Molestie: l’art 660 cp e la pena prevista

molestie

Le molestie così come altre condotte petulanti possono arrecare disturbo alle persone ed alla quiete pubblica. La molestia inoltre è un reato, previsto dall’art 660 cp.
Ma quando si configura il reato di molestia?
Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di molestie previsto dall’art 660 cp, delle molestie telefoniche o di quelle sessuali e delle conseguenze di una denuncia per molestie.

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Il reato di molestie nonostante presenti delle affinità con i reati che appartengono alla categoria dei reati contro la persona è in realtà un reato posto a tutela della tranquillità pubblica ed in particolare dell’ordine pubblico.
Tale reato presenta molteplici elementi in comune con altri reati contro la persona come lo stalking o le minacce ma se ne discosta per alcune importanti caratteristiche nonché per gravità.
Ma andiamo con ordine:
Che cosa si intende per molestie?

 
 

L’art 660 cp [ torna al menu ]

L’art 660 cp dispone che chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
Per petulanza si intende ogni condotta compiuta con arroganza, sfacciataggine e indiscrezione, mentre il biasimevole motivo, viene identificato con ogni altro movente riprovevole.
La condotta può manifestarsi in qualsiasi luogo, pubblico o privato, ed anche per mezzo del telefono, e consiste nel molestare terze persone, interferendo nella vita privata altrui.

 

Molestie: procedibilità [ torna al menu ]

Alcuni reati vengono definiti “perseguibili a querela di parte” perché è assolutamente necessario proporre una querela per chiedere la punizione del presunto colpevole. Senza la querela non inizierà alcun processo.
Questa categoria di reati si differenzia dai cd. reati procedibili “d’ufficio” per i quali la presentazione di un atto di querela non è necessaria per instaurare un procedimento penale.
Il reato di molestie è un reato procedibile a querela di parte. Ciò significa che per far cominciare un procedimento penale sarà necessaria la querela della persona offesa.
Per alcune ipotesi espressamente previste dalla Legge invece, la procedibilità è d’ufficio. In particolare il fatto deve essere stato commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

 

Molestie: prescrizione [ torna al menu ]

Per quanto riguarda la prescrizione è necessario effettuare una piccola premessa.
La prescrizione è una causa estintiva del reato che si verifica nei casi in cui non si sia ancora stata emessa una sentenza definitiva nei confronti dell’imputato entro un dato termine temporale individuato dalla Legge.
Il termine è pari (in assenza di atti interruttivi) alla pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Il reato di molestie è una contravvenzione, cioè un reato minore, pertanto il termine di prescrizione previsto par tali tali reati è pari a quattro anni (cinque anni nel caso in cui siano presenti atti interruttivi della prescrizione).

 

Molestie telefoniche [ torna al menu ]

Come abbiamo visto le molestie possono essere realizzate anche per mezzo del telefono.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il reato di molestie, nella forma che prevede l’uso del telefono, possa essere integrato anche attraverso l’invio di messaggi attraverso sistema di messagistica telematica (whatsapp) o sms.
In tal caso, il fatto che il destinatario di tali messaggi possa “bloccare” l’interlocutore, cioè possa interrompere in ogni momento la comunicazione con esso, non rileva ai fini della configurabilità del reato.
Secondo la Corte la norma di cui all’art 660 cp mira a prevenire il turbamento della tranquillità pubblica attuato mediante l’offesa alla quiete privata pertanto ciò che rileva è l’invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest’ultimo di interrompere l’azione disturbatrice (Cass 37974/20).

 

Molestie sessuali [ torna al menu ]

Spesso si sente parlare di “molestie sessuali” ma il reato previsto dall’art 660 cp ingloba in sé anche questa condotta?
In realtà, come abbiamo constatato il reato in esame ha ad oggetto una condotta petulante che può realizzarsi sia in luogo pubblico che aperto al pubblico che con il mezzo del telefono.
Tuttavia il reato di molestie può dirsi configurato solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivi ed insistiti, che non devono pero trascendere in un abuso sessuale.
Se invece le molestie degenerano in contatto fisico o limitano la libertà sessuale della vittima, si configura il reato ben più grave di violenza sessuale.
La Corte di Cassazione ha ad esempio ritenuto che il toccamento non casuale dei glutei anche se sopra i vestiti, integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestie.

 

Molestie per strada: è reato? [ torna al menu ]

Le molestie possono essere realizzate anche per strada, mediante un comportamento definito “pappagallismo” o con il diverso termine inglese “catcalling“.
Si tratta in sostanza della condotta tenuta dal soggetto che realizza commenti indesiderati, fischietta, suona ripetutamente il clacson nei confronti della vittima.
Allo stato attuale il legislatore non ha ancora introdotto una fattispecie di reato denominata “catcalling” pertanto le condotte sopra descritte ben possono essere inquadrate sotto l’operatività dell’art 660 cp in quanto si tratta a tutti gli effetti di molestie.
Tuttavia vale la pena di precisare che quando tali condotte degenerano in veri e propri appostamenti o inseguimenti ripetuti nel tempo possono integrare una diversa e più grave fattispecie di reato: lo stalking.

 

Molestie e stalking [ torna al menu ]

Come appena anticipato il reato in esame non va in alcun modo confuso con il reato di stalking previsto dall’art 612 bis cp.
La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha delineato il criterio distintivo tra i due reati.
La differenza tra il reato di stalking e quello di molestie secondo la Suprema Corte, consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può tradursi in varie forme di molestie. Tuttavia si configura il reato di stalking solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia oppure l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre si configura il reato di cui all’art 660 cp quando le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato(Cass. n. 15625/2021).
Nel caso affrontato dalla Cassazione l’imputato aveva molestato insistentemente la vittima mediante appostamenti sul luogo di lavoro e nei pressi dell’abitazione, urla ed aggressioni verbali, suonando al citofono ed al campanello, minacciandola e tentando di avere contatti fisici.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Molestie e minacce [ torna al menu ]

Come la molestia anche la minaccia (clicca qui per saperne di più) può essere posta in essere personalmente o attraverso altri mezzi (ad es. il telefono, whatsapp, oppure il pc e sui social network).
Tuttavia mentre attraverso il reato di molestie si tende a recare disturbo a qualcuno, attraverso la minaccia si prospetta un danno ingiusto alla vittima.
Per danno ingiusto deve intendersi la lesione di un interesse giuridicamente rilevante.
La minaccia può essere posta in essere personalmente o attraverso altri mezzi (ad es. il telefono, whatsapp, oppure il pc e sui social network) ed anche in assenza della vittima.
Così una sola telefonata avvenuta in orari normali effettuata non al fine di recare disturbo alla vittima ma di minacciarla integra il diverso reato previsto dall’art 612 cp.

 

Molestie e diffamazione [ torna al menu ]

Il reato di molestie va tenuto infine distinto da un reato ben più grave, quello di diffamazione.
Entrambi i reati recano senz’altro un danno ad un soggetto determinato.
Tuttavia nel reato di molestie la condotta è direttamente rivolta verso la vittima attraverso un comportamento petulante.
Come abbiamo visto in un altro articolo invece (se non lo hai letto clicca qui), la diffamazione consiste nell’offesa alla reputazione altrui, comunicando con più persone ed in assenza della persona offesa.
In questo caso quindi nonostante l’offesa sia indirizzata al soggetto passivo in realtà la condotta è compiuta in sua assenza ed in presenza di un terzo.

 

Denuncia per molestie: conseguenze [ torna al menu ]

Se hai molestato qualcuno è possibile che venga presentata una denuncia (o una querela) da parte della persona offesa o di un cittadino, che era presente al momento del fatto.
Nella prima fase verranno svolte le cd. indagini preliminari tramite le quali, le Forze dell’ordine, cercheranno di ricostruire i fatti ascoltando testimoni e raccogliendo prove. Successivamente il Pubblico Ministero deciderà se richiedere l’archiviazione o concludere le indagini per fare in modo che cominci il vero e proprio processo penale.
Trattandosi di un reato procedibile d’ufficio, il processo continuerà a prescindere dalla volontà della persona offesa.
Durante il processo inoltre, è possibile che la persona danneggiata si costituisca parte civile al fine di chiedere il risarcimento del danno.

 

Denuncia per molestie senza prove [ torna al menu ]

A volte è possibile tuttavia che nonostante si sia tenuta una condotta lecita si debba affrontare comunque un procedimento penale.
Si pensi ad un corteggiamento avvenuto nei confronti di una ragazza senza però che la condotta sia effettivamente connotata da quella petulanza che la norma richiede.
In questo caso l’imputato, insieme al suo Avvocato dovranno dimostrare che la condotta tenuta non sia stata invadente né insistente e che invece abbia rispettato i limiti stabiliti dalla Legge.
Ovviamente per dimostrare questa circostanza potrai portare testimoni al processo o produrre prove (come ad esempio gli screenshot delle chat o le registrazioni delle telefonate avvenute).

 

Molestie: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto leggere nell’articolo, le molestie (art 660 cp – clicca qui per prenderne visione) oltre a tutelare interessi giuridici quali la tranquillità pubblica e l’ordine pubblico, costituiscono un reato posto a tutela degli interessi privatistici della persona offesa.
Se è stata presentata una querela oppure una denuncia a tuo carico per il reato di molestie dovrai affrontare un processo penale.
È di primaria importanza allora, rivolgerti appena possibile ad un Avvocato penalista con il quale dovrai predisporre la linea difensiva da tenere durante il processo.
Se hai un’indagine in corso o devi affrontare un processo per aver commesso il reato di molestie oppure sei vittima di minacce, contattami.

Per ulteriori approfondimenti visita la sezione del sito che più presenta affinità con il reato in esame, dedicata ai reati contro la persona.

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Questo articolo ha 8 commenti

  1. Francesco

    Buonasera, possono essere annoverati come molestie dei semplici complimenti come: “sei stupenda” oppure, “posso dirti quale tua foto mi sta facendo impazzire?” Complimento o domanda fatta solo una volta.
    Da quanto letto dal vostro prezioso contributo, non ho offeso nessuno né tantomeno, spero molestato. Potreste aiutarmi a capire?
    Grazie e scusatemi

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      la Cassazione ha ritenuto che la condotta deve essere petulante. Vide vede essere cioè una intromissione continua ed inopportuna nell’altrui sfera di libertà.
      Lei mi ha parlato di un solo episodio pertanto ritengo possa non essere sufficiente ad integrare il reato di molestie.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  2. Giacomo

    Salve, la procedibilità per molestie del paragrafo dedicato spiega che è possibile solo su querela di parte, nel paragrafo relativo alle conseguenze della denuncia dice invece il contrario, probabilmente mi sfugge un passaggio…

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      è un reato procedibile a querela di parte salve le ipotesi previste dalla Legge che nell’articolo vengono menzionate.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  3. Gianfranco

    Buonasera Avv. Fontana, da diverso tempo uno dei condomini parcheggia il proprio motoveicolo in modo tale da impedirmi l’apertura del vano bagagli del mio veicolo oppure, parcheggia vicino al mio veicolo in modo tale , da creare difficoltà di manovra con rischio di collisione involontaria sul suo veicolo o con altri veicoli in movimento nella fase di immissione nel flusso della circolazione. Cortesemente può darmi una risposta se ciò costituisce il reato di molestie? Nell’attesa di ricevere una cortese risposta, le porgo i più cordiali saluti

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      per parlare del reato di molestie la condotta deve essere petulante e ripetuta nel tempo. Inoltre ci sono delle prove?
      Ad ogni modo prima di depositare una querela provi a parlare con l’amministratore di condominio.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  4. Erica

    Buonasera Avvocato… Si può essere ripresi con il cellulare da uno dei condomini nel giardino in maniera insistente e ripetuta? Oppure posso fare una denuncia per molestie..

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      il reato di molestie in linea teorica potrebbe essere integrato. Bisognerà però verificare se i fatti avvengono in luogo pubblico o aperto al pubblico oppure in luogo privato. L’art. 660 cp è chiaro sul punto.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

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