Violenza privata: il reato e la pena di cui all’art 610 cp

violenza privata

Violenza privata è un reato previsto dall’art 610 cp.
Ma che cosa si intende per violenza privata?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di violenza privata previsto dall’art 610 cp, di cosa accade in caso di denuncia per violenza privata, della procedibilità e di altri interessanti aspetti relativi a questo reato.

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Il reato di violenza privata appartiene alla categoria dei reati contro la persona.
Bene giuridico tutelato dalla norma è la libertà morale, contro ogni attività di disturbo o molestia.
Ma quando si configura la violenza privata?
Scopriamolo.

 
 

Reato di violenza privata [ torna al menu ]

Questa fattispecie punisce chi, con violenza o minaccia, costringe una persona a fare, tollerare od omettere qualcosa.
La condotta oggetto di questo reato non ha un fine specifico. È richiesto pertanto il dolo generico. Se l’autore del reato agisse ad esempio con il fine di trarre dalla propria condotta un ingiusto profitto con altrui danno, commetterebbe il reato di estorsione.
Inoltre l’imposizione di volontà e la costrizione realizzate devono essere illegittime. Se infatti il responsabile del reato agisse per esercitare un preteso diritto, pur utilizzando violenza o minaccia, configurerebbe il diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

 

Violenza privata: depenalizzata? [ torna al menu ]

Qualcuno sbagliando ritiene che il reato in oggetto sia stato depenalizzato.
Con il termine “depenalizzazione” si intende quel fenomeno con il quale un fatto non viene più previsto dalla Legge come reato ma viene punito con una sanzione amministrativa.
Si tratta di una convinzione sbagliata, in quanto l’opera di depenalizzazione compiuta dal Legislatore con il D.Lgs. n. 7/2016 ha coinvolto altri reati (tra cui l’ingiuria) ma non la violenza privata.
La violenza privata pertanto è ancora considerata dalla Legge un reato, peraltro procedibile d’ufficio (come vedremo meglio più avanti).

 

L’art 610 cp [ torna al menu ]

L’art 610 cp stabilisce che chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la pena della reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le circostanze indicate dall’art 339 cp.
Mentre per violenza deve intendersi una violenza prettamente fisica, per minaccia va intesa una violenza di tipo morale. In entrambi i casi la condotta deve essere tale da generare una costrizione della persona offesa.
La violenza inoltre può essere propria nel caso in cui venga esercitata direttamente sulla vittima. Impropria quando ci si serve di un mezzo qualsiasi, idoneo a coartare la volontà della vittima, annullando la sua capacità di determinazione.

 

Art 339 cp [ torna al menu ]

La sussistenza di una delle circostanze aggravanti indicate dal presente articolo comporta un amento di pena per il reato di violenza privata.
Nello specifico la violenza o la minaccia devono essere commesse nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice di associazioni segrete.
L’aumento di pena è giustificato dal maggior pericolo sociale che questa tipologia di condotte può provocare.

 

Violenza privata: procedibilità [ torna al menu ]

Per alcuni reati è prevista una procedibilità “a querela di parte“. In questi casi è assolutamente necessario che la persona offesa presenti una querela per chiedere la punizione del presunto responsabile. Se non viene sporta una querela il procedimento penale non inizierà.
Diversamente, i reati “procedibili d’ufficio” non necessitano di un atto di querela proveniente dalla persona offesa perché il procedimento penale inizi.
Il codice penale per questo reato prevede la procedibilità a querela di parte, salvi alcuni casi previsti espressamente dalla norma.
In particolare la procedibilità d’ufficio è prevista quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità o in altre specifiche ipotesi.
In questi ultimi casi il processo penale a carico del responsabile di violenza privata potrà iniziare a prescindere dalla proposizione di una querela da parte della vittima del reato, ma anche a seguito di una denuncia presentata da qualsiasi cittadino o della segnalazione di un testimone.

 

Violenza privata: prescrizione [ torna al menu ]

Riguardo alla prescrizione va fatta una breve premessa.
Con il termine “prescrizione” si intende la causa estintiva del reato che si verifica nei casi in cui non sia stata pronunciata una sentenza nei confronti dell’imputato entro un dato termine temporale individuato dalla Legge.
Il termine coincide (in assenza di atti interruttivi) con la pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Posto che la violenza privata è un delitto, il termine di prescrizione non potrà essere inferiore ai sei anni.
Il reato di cui all’art 610 cp, si prescriverà pertanto in sei anni (tempo che aumenta fino a sette anni e sei mesi se ci sono atti interruttivi della prescrizione).

 

Denuncia per violenza privata [ torna al menu ]

Come già spiegato, per fare in modo che inizi un processo penale a carico del presunto colpevole di violenza privata, salve alcune ipotesi, è necessario che la persona offesa presenti una querela.
Ad ogni modo l’eventuale presentazione di una querela, la presentazione di una denuncia o la segnalazione da parte di un testimone, farà scattare l’inizio delle indagini preliminari e del procedimento penale a carico dell’autore del reato.
Le Forze dell’Ordine indagheranno al fine di verificare la fondatezza della notizia di reato, verranno raccolte prove tra cui possibili testimonianze.
Solo a questo punto il Pubblico Ministero deciderà se richiedere l’archiviazione o notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari con il conseguente inizio del processo.

 

Tentata violenza privata [ torna al menu ]

Per alcuni reati è possibile che l’azione criminosa non venga posta in essere nella sua interezza ma si fermi allo stadio del tentativo.
Si ha tentativo quando, nonostante l’autore del reato abbia tenuto la condotta descritta dalla norma, l’evento non si realizza, pertanto il reato rimane nella forma tentata.
La tentata violenza privata si ha ad esempio quando la condotta tenuta dall’autore sia astrattamente idonea ad intimorire la vittima pur non avendo effettivamente raggiunto questo scopo.
Il tentativo comporta la riduzione della pena da un terzo a due terzi.
In questo caso quindi chi ha tentato di realizzare questo reato senza tuttavia riuscire nell’intento, rischierà una pena minore rispetto a quella prevista dall’art 610 cp.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
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Violenza privata: esempio [ torna al menu ]

Tutte quelle volte in cui la persona che subisce un comportamento altrui abbia perso la propria capacità di determinarsi o di agire secondo la propria volontà il reato in esame può dirsi configurato.
È stato ritenuto configurabile il reato in oggetto nel caso del conducente della vettura che attraverso manovre intimidatorie abbia costretto un altro conducente a compiere manovre da lui non volute (Cass n. 5211/2020).
La Corte di Cassazione ha poi affermato che la minaccia diretta a costringere altri a ritirare la denuncia presentata nei confronti di un terzo, integra il reato di cui all’art 610 cp e non il reato di tentata estorsione, non essendo il vantaggio derivante dal ritiro della stessa connotato da utilità economica (Cass. n. 46609/2009).
Risponde di violenza privata anche colui (nel caso in esame il convivente) che strappa di mano il telefono alla vittima e lo scaglia a terra (Cass. n. 47084/2013).
Da ultimo integra il reato di cui all’art 610 cp la condotta tenuta da chi sottrae le chiavi di avviamento di un ciclomotore al possessore, costringendolo ad espettare fuori da un locale (Cass. n. 43563/2019).

 

Violenza privata: parcheggio [ torna al menu ]

Tipico caso di violenza privata è quello del parcheggio.
La Suprema Corte ha ritenuto che il reato in esame fosse configurato nel caso relativo al conducente di un’automobile che aveva parcheggiato quest’ultima in modo tale da bloccare la portiera di un’altra vettura, costringendo il proprietario a scendere lato passeggero (Cass. n. 53978/2017).
Anche il parcheggio irregolare in un’area condominiale può integrare il reato di violenza privata. Mantenere il proprio veicolo già parcheggiato irregolarmente in un’area condominiale, in modo da impedire alla persona offesa di transitare con la propria vettura per uscire sulla pubblica via, rifiutando di spostare l’automobile, configura il reato di violenza privata (Cass. n. 16571/2006).
Da ultimo, integra il reato oggetto del presente articolo la condotta di chi parcheggia sullo spazio dedicato a conducenti diversamente abili impedendo ad un conducente disabile di posteggiare. Secondo la Corte non rileva in questo caso la circostanza per cui la persona offesa avrebbe potuto parcheggiare in un altro posto (Cass. n. 17794/2017).

 

Cambio serratura: è violenza privata? [ torna al menu ]

Cambiare la serratura di un’abitazione può configurare diversi reati.
Come abbiamo visto in un altro articolo (posso staccare le utenze all’inquilino che non paga?) il proprietario di casa che impedisce all’inquilino moroso di rientrare nell’abitazione cambiando la serratura commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In questo caso infatti la procedura consentita dalla Legge per riprendere possesso del proprio immobile è l’intimazione di sfratto. Farsi giustizia da soli, pur vantando un diritto legittimo, è reato.
La Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto che cambiare la serratura della porta di un’abitazione possa configurare il reato oggetto del presente articolo. Secondo la Corte, la violenza di cui all’art 610 cp può essere anche impropria, esercitata cioè con qualsiasi mezzo idoneo ad esercitare pressioni sulla volontà altrui.
Così è stata ritenuta responsabile del reato in esame, la moglie che impediva al marito di rientrare nel possesso dell’abitazione, cambiando serratura alla porta dell’abitazione. (Cass. n. 38910/2018).

 

Risarcimento per violenza privata [ torna al menu ]

La vittima del reato o un altro soggetto possono attenzionare le Forze dell’Ordine circa il compimento di un fatto riconducibile allo schema tipico dell’art 610 cp.
La persona danneggiata dal reato ha inoltre il diritto (non il dovere) di chiedere un risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno può essere chiesto direttamente all’interno del processo penale, attraverso un atto di costituzione di parte civile. Attraverso questo atto il tuo Avvocato munito di procura speciale, chiederà il risarcimento dei danni in sede penale.
L’altra strada percorribile è quella di intentare un’azione civilistica per chiedere il risarcimento dei danni.
In questo caso è preferibile che tu ti rivolga ad un Avvocato esperto in diritto civile.

 

Violenza privata: conclusioni [ torna al menu ]

La violenza privata (art 610 cpclicca qui per prendere visione dell’articolo) come visto, è un reato contro la persona posto a tutela di un fondamentale interesse come la libertà morale della persona.
Come visto tra l’altro, in alcune ipotesi non è indispensabile che la persona offesa presenti una querela ma sarà sufficiente che le Autorità vengano a conoscenza del fatto di reato.
Anche per questo motivo, ti consiglio di rivolgerti ad un Avvocato penalista che sappia indicarti la giusta strategia anche in vista di un eventuale processo penale.
Se sei indagato per aver commesso il reato di violenza privata o un altro reato contro la persona, oppure ne sei vittima, contattami.

Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati contro la persona.

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