Diffamazione: il reato e la pena di cui all’art 595 cp

Diffamazione è un termine che spesso viene pronunciato quando si ascolta il telegiornale o sui quotidiani. Si tratta di un reato previsto e punito dall’art 595 cp.
Ma quando si parla di diffamazione?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di diffamazione previsto dall’art 595 cp, del significato del termine “diffamazione”, di cosa accade in caso di denuncia per diffamazione e di altri aspetti rilevanti come la differenza tra calunnia, ingiuria e diffamazione.

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Il reato di diffamazione appartiene alla categoria dei reati contro la persona. Bene giuridico tutelato è la reputazione della persona offesa, intesa come la considerazione che il mondo esterno ha di quella persona. Al giorno d’oggi poi, attraverso mezzi come la stampa, internet e social quali ad esempio Facebook, risulta ancora più semplice rischiare di diffamare qualcuno.
Ma andiamo con ordine:
Cosa significa diffamare una persona?

 
 

L’art 595 cp [ torna al menu ]

L’art 595 cp punisce chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione.
Dall’analisi della norma si evince come l’offesa debba provenire da un soggetto che comunica con più persone (devono essere almeno due anche se non presenti allo stesso momento).
L’offesa all’altrui reputazione deve inoltre realizzarsi in assenza della persona diffamata.
Il reato si consuma nel momento della percezione da parte del terzo delle parole diffamatorie.
Si ritiene che non sia sufficiente la sola esternazione senza percezione. Ciò avviene ad esempio quando viene fatta un’esternazione ad una persona distratta, o ad un soggetto che non comprende l’offesa (ad esempio un individuo che non parla la lingua italiana).
Ma quali sono le parole diffamatorie? E quando non c’è diffamazione?

 

Diffamazione: esempi [ torna al menu ]

Cominciamo con il ribadire che il reato in oggetto non può dirsi configurato se è presente la persona offesa. In tal caso, come vedremo, si potrà parlare al massimo di ingiuria.
Premesso ciò, esistono più modalità attraverso le quali porre in essere un’attività diffamatoria, ad esempio attraverso parole ma anche gesti, scritte e disegni.
Ad esempio, dare del ladro o del mafioso a qualcuno comunicando verbalmente con più persone, in assenza della persona offesa oppure per mezzo della stampa o di un social network, senza provare la veridicità delle proprie affermazioni, integra senza dubbio il reato di cui all’art 595 cp.

 

Diffamazione: pena [ torna al menu ]

Il reato in esame è punito con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Se invece l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato la pena è della reclusione fino a due anni oppure la multa fino a 2.065 euro.
Le pene sono inoltre aumentate quando l’offesa sia arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario oppure nel caso in cui il reato venga posto in essere con il mezzo della stampa (che più avanti vedremo nel dettaglio).
Al momento comunque basterà precisare che la diffamazione posta in essere con il mezzo della stampa viene punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni oppure la multa non inferiore a 516 euro.

 

Diffamazione: procedibilità [ torna al menu ]

Alcuni reati si dicono “perseguibili a querela di parte” perché è assolutamente necessario proporre una querela per chiedere la punizione del presunto colpevole. Se la persona offesa non ha presentato una querela non inizierà alcun processo.
Questa categoria di reati si differenzia dai cd. reati procedibili “d’ufficio”. Per questi reati infatti non è necessario presentare una querela per instaurare un procedimento penale.
La diffamazione è un reato procedibile a querela di parte, pertanto la persona diffamata dovrà necessariamente presentare una querela chiedendo la punizione del presunto responsabile nel caso in cui voglia dare inizio ad un procedimento penale a suo carico.

 

La diffamazione è depenalizzata? [ torna al menu ]

Qualcuno ritiene erroneamente che il reato in oggetto sia stato depenalizzato. Si tratta di una convinzione sbagliata, posto che l’opera di depenalizzazione compiuta dal Legislatore con il D.Lgs. n. 7/2016 ha coinvolto altri reati (tra cui l’ingiuria) ma non la diffamazione.
Pertanto ad oggi diffamare una persona continua ad essere un reato, per questo motivo la persona offesa potrà presentare una querela per chiedere la punizione del colpevole.
Appurato questo è necessario ora chiedersi: cosa si rischia con una querela per diffamazione?

 

Querela per diffamazione [ torna al menu ]

Per alcuni reati, definiti perseguibili a “querela di parte” è assolutamente necessario proporre una querela per chiedere la punizione del presunto colpevole. Questa tipologia di reati si differenzia dai cd. reati procedibili “d’ufficio” per i quali la presentazione di un atto di querela non è necessaria per instaurare un procedimento penale.
La diffamazione rientra nella prima categoria, pertanto se sei stato diffamato da qualcuno ricordati che per chiederne la punizione dovrai presentare entro tre mesi da quando hai avuto conoscenza del fatto, una querela. In assenza della querela non potrà iniziare alcun procedimento penale e, trascorso il termine di tre mesi, non sarà più possibile chiedere la punizione di chi ti ha diffamato.

 

Diffamazione in presenza [ torna al menu ]

Il reato di diffamazione per essere integrato richiede la contemporanea sussistenza di alcuni requisiti.
Come visto infatti, l’art 595 cp richiede:
– l’offesa all’altrui reputazione;
– l’assenza dell’offeso;
– la comunicazione a più persone.
Se la persona offesa risulta presente nel momento in cui viene diffamata il reato di diffamazione non può dirsi integrato.
In questo caso al massimo si parlerà di ingiuria (fattispecie che più avanti analizzeremo).
Rispetto all’ingiuria infatti la diffamazione richiede l’impossibilità (a causa della sua assenza) per la persona offesa di difendersi.
Per tale ragione è da sempre considerato reato più grave (oggi l’ingiuria è stata addirittura depenalizzata).

 

Diffamazione: risarcimento [ torna al menu ]

Se hai diffamato qualcuno e la vittima ti ha querelato sappi che probabilmente saranno in corso le indagini preliminari sulla tua persona.
Al termine delle indagini il Pubblico Ministero potrà decidere se avanzare la richiesta di archiviazione oppure nel caso contrario notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Solo in questo secondo caso inizierà il vero e proprio processo.
La persona diffamata potrà inoltre decidere di costituirsi parte civile al fine di richiedere una somma di denaro quale risarcimento del danno subito.
Chiuso il dibattimento il Giudice deciderà tanto sulla tua responsabilità pronunciando una sentenza di assoluzione oppure di condanna quanto sulla richiesta di risarcimento avanzata dalla parte civile eventualmente condannandoti anche a risarcire il danno.

 

Diffamazione a mezzo stampa [ torna al menu ]

La diffamazione a mezzo stampa è prevista dal terzo comma dell’art 595 cp. Questo comma prevede che se l’offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, oppure in atto pubblico, la pena sia la reclusione da sei mesi a tre anni oppure la multa non inferiore a 516 euro.
In tal caso si può parlare di “diffamazione aggravata“, e si ha quando il reato viene commesso ad esempio tramite un quotidiano oppure una rivista.
Posizioni delicate rivestono in questi casi il direttore del giornale ed il giornalista che redige l’articolo.
È allora doveroso comprendere quando il diritto di cronaca può essere esercitato senza che venga lesa l’altrui reputazione.
La Cassazione ha ribadito che quando l’articolo rispetta i criteri di verità (la notizia deve essere vera), pertinenza (vi deve essere un interesse pubblico alla conoscenza della notizia) e continenza (devono essere utilizzate parole adeguate) non può dirsi configurato alcun reato.

 

Diffamazione su Facebook [ torna al menu ]

Con l’evolversi della tecnologia e dei mezzi di comunicazione, oggi è possibile commettere reati anche trovandosi di fronte al pc ed in particolare sui social network.
È necessario prestare attenzione massima quando si scrive qualcosa su Facebook o su un altro social.
Preliminarmente va evidenziato che la diffamazione a mezzo internet e su Facebook è riconducibile alla fattispecie di cui al terzo comma dell’art 595 cp.
La Cassazione ha infatti osservato che questa ipotesi è ricollegabile a quella della diffamazione a mezzo stampa per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque apprezzabile per composizione numerica (Cass. n. 24212/2021).
Altro aspetto sul quale prestare attenzione è la modalità con la quale si parla di una certa persona.
Di questo parleremo nel prossimo paragrafo.

diffamazione

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
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Diffamazione anonima [ torna al menu ]

Spesso infatti si ritiene, sbagliando, che non fare nome e cognome sui social o altrove sia sufficiente per non incorrere nel reato di diffamazione.
Anche su questo punto la Corte di Cassazione ha ritenuto che se le parole proferite consentono l’identificazione della persona, anche se non ne viene fatto il nome ed il cognome, il reato può dirsi integrato (Cass. n. 10762/2022).
Ovviamente la persona offesa deve essere individuata o individuabile. Per la Cassazione infatti non c’è reato se le espressioni offensive sono riferite a soggetti non individuati, né individuabili, o a categorie, anche limitate, di persone (Cass. n. 48058/2019).

 

Diffamazione a mezzo email [ torna al menu ]

Altro mezzo oltre quello dei social network, attraverso il quale è possibile compiere il reato di diffamazione è quello della email.
In un recente caso in primo grado, l’imputato era stato condannato dal Giudice per il reato di diffamazione per avere trasmesso una mail dal contenuto offensivo alla vittima e ad altre 10 persone, facenti parte di un vecchio gruppo di lavoro.
La Cassazione, interpellata sulla configurabilità del reato in esame a mezzo email ha ritenuto che la e-mail a contenuto diffamatorio diretta all’offeso e ad altri destinatari (almeno due) configura il reato di diffamazione e non anche il reto di ingiuria, stante la non contestualità del recepimento delle offese, atteso che le e-mail non sono altro che lettere in formato elettronico recapitate dalla casella di posta del mittente a singoli destinatari, non contestualmente presenti (Cass. n. 13252/2021).
Chiarito anche questo aspetto è ora possibile passare alla domanda successiva: che differenza c’è tra calunnia e diffamazione?

 

Calunnia e diffamazione [ torna al menu ]

Come detto la diffamazione si ha quando, comunicando con più persone, viene offesa la reputazione di un’altra persona.
La calunnia consiste invece nell’incolpare ingiustamente qualcuno di un reato pur sapendolo innocente.
A volte i reati vengono confusi, ad esempio quando una persona viene incolpata ingiustamente di fronte a qualcuno che non sia l’autorità giudiziaria, di aver commesso un reato.
In questo caso più che di calunnia si parla di diffamazione. La calunnia richiede infatti che l’accusa venga sporta di fronte all’autorità giudiziaria o ad altra autorità che ha l’obbligo di riferire alla prima.
Diverse tra i due reati sono inoltre la pena e la procedibilità.
Entrambi i reati prevedono la pena della reclusione oltre a quella della multa, ma la diffamazione viene punita in modo meno severo rispetto alla calunnia.
Come visto inoltre, la diffamazione è un reato procedibile a querela di parte. Il processo pertanto non inizierà “d’ufficio”, come nel caso della calunnia, ma sarà necessaria la querela da parte della persona diffamata.

 

Ingiuria e diffamazione [ torna al menu ]

Quando l’ingiuria era ancora considerata un reato, spesso le persone la confondevano con il reato oggetto del presente articolo.
Ma, come abbiamo visto, la diffamazione consiste nell’offesa alla reputazione altrui, comunicando con più persone ed in assenza della persona offesa.
Diversamente l’ingiuria è rivolta direttamente alla persona offesa, in sua presenza.
Attualmente in Italia a seguito della depenalizzazione effettuata dal D.Lgs. n. 7/2016 l’ingiuria non è più considerata un reato bensì un illecito civile.

 

Diffamazione: conclusioni [ torna al menu ]

La diffamazione (art 595 cpclicca qui per prendere visione dell’articolo) come visto, è un reato posto a tutela di interessi rilevanti nel nostro ordinamento quali la reputazione e l’onore della persona diffamata.
Sia che il reato sia stato commesso direttamente dalla persona oppure a mezzo della stampa o su Facebook o con un altro social network è necessario tutelare i propri diritti nel modo più corretto.
Per questo motivo, ti consiglio di rivolgerti ad un Avvocato penalista che sappia darti le giuste indicazioni anche in vista di un eventuale processo penale.
Se sei indagato per aver commesso il reato di diffamazione o un altro reato contro la persona, oppure credi di esser stato diffamato contattami.

Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati contro la persona.

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Questo articolo ha 14 commenti

  1. Giuseppe

    Se si apostrofa una persona presente in un locale con almeno venti persone dicendogli “sei un impostore ti fai chiamare dottore ma non hai nessuna laurea” integra un reato? Ovviamente la persona apostrofata è laureata. Gtazie

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      se la persona offesa era presente non c’è diffamazione.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  2. Antonio

    Salve vorrei sapere se dare ad una persona che è privo di cervello se è reato
    Buona serata

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      se la persona offesa era presente no. Se era assente e lei ha comunicato con più persone al ricorrere di certe condizioni potrebbe essere configurata la diffamazione.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  3. nicola

    E’ diffamazione condividere un post FB dove potrebbe esserci una frase diffamatoria?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      non è semplice rispondere a questa domanda. È infatti necessario valutare lo specifico caso concreto, tuttavia in astratto, il reato potrebbe essere integrato.
      Recentemente la Cassazione ha precisato che per parlare di diffamazione è necessario che venga quantomeno rafforzata la volontà di diffamare la persona offesa. (Cass. n. 3981/16).
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  4. Dav

    Salve, se una persona mi ha denunciato per diffamazione per mezzo stampa, indicativamente dopo quanto tempo ne verrò a conoscenza della denuncia?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      non c’è una risposta certa. Può fare però un’istanza ex art. 335 cpp per vedere se c’è un’indagine a suo carico.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  5. Veronica

    Salve…ho un problema con la vicina del piano di sotto…ho 4 piccoli tappeti che sbatto fuori dal balcone che da su un giardino abbandonato..ovviamente assicurandomi che non ci siano panni stesi…di nessuno del palazzo…non è il primo episodio spiacevole con questa signora…ho spiegato più volte che non si vedono le sue porte dal balcone e che non posso sporgermi o buttarmi giù per vedere se lei ha le porte aperte…avevamo trovato l accordo che io la chiamassi in modo da farle chiudere le porte…ma anche in quel caso non andava bene…oggi ha messo un cartello avvisando tutto il palazzo su un comportamento che io non ho…scrivendo che sbatto i tappeti sopra il bucato degli altri condomini…insultando.. e facendo credere a tutti che io non conosca educazione…ho conservato il foglio…vorrei denunciarla perché mi fa apparire ciò che non sono…che mi consiglia?

  6. Alessandro

    Buonasera, se ho insultato una persona sotto il suo profilo, e quindi essa ha possibilità di rispondere o comunque cancellare il commento, sono perseguibile per diffamazione? Grazie

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      dipende se c’è stata la comunicazione con due o più persone, se il commento offende la reputazione della persona offesa e con quali modalità aveva la possibilità di rispondere o commentare.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  7. Chiara

    Una multa per diffamazione apparsa sulla casella giudiziaria o certificato penale ?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      non è molto chiara la domanda. Se intendeva chiedere se la multa intesa come pena comminata dal Giudice penale in sede di processo compare come precedente penale la risposta è si.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

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