speciale disciplinato dall’art 438 e successivi, del codice di procedura penale.
Vi sono dei casi in cui richiedere il giudizio abbreviato è una scelta opportuna per l’imputato. In altre situazioni invece è preferibile intraprendere altre strade.
All’interno dell’articolo proveremo quindi a rispondere anche a queste domande:
Quando conviene chiedere il rito abbreviato? Quali sono i vantaggi del rito abbreviato?

 
 

Rito o giudizio abbreviato: significato [ torna al menu ]

Il rito abbreviato, conosciuto anche come giudizio abbreviato è un procedimento speciale disciplinato dagli articoli 438 e successivi del codice di procedura penale.
Attraverso i riti speciali non si segue la strada processuale prevista per il rito ordinario e si rinuncia alle tipiche garanzie previste dal dibattimento per l’imputato.
Uno tra gli obiettivi dei procedimenti speciali è quello di snellire il corso del processo penale.
Scegliendo il giudizio abbreviato si otterrà una “decisione allo stato degli atti“. L’imputato non potrà presentare prove a sua discolpa ma verrà giudicato sulla scorta degli atti di indagine prodotti dal Pubblico Ministero. Questa scelta comporterà pertanto la rinuncia al dibattimento ed alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.
Tuttavia, scegliere questo rito comporta dei vantaggi per l’imputato, tra i quali vi è lo sconto secco di un terzo sulla pena eventualmente applicata.
Ma scendiamo nel dettaglio.

 

L’art 438 cpp [ torna al menu ]

L’art 438 cpp prevede che l’imputato può chiedere che il processo sia definito in udienza preliminare allo stato degli atti.
Tempo fa la richiesta era subordinata al consenso del Pubblico Ministero, oggi non più previsto quale requisito per accedere al procedimento speciale.
Sulla richiesta provvede il Giudice con ordinanza con la quale dispone il rito abbreviato. A differenza del rito abbreviato condizionato, la cui richiesta può essere rigettata dal Giudice, la richiesta di rito abbreviato semplice deve essere accolta dall’Organo Giudicante.
Il Giudice tuttavia, ai sensi dell’art 441 comma 5 cpp, potrebbe ritenere di non poter decidere allo stato degli atti, in tal caso può assumere, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione.

 

Richiesta di giudizio abbreviato [ torna al menu ]

La richiesta può essere avanzata dal tuo Avvocato, munito di procura speciale, prima della presentazione delle conclusioni in udienza preliminare oppure prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
La richiesta può inoltre essere effettuata prima dell’apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo, con la dichiarazione di opposizione al decreto penale di condanna ed entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato.
Fatte tali premesse è necessario ora chiedersi: quando conviene chiedere il rito abbreviato?

 

Rito abbreviato: quando conviene [ torna al menu ]

Scegliere di procedere con un procedimento speciale in luogo del rito ordinario è una strategia da valutare attentamente.
Come già evidenziato infatti, i riti speciali comportano la rinuncia alle garanzie processuali previste dal dibattimento. Non si potranno ad esempio indicare testimoni.
Tuttavia in alcuni casi scegliere il rito abbreviato può rivelarsi particolarmente conveniente.
Infatti non è affatto scontato che a seguito della richiesta venga pronunciata una sentenza di condanna nei confronti dell’imputato. Tuttavia nell’ipotesi di eventuale condanna la pena verrà ridotta di un terzo e della metà in caso di contravvenzione (si chiamano così i reati meno gravi).
In definitiva potrebbe risultare conveniente scegliere il rito abbreviato nel caso in cui non si possa contare su testimoni o prove da produrre in dibattimento oltre al caso in cui dallo studio degli atti di indagine si ritiene sia alto il rischio di incorrere in una pena particolarmente severa.
Facciamo un esempio: sei indagato per violenza sessuale (clicca su reati sessuali se vuoi approfondire). La pena prevista per questo reato è la reclusione da sei a dodici anni. Non ci sono testimoni ed il processo è fondato unicamente sulla deposizione della persona offesa che però ha dimenticato di dichiarare alcuni dettagli fondamentali. In questo caso scegliere il rito abbreviato può risultare decisivo per l’imputato. Ascoltare la persona offesa in dibattimento infatti esporrebbe l’imputato ad un rischio elevato, oltre a non avere prove (es. testimoni) da indicare.

 

Rito abbreviato condizionato [ torna al menu ]

Il comma 5 dell’art 438 cpp stabilisce che l’imputato può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Si tratta del caso in cui il difensore ritiene che vi sia una prova fondamentale da assumere, ma vuole comunque optare per il giudizio abbreviato.
Il Giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. Il Pubblico Ministero in tal caso può chiedere l’ammissione di prova contraria.
Con questa richiesta può essere presentata, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di abbreviato semplice o di patteggiamento.
Se la richiesta di rito abbreviato condizionato viene rigettata dal G.U.P., la stessa può essere riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Ciò è quanto affermato dalla sentenza n. 169/2003 della Corte Costituzionale.

 

Rito abbreviato e appello: art 443 cpp [ torna al menu ]

A differenza del patteggiamento, la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato può essere appellata. Vi sono però dei limiti dettati dall’interesse dello Stato al rapido svolgimento del processo.
Il Pubblico Ministero non può appellare le sentenze di condanna; l’imputato non può appellare le sentenze di proscioglimento.
Le uniche eccezioni a tale disposizioni sono:
per il Pubblico Ministero la possibilità di appellare le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato; per l’imputato la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento per imputabilità per vizio totale di mente.
A seguito dell’impugnazione si svolgerà il giudizio di appello. Anche la sentenza emessa all’esito del secondo grado di giudizio potrà essere impugnata, se ne ricorrono le condizioni, con il ricorso per cassazione.

 

Rito abbreviato: risarcimento parte civile [ torna al menu ]

L’accoglimento della richiesta di patteggiamento comporta l’esclusione della parte civile dal processo penale.
Nel giudizio abbreviato ciò non avviene automaticamente. La parte civile può infatti decidere di accettare o meno il rito. Nel caso in cui decidesse di non accettare uscirà dal processo penale.
Questo vuol dire che nei confronti dell’imputato non potrà essere avanzata più alcuna richiesta di risarcimento del danno.
In tal caso resta ferma la possibilità per la parte danneggiata di intentare una causa di fronte al Giudice civile contro l’autore del reato.
La costituzione di parte civile successiva all’ordinanza di ammissione del rito abbreviato invece ne comporta l’accettazione tacita.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Rito abbreviato: ergastolo [ torna al menu ]

La Legge n. 33/2019 ha introdotto il comma 1 bis all’art 438 cpp.
Tale disposizione prevede che il rito abbreviato non è ammesso per i reati puniti con la pena dell’ergastolo.
Dubbi di legittimità costituzionale sono stati sollevati da più parti, fino alla sentenza n. 260/2020 con la quale la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito al comma 1 bis.
La Corte Costituzionale ha affermato che tale disciplina non viola il diritto costituzionale di difesa, ben potendo il Legislatore escludere l’accesso a determinati riti alternativi agli imputati di reati particolarmente gravi, come quelli puniti con la pena dell’ergastolo.
Inoltre secondo la Corte, con la Legge esaminata, il Legislatore ha voluto assicurare per i reati più gravi, la celebrazione di un processo pubblico di fronte alla Corte d’Assise e non ad un Giudice monocratico, nel quale anche le vittime hanno la possibilità di essere ascoltate.

 

Patteggiamento e rito abbreviato [ torna al menu ]

Il giudizio abbreviato è un procedimento speciale la cui scelta comporta determinati benefici. Tuttavia con la scelta di questo rito il diritto di difesa subisce una evidente contrazione.
Il nostro codice di procedura penale prevede altri procedimenti speciali quali il rito abbreviato, la messa alla prova ecc.
Ma qual è la differenza tra rito abbreviato e patteggiamento?
Anche il patteggiamento (clicca per saperne di più) istituto previsto dall’art 444 cpp, è un procedimento speciale.
Si tratta di un istituto mediante il quale Pubblico Ministero ed Avvocato si accordano sulla pena da applicare all’imputato.
Alla pari del giudizio abbreviato, il patteggiamento può essere chiesto in udienza preliminare e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (se non è prevista l’udienza preliminare). Può inoltre essere chiesto durante la fase delle indagini preliminari.
A differenza del rito abbreviato, il patteggiamento non consente che avverso l’eventuale sentenza di condanna possa essere proposto appello. La partita processuale si chiude con la sentenza pronunciata in primo grado. Inoltre la parte civile viene estromessa dal processo.
Anche il patteggiamento comporta determinati benefici. In particolare si otterrà lo sconto fino ad un terzo (e non lo sconto secco come nel giudizio abbreviato) sulla pena da applicare.
La scelta tra l’uno o l’altro rito dipende essenzialmente dalla situazione processuale dell’assistito.

 

Rito abbreviato: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto verificare, il rito abbreviato (clicca qui per un ulteriore approfondimento)può essere la scelta vincente in alcuni casi.
In alcuni casi infatti optare per il rito ordinario, nonostante questa scelta comporti un esercizio pieno ed effettivo del diritto di difesa, non è la giusta strategia.
Se devi affrontare un processo penale e non sai quale sia la scelta migliore da compiere, ciò che devi fare è rivolgerti ad un Avvocato penalista il quale saprà senz’altro indicarti la linea difensiva da tenere.
Hai un’indagine in corso o devi affrontare un processo penale e vuoi sapere se ti conviene chiedere il rito abbreviato? Contattami.

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Questo articolo ha 2 commenti

  1. Laura zendri

    Buon giorno io ho preso 3_7 messi per codice ,629 ho fatto appello rito abbreviato sono custodia cautelare all appello risulta condannatto non definito volevo chiedere uscirò fine misura cautelare

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      dipende da una serie di fattori, tra cui ad esempio se il reato è ostativo o meno. Bisognerebbe leggere gli atti processuali per risponderle in maniera precisa.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

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