Perdono giudiziale: cos’è e quando chiederlo

perdono giudiziale

Il perdono giudiziale è un istituto tipico del diritto penale minorile.
Ma cosa succede con il perdono giudiziale?
Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio penalista a Roma.
In questo articolo ti parlerò del perdono giudiziale previsto dall’art 169 cp, dei suoi presupposti e di cosa succede in caso di reati commessi da minorenni.

Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami!

Il perdono giudiziale costituisce una causa di estinzione del reato ed è uno dei possibili esiti del processo penale minorile.
In alcuni casi infatti, dallo studio degli atti, può risultare non troppo conveniente affrontare il processo soprattutto se il rischio di una condanna è elevato.
Nel prosieguo, oltre ad analizzare le caratteristiche principali di questo istituto, tenteremo di dare risposta anche alla seguente domanda: quando si può concedere il perdono giudiziale?

 
 

Reati commessi da minorenni [ torna al menu ]

Prima di analizzare i tratti salienti dell’istituto in esame è necessario compiere una breve premessa.
A mente dell’art 27 cost. la responsabilità penale è personale, per tale ragione ciascuno risponde personalmente dei reati commessi, anche quando a commettere un reato è una persona minorenne.
Diversamente da quanto qualcuno crede infatti, dei reati commessi dai figli minorenni non rispondono i genitori (i quali potrebbero invece essere chiamati a rispondere da un punto di vista civilistico).
Ovviamente non tutti i soggetti possono essere chiamati a rispondere della commissione di un reato. Si pensi al bambino di quattro anni che, non conoscendo le conseguenze della propria azione punta una pistola nei confronti di un altro soggetto e lo uccide.
Il codice penale stabilisce che non sia imputabile chi al momento del fatto non aveva compiuto quattordici anni.
Ciò significa che l’autore del reato che al momento del fatto non aveva compiuto quattordici anni non potrà essere chiamato a rispondere penalmente delle proprie azioni.
Diversamente, risponderà personalmente l’autore del reato che abbia compiuto quattordici anni anche se minorenne, dinanzi ad un apposito tribunale denominato Tribunale per i minorenni.

 

Perdono giudiziale minorile [ torna al menu ]

Il perdono giudiziale è un istituto relativo al processo penale che si svolge di fronte al Tribunale per i minorenni.
Nel processo ordinario per gli imputati maggiorenni non risulta infatti applicabile.
Nel processo minorile sia in udienza preliminare che nella prima udienza dibattimentale è infatti possibile effettuare alcune scelte.
Una di queste consiste nell’affrontare il processo con il rito ordinario. In questo caso si potranno portare testimoni e produrre prove a sostegno della propria innocenza. Diversamente, nel caso in cui il rito ordinario dovesse rappresentare una scelta non troppo conveniente, sarà possibile “uscire” anticipatamente dal circuito penale.
L’Avvocato dell’imputato minorenne potrà infatti chiedere: la messa alla prova, il perdono giudiziale e la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
Scegliere l’una o l’altra strada dipende essenzialmente dal contenuto degli atti processuali e dalla situazione personale dell’imputato. Ai miei assistiti, se non vi sono grandi speranze di ottenere una sentenza di assoluzione, consiglio solitamente la messa alla prova, l’irrilevanza del fatto, e solo come ultima spiaggia il perdono giudiziale.

 

Perdono giudiziale: presupposti [ torna al menu ]

Appurato che il perdono giudiziale costituisce una delle alternative al rito ordinario, quand’è che può essere chiesto?
Disciplinato dall’art 169 cp questo provvedimento può essere adottato dal Giudice in determinati casi previsti dalla Legge.
Ciò avviene quando il colpevole non sia già stato precedentemente condannato a pena detentiva per delitto, anche quando sia intervenuta la riabilitazione (della quale parleremo più avanti) e non sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale.
Il Giudice deve inoltre ritenere di poter applicare una pena detentiva inferiore ai due anni di reclusione oppure una pena pecuniaria non superiore ad € 1.549, anche se congiunta a pena detentiva.
Da ultimo il Giudice deve ritenere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Infine deve essere ricordato che l’istituto in esame non può essere chiesto più di una volta.

 

Perdono giudiziale: fedina penale [ torna al menu ]

La fedina penale, chiamata più correttamente “certificato penale del casellario giudiziale” è un documento nel quale vengono riportati i precedenti penali (a parte qualche eccezione) relativi ad un soggetto (per approfondire puoi leggere questo articolo).
Per quanto concerne i provvedimenti giudiziari relativi a soggetti minorenni, le relative iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età.
Il senso di questa disposizione è rinvenibile nella volontà del legislatore di rendere più agevole il reinserimento nella società per il soggetto che ha commesso un reato quando ancora non aveva compiuto la maggiore età.
Tuttavia, le iscrizioni relative al perdono giudiziale, sono eliminate al compimento del ventunesimo anno.
Le iscrizioni relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, non vengono invece eleminate.

 

Perdono giudiziale e concorsi pubblici [ torna al menu ]

Partecipare ad un concorso pubblico dopo aver ottenuto una sentenza di condanna in un procedimento penale può rappresentare un problema.
I bandi di concorso spesso chiedono infatti al candidato di indicare i suoi precedenti penali e se ha procedimenti penali in corso.
Il provvedimento relativo al perdono giudiziale comparirà sul certificato penale fino al compimento del ventunesimo anno di età, poi verrà eliminato.
Tuttavia anche in seguito sarà necessario prestare particolare attenzione al bando di concorso il quale potrebbe richiedere di indicare i propri precedenti penali compresi i provvedimenti relativi al perdono giudiziale.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Perdono giudiziale e messa alla prova [ torna al menu ]

Come già evidenziato, alternative all’istituto oggetto del presente articolo, sono la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, e la messa alla prova.
L’irrilevanza del fatto può essere chiesta quando il fatto è tenue, occasionale e non desta un particolare allarme sociale.
Il provvedimento relativo all’irrilevanza del fatto non verrà iscritto nel certificato penale.
Attraverso la messa alla prova invece l’imputato chiede la sospensione del processo al fine di svolgere lavori utili alla collettività per un periodo di tempo determinato dal Giudice.
In caso di esito positivo il Giudice dichiarerà l’estinzione del reato.
Anche in questo caso il relativo provvedimento non verrà iscritto nel certificato penale.

 

Perdono giudiziale e sospensione condizionale della pena [ torna al menu ]

Anche la sospensione condizionale della pena costituisce una causa estintiva del reato.
La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal Giudice se si tratta della prima condanna sempre che la pena non sia superiore a due anni.
Se il reato è commesso da un minore di diciotto anni il limite di pena è fissato in tre anni.
In tal caso l’esecuzione della pena rimane sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto (sono chiamati così i reati più gravi) e di due anni se la condanna è per contravvenzione (sono i reati meno gravi).
Se in questo periodo di tempo l’imputato non commetterà nuovi reati il reato sarà estinto.
Fatte queste premesse è ora necessario chiedersi quale istituto sia maggiormente conveniente per l’imputato maggiorenne.
Ad una attenta analisi il perdono giudiziale risulta preferibile, atteso che la sospensione condizionale della pena può essere revocata dal Giudice e produce i suoi effetti estintivi solo dopo cinque anni o due anni dalla condanna.

 

Perdono giudiziale e riabilitazione [ torna al menu ]

Come abbiamo visto in un altro articolo (clicca qui se ancora non lo hai letto) con la riabilitazione il condannato può ottenere l’estinzione delle pene accessorie degli effetti penali della condanna oltre ad ottenere la possibilità di neutralizzare il suo precedente penale.
Per i minorenni è previsto un istituto specifico denominato “riabilitazione speciale“, la quale produce sostanzialmente gli stessi effetti della normale riabilitazione, ma può essere chiesta dal minorenne solo al compimento dei diciotto anni e non ancora i venticinque anni.
Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale non è riportata nel certificato penale alcuna iscrizione relativa al minore (nemmeno quella relativa al perdono giudiziale che di norma permane nel certificato penale fino al compimento dei ventuno anni).
La riabilitazione speciale tuttavia, al pari di quella ordinaria, non consente di ottenere la sospensione condizionale della pena né un nuovo perdono giudiziale.

 

Perdono giudiziale: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto leggere nell’articolo, il perdono giudiziale (art 169 cpclicca qui per prenderne visione) può rappresentare un’opportunità nel caso di commissione di un reato da parte di un minorenne.
Dallo studio degli atti processuali risulterà chiaro se propendere per la definizione del processo usufruendo di questo istituto oppure se scegliere un’altra strada. In ogni caso non c’è dubbio che il primo passo da compiere sia quello di rivolgerti ad un Avvocato penalista al fine di predisporre sin da subito la linea difensiva.
Se hai un’indagine in corso o devi affrontare un processo e vuoi saperne di più sul perdono giudiziale, contattami.

Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami!

Lascia un commento