Sfruttamento prostituzione, induzione e favoreggiamento

sfruttamento della prostituzione

Lo sfruttamento della prostituzione al pari delle condotte di induzione e favoreggiamento costituiscono delle fattispecie penali per le quali l’ordinamento italiano prevede pene abbastanza severe.
Ma quando la prostituzione è reato?
Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio legale penale a Roma. In questo articolo ti parlerò dello sfruttamento della prostituzione, delle condotte di induzione e favoreggiamento e degli aspetti rilevanti più relativi a questa tematica.

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Lo sfruttamento della prostituzione così come l’induzione ed il favoreggiamento della prostituzione sono reati previsti da una legge particolarmente datata: la Legge n. 75/1958 (cd. Legge Merlin).
Tale legge prevede all’articolo 3 determinate condotte la cui commissione può comportare l’applicazione di una pena.
Ma cosa significa sfruttamento della prostituzione e cosa si intende per favoreggiamento della prostituzione?
Scopriamolo.

 
 

Prostituzione: è reato? [ torna al menu ]

Prima di analizzare nello specifico la Legge Merlin è doveroso fare una breve premessa.
La prostituzione, sia dal lato di chi vende il proprio corpo dietro il pagamento di un corrispettivo, sia dal lato del cliente che acquista la prestazione sessuale non costituisce reato.
Infatti sebbene la Legge n. 75/1958 (cd. Legge Merlin) abbia abolito le case chiuse, il fenomeno della prostituzione continua ad essere tollerato a meno che non vengano poste in essere specifiche condotte che a breve prenderemo in considerazione.
Chi va a prostitute pertanto non commette alcun illecito, a meno che il rapporto sessuale non avvenga in un luogo pubblico. In questo caso il fatto potrà essere considerato quale illecito amministrativo e, nel caso in cui avvenga in luoghi frequentati da minori, un reato. (Su vuoi approfondire questo aspetto ti consiglio di leggere l’articolo sul reato di atti osceni in luogo pubblico).
Allo stesso modo, anche nel caso in cui si paghi al fine di ottenere una prestazione sessuale è sottointeso che vi debba essere il consenso della persona con la quale si fa sesso.
Nel caso contrario si commetterebbe il reato di violenza sessuale (clicca sulla parola per sapere di cosa si tratta).

 

Prostituzione minorile [ torna al menu ]

Discorso diverso vale invece per la ragazza minorenne.
L’art 600 bis cp infatti, oltre a prevedere al primo comma una specifica pena per chi recluta, induce, favorisce o sfrutta la prostituzione di un soggetto minorenne prevede un’ulteriore fattispecie a rilevanza penale.
Il secondo comma di tale norma sancisce che chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ciò significa che, a differenza del rapporto sessuale consumato con un soggetto maggiorenne, il rapporto sessuale consumato con un soggetto minore di diciotto anni dietro pagamento di un determinato corrispettivo è considerato dalla legge italiana un reato.

 

L’art 3 della Legge Merlin [ torna al menu ]

Come detto, le attività poste in essere dalla prostituta che vende il proprio corpo e del cliente che paga la prestazione sessuale non hanno alcuna rilevanza penale. Ciò non significa che tutto sia concesso.
L’art 3 della Legge Merlin infatti prevede alcune condotte che costituiscono reato. Si tratta in particolare delle condotte di favoreggiamento, induzione e sfruttamento della prostituzione.
Nello specifico commettono reato quei soggetti che:
– hanno la proprietà o l’esercizio di una casa di prostituzione, o comunque la controllano, la dirigono, o amministrano, oppure partecipano alla sua proprietà o esercizio;
-hanno la proprietà o l’amministrazione di una casa che concedono in locazione allo scopo di esercitare una casa di prostituzione;
– sono proprietari di un qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, nel quale vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si dànno alla prostituzione;
reclutano una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevolano la prostituzione;
inducono alla prostituzione una donna di età maggiore;
inducono una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione;
– pongono in essere attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, o ne agevolano l’azione;
– in qualsiasi modo favoriscono o sfruttano la prostituzione altrui.

 

Reato di sfruttamento della prostituzione [ torna al menu ]

Come visto la Legge Merlin considera lo sfruttamento, il favoreggiamento e l’induzione alla prostituzione fatti che hanno rilevanza penale.
Lo sfruttamento della prostituzione consiste essenzialmente nel trarre profitto dalla prostituzione di un’altra persona.
Nella maggior parte dei casi la prostituta cede la parte dei suoi guadagni allo sfruttatore.
Il concetto di sfruttamento della prostituzione tuttavia è così ampio da ricomprendere al suo interno condotte in cui la cessione dei proventi avviene anche in modo spontaneo e senza alcuna costrizione.
Secondo la Corte di Cassazione infatti, il reato di sfruttamento della prostituzione si configura anche quando soggetto che si prostituisce non è costretto a cedere i suoi guadagni, ma decide di condividerli spontaneamente. Di conseguenza, il marito che vive sui proventi della moglie che si prostituisce incorre nel reato di sfruttamento della prostituzione, anche se il meretricio avvenga senza alcuna costrizione e per il fine di trovare denaro per mandare avanti la famiglia (Cass. n. 40841/2005).

 

Induzione alla prostituzione [ torna al menu ]

L’induzione alla prostituzione si ha quando un soggetto induce un’altra persona a vendere il proprio corpo in cambio di denaro.
Secondo la Suprema Corte l’induzione può realizzarsi in due modi: da un lato si ha l’ipotesi della determinazione, la quale si realizza nel momento in cui si fa sorgere, in capo alla vittima, un proposito di darsi alla prostituzione che in precedenza non sussisteva. Dall’altro si ha l’ipotesi dell’eccitamento, che si caratterizza per il semplice rafforzamento di un proposito che già esisteva all’interno della mente della prostituta, anche se solo in una fase latente (Cass. n. 46989/2004).
La semplice promessa di denaro da parte del cliente non è invece idonea a configurare il reato di induzione, inoltre è necessario che il reato venga realizzato da un soggetto terzo.
La Cassazione ha precisato che il reato di induzione alla prostituzione consiste in quella particolare attività di persuasione ad intraprendere il meretricio, che non può però configurarsi con la semplice promessa di denaro, ma deve essere accompagnata da ulteriori atti idonei a suscitare o rafforzare l’altrui proposito di avviarsi alla prostituzione (Cass n. 16207/2013).

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
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Favoreggiamento della prostituzione [ torna al menu ]

A differenza dello sfruttamento, il reato di favoreggiamento della prostituzione non comporta necessariamente un arricchimento da parte di chi favorisce il meretricio. È però necessario che vi sia una condotta volta a facilitare la prostituzione.
Il favoreggiamento esige una concreta attività di intermediazione, che non sussiste nel caso in cui il cliente della prostituta, prelevata la stessa dalla pubblica via e consumato il rapporto sessuale, la riaccompagni nello stesso luogo ove con la propria auto l’aveva prelevata. Tale condotta, pertanto, è del tutto priva di rilevanza penale (Cass. n. 36392/2011).
In altra recente pronuncia si legge che l’accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale all’agevolazione della prostituzione, sulla base di alcuni elementi, quali la non occasionalità o l’espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento come ad es. la sorveglianza o la messa a disposizione del veicolo (Cass. n. 37299/2013).

 

Affitto e prostituzione [ torna al menu ]

Dare una casa in locazione ad una prostituta può portare ad avere problemi con la Legge.
È bene precisare sin da subito che il proprietario che concede in locazione l’abitazione ad una prostituta senza sapere che nella stessa verrà esercitata l’attività di meretricio non commette alcun reato.
Nel caso in cui invece il proprietario dell’immobile sia a conoscenza dell’attività di prostituzione esercitata dalla sua inquilina potrebbe essere chiamato a rispondere di diversi reati.
Facciamo l’esempio del proprietario che inserisce inserzioni online per facilitare gli appuntamenti con i clienti oppure sistema l’immobile al fine di dare alla prostituta la giusta privacy. In tal caso egli sarà senz’altro chiamato a rispondere del reato di favoreggiamento della prostituzione.
Se invece il proprietario dell’immobile, consapevole che nello stesso verrà esercitata attività di meretricio, pattuisce un canone di locazione molto elevato, così da ricavarne un profitto, potrà rispondere di sfruttamento della prostituzione.

 

Pena sfruttamento della prostituzione, induzione e favoreggiamento [ torna al menu ]

L’art 3 della Legge Merlin per le condotte sopra descritte prevede la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da euro 258 a euro 10.329.
Dunque sia nel caso di sfruttamento della prostituzione che nel caso di induzione o favoreggiamento la pena risulta essere particolarmente elevata.
La pena prevista potrà essere applicata dal Giudice al termine del processo penale, tuttavia prima della sentenza, al ricorrere di determinate condizioni, potrà essere applicata una misura cautelare (clicca sulla parola per sapere cosa sono) su richiesta del Pubblico Ministero.

 

Induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione: prescrizione [ torna al menu ]

Prima di indicare qual è il termine di prescrizione dei reati previsti dalla Legge Merlin è doveroso premettere alcune considerazioni.
Con il termine “prescrizione” si intende la causa estintiva del reato che si verifica nei casi in cui non si sia giunti ad una sentenza irrevocabile emessa nei confronti dell’imputato entro un dato termine temporale individuato dalla Legge.
Il termine coincide (in assenza di atti interruttivi) con la pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
I reati previsti dalla Legge Merlin sono delitti, pertanto il tempo necessario per dichiararne la prescrizione sarà pari a sei anni (sette anni e sei mesi nel caso in cui siano presenti atti interruttivi).

 

Sfruttamento della prostituzione, induzione e favoreggiamento [ torna al menu ]

Leggendo l’articolo hai potuto constatare che l’induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione costituiscono reati puniti in modo abbastanza severo (per prendere visione della Legge Merlin clicca qui).
La commissione di uno tra questi reati può portare a conseguenze molto negative per la tua persona a cominciare dal dover affrontare un processo penale.
È fondamentale allora contattare un Avvocato penalista con il quale condividere la strategia difensiva in vista del processo.
Se hai un’indagine in corso o devi affrontare un processo per aver commesso il reato di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione o un altro tra i reati sessuali, contattami.

Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati sessuali.

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