Certificato penale e fedina penale sono la stessa cosa?
Con tali espressioni si indica generalmente che una persona ha un problema con la Legge, ed in particolare con un precedente penale.
Ma cos’è e come si richiede il certificato penale?
Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio legale penale a Roma. In questo articolo ti parlerò del certificato penale, della differenza con il certificato dei carichi pendenti e di come fare richiesta per ottenerlo.
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I precedenti penali di un soggetto sono iscritti in uno specifico certificato, denominato certificato penale del casellario giudiziale (anche noto con il termine “fedina penale“) rilasciato a richiesta dell’interessato, di un suo delegato o di un altro ente. In ogni Procura della Repubblica (Roma, Milano ecc.) vi è infatti un Ufficio, l’ufficio del Casellario giudiziale, presso il quale è possibile fare la richiesta.
Ma scendiamo nel dettaglio.
- Certificato penale del casellario giudiziale
- Fedina penale
- Certificato penale richiesto dall’interessato
- Certificato penale a richiesta del datore di lavoro
- Certificato penale richiesto dalla Pubblica amministrazione
- Certificato penale acquisito dall’Autorità Giudiziaria
- Richiesta certificato penale
- Certificato penale per lavoro
- Precedenti penali e autocertificazione
- Precedenti penali e concorsi pubblici
- Visura del casellario giudiziale
- Certificato penale e carichi pendenti
- Certificato penale: conclusioni
Certificato penale del casellario giudiziale [ torna al menu ]
Il certificato penale del casellario giudiziale è un documento nel quale sono indicati i precedenti penali che riguardano un soggetto. In questo atto vengono quindi annotate le sentenze di condanna definitive (cioè non più soggette ad impugnazione) ricevute da un Tribunale penale.
Si deve ulteriormente precisare che il certificato penale contiene i precedenti penali relativi all’intero territorio nazionale.
Pertanto all’interno del documento sarà possibile rinvenire tanto una sentenza di condanna emessa dal Tribunale penale di Milano quanto una sentenza di condanna del Tribunale penale di Roma.
Come vedremo più avanti, la Legge, al fine di permettere un miglior reinserimento lavorativo e sociale, consente che alcuni precedenti non vengano riportati nel certificato.
La validità del certificato è fissata in sei mesi dalla data di rilascio.
Esistono quattro tipologie di certificato le quali possono essere richieste:
– dall’interessato;
– dal datore di lavoro;
– dalla Pubblica amministrazione;
– dall’autorità giudiziaria.
Fedina penale [ torna al menu ]
Se quanto appena detto è vero, se è vero cioè che il certificato penale contiene i precedenti penali relativi ad un soggetto, cos’è allora la fedina penale?
Non è altro che il modo più comune di chiamare il certificato penale. I due termini significano la stessa cosa.
Pertanto se qualcuno ti richiede la fedina penale non devi far altro che procurarti il certificato penale del casellario giudiziario.
A differenza della visura, che più avanti vedremo, il certificato penale:
– non è anonimo: sul certificato sono indicati i dati anagrafici dell’interessato;
– non è gratuito: per ottenere il certificato è necessario munirsi di specifiche marche da bollo;
– ha valore certificativo: può essere presentato in caso di richiesta da parte del datore di lavoro o di un altro soggetto.
Ma quali sono i tipi di certificato e quali sono i precedenti penali in essi contenuti?
Certificato penale richiesto dall’interessato [ torna al menu ]
Grazie alla Riforma Orlando (D. Lgs n. 122/2018) l’art 24 del del D.P.R. 313/2002 (T.U. sul casellario giudiziale) dispone che non vanno riportate le iscrizioni relative a:
– condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato;
– sentenze di condanna per le quali è stata ottenuta la sospensione condizionale della pena ed è stata dichiarata l’estinzione del reato e condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
– condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
– sentenze di patteggiamento quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
– condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
– provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale (tenuità del fatto);
– provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate o che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
– sentenze emesse dal giudice di pace e provvedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
– provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
– provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
– alle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
Certificato penale a richiesta del datore di lavoro [ torna al menu ]
Il certificato del casellario giudiziale deve essere richiesto dal datore di lavoro (art 25 bis del D.P.R. 313/2002) nel caso in cui quest’ultimo intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.
In questo certificato vengono riportate esclusivamente le condanne in materia di reati sessuali (clicca sulla parola per sapere cosa sono).
A tiolo di esempio si tratta di reati quali: prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico, adescamento di minorenni.
Certificato penale richiesto dalla Pubblica amministrazione [ torna al menu ]
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi ai sensi dell’art 28 del D.P.R. 313/2002 hanno invece diritto di ottenere il certificato selettivo, quando è necessario per l’esercizio delle loro funzioni.
Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell’amministrazione o del gestore.
Si tratta quindi di un certificato che contiene solo parzialmente i precedenti penali relativi ad un soggetto.
Va però precisato che la Pubblica Amministrazione può ottenere il certificato generale nel quale vengono riportate tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto.
Questo è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.
Ad ogni modo la P.A. non vedrà mai le seguenti iscrizioni (art 28, comma 7, del D.P.R. 313/2002):
– condanna irrogata con la pena sospesa per le quali hai ottenuto la successiva estinzione del reato ai sensi dell’art. 167, primo comma, cpp;
– sentenza che ti ha condannato per una contravvenzione penale punita con la sola ammenda;
– ordinanza che dispone la sospensione del procedimento penale e l’inizio della messa alla prova;
– sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
Certificato penale acquisito dall’Autorità Giudiziaria [ torna al menu ]
Anche l’Autorità Giudiziaria può acquisire agli atti il certificato penale relativo ad un soggetto.
Ciò avviene quando pende un processo al fine di conoscere la situazione giudiziaria dell’imputato.
Ai sensi dell’art 21 del D.P.R. 313/2002 per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale, del casellario giudiziale europeo e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.
Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.
In questo certificato a differenza dei precedenti, vengono riportate tutte le iscrizioni relative al soggetto interessato.
Richiesta certificato penale [ torna al menu ]
La richiesta per ottenere il certificato va rivolta all’Ufficio del casellario giudiziale, situato presso ogni Procura della Repubblica.
La richiesta può essere proposta da: l’interessato oppure un suo delegato, dalle Pubbliche Amministrazioni, dal datore di lavoro, dall’Autorità giudiziaria penale.
Per il rilascio del certificato è necessario compilare un apposito modulo e munirsi di una marca da bollo di importo pari ad € 3,92 per diritti di certificato, una marca da bollo di importo pari ad € 16,00 ed una marca da bollo di importo pari ad € 3,92 per i diritti di urgenza in caso di rilascio immediato del certificato.
Certificato penale per lavoro [ torna al menu ]
In occasione di un colloquio di lavoro, al fine di essere assunto, è possibile che il datore di lavoro ti chieda di esibire il certificato penale.
In alcuni casi la richiesta del datore di lavoro rappresenta un vero e proprio dovere. Si tratta dei casi in cui le mansioni lavorative comportano contatti diretti e regolari con minori.
Per quanto concerne i rapporti di lavoro che non implicano contatti con minori nessuna norma prevede che il datore di lavoro possa chiedere il certificato del casellario giudiziario e delle pendenze, anche se è il CCNL a poterlo prevedere.
Ad ogni modo la Corte di Cassazione ha recentemente ritenuto che sia legittima la possibilità per l’azienda, di richiedere il relativo certificato come condizione per la stipula del contratto di assunzione. (Cass. ord. n. 17167/2020).
Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
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Precedenti penale e autocertificazione [ torna al menu ]
Da qualche anno è altresì possibile, in sostituzione del certificato, dichiarare di avere precedenti penali compilando un’autocertificazione.
Se ti chiedono di presentare un’autocertificazione nella quale indicare eventuali precedenti penali, non dovrai fare altro che dire la verità. Dovrai cioè attestare di avere dei precedenti penali laddove tu abbia ricevuto una sentenza di condanna. Bada bene, i precedenti che devi dichiarare di avere sono tutti quelli che hai riportato eccetto quelli che ti ho elencato nel paragrafo relativo al certificato penale a richiesta dell’interessato.
La Legge infatti ti consente di non dichiarare (ai sensi dell’art. 28 T.U. casellario giudiziale*) quei precedenti penali che ai sensi dell’art 24 T.U. casellario giudiziale, non vanno menzionati nel certificato penale.
Ti evidenzio inoltre che mentre per quanto riguarda sentenze di patteggiamento e decreti penali non è necessario aver ottenuto l’estinzione del reato, per le condanne per le quali è stata concessa la sospensione condizionale della pena la Legge richiede che il reato sia stato dichiarato estinto.
Se invece il processo penale relativo ad un reato che hai commesso ancora non si è concluso, dovrai dichiarare, se richiesto, di avere carichi pendenti.
In ogni caso, ricordati che nell’autocertificazione dovrai dire la verità. In caso contrario commetteresti il reato di falso in atto pubblico.
* N.B. Sembrerebbe che il nuovo comma 2, lett. l), dell’art. 4 d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 oggi richieda espressamente, per i concorsi pubblici, la dichiarazione di tutte le condanne risultanti nel casellario giudiziale di cui all’art. 3 d.p.r. 313/2002 e cioè del casellario richiedibile dall’autorità a fini di giustizia.
Certificato penale e concorsi pubblici [ torna al menu ]
Generalmente per i concorsi pubblici valgono le regole viste nel paragrafo precedente in riferimento all’autocertificazione.
Pertanto se il bando ti chiede genericamente se hai riportato condanne penali, potrai evitare di dichiarare i precedenti visti nel paragrafo precedente.
Tuttavia la Pubblica Amministrazione, come visto, avrà comunque la possibilità (salvo alcune eccezioni) di vedere i tuoi precedenti.
Le cose cambiano laddove il bando di concorso dovesse chiedere di indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio, compresi inoltre i provvedimenti di amnistia, indulto condono o perdono giudiziale.
In tal caso dovrai indicare tutti i precedenti penali riportati, indipendentemente dalla loro inclusione nel certificato del casellario giudiziale.
Il punto di partenza pertanto ed anche il consiglio generale è quello leggere attentamente il bando di concorso, al fine di capire cosa dover dichiarare.
Visura del casellario giudiziale [ torna al menu ]
Diversa dal certificato in esame è la visura del casellario giudiziale. L’art 33 del predetto T.U. stabilisce che la persona o l’ente interessato può conoscere tutte le iscrizioni relative ad un soggetto.
Si tratta quindi di un documento nel quale vengono riportati tutti i precedenti penali, senza alcuna esclusione, compresi quelli non riportati nel certificato penale o fedina penale.
Vanno però effettuate alcune precisazioni. La visura è:
– anonima: al suo interno non è riportato il nome ed il cognome dell’interessato;
– gratuita: non sono infatti richieste marche da bollo;
– non ha alcun valore certificativo: non potrà quindi essere esibita al datore di lavoro in caso di richiesta.
Certificato penale e carichi pendenti [ torna al menu ]
Il certificato penale del casellario giudiziale è cosa ben diversa dal certificato dei carichi pendenti (clicca sulla parola per sapere cosa sono).
Con il certificato penale, come detto, è possibile avere contezza dei precedenti penali, ossia delle sentenze di condanna definitive (contro le quali cioè non è più possibile proporre alcun mezzo di impugnazione).
Con il certificato dei carichi pendenti è invece possibile prendere contezza dei processi penali in corso (dalla fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari fino alla sentenza di condanna definitiva).
Finché il processo non sarà terminato, quest’ultimo sarà pertanto visibile esclusivamente sul certificato dei carichi pendenti. Una volta concluso il processo, l’iscrizione, in caso di sentenza di condanna, si “trasferirà” sul certificato penale.
I due certificati hanno medesima validità (sei mesi), ma mentre nel certificato penale sono riportate le condanne penali relative a tutto il territorio nazionale, il certificato dei carichi pendenti contiene esclusivamente i processi in corso presso il Tribunale ove viene effettuata la richiesta.
Diversamente, se volessi sapere se sei indagato (se c’è un’indagine a tuo carico, non ancora un processo penale), dovrai presentare un’istanza ai sensi dell’art 335 cpp.
Con quest’atto, la Procura competente, ti comunica se sono in corso indagini a tuo carico.
Certificato penale: conclusioni [ torna al menu ]
Come hai potuto constatare, con l’espressione “certificato penale” (clicca qui per approfondire ulteriormente) anche detto “fedina penale” si intende quel documento nel quale vengono riportate tutte le condanne penali (precedenti penali) ricevute da una persona.
Tale certificato potrebbe esserti richiesto dal tuo futuro datore di lavoro prima di un’assunzione o durante un colloquio.
Il certificato potrebbe inoltre servirti per fini giudiziari o per altri motivi personali.
In questi casi puoi rivolgerti ad un Avvocato penalista il quale saprà senz’altro indicarti le modalità mediante le quali puoi richiederlo ed ottenerlo.
Se vuoi sapere come ottenere il certificato penale del casellario giudiziale, contattami.
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Dove posso chiedere il certificato penale
Scrivo dal Venezuela
Salve,
all’ufficio del casellario giudiziale personalmente o tramite un avvocato.
Cordialmente
Avv. Mattia Fontana
Buongiorno,
se per l’errata compilazione (involontaria) di un documento ho commesso un falso in atto pubblico (richiesta esenzione al pagamento di 49 euro) e il PM ha fatto richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, questa risulterebbe nel certificato richiesta dalla Pubblica Amministrazione in fase di concorso/assunzione per diventare insegnante di ruolo? Mi converrebbe oppormi alla richiesta di archiviazione per tenuità del fatto e andare a processo?
Grazie della sua disponibilità
Salve,
i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis non risultano visibili nel certificato penale a richiesta dell’interessato, la P.A. potrebbe però prenderne visione.
Se non ha possibilità di ottenere un’assoluzione non c’è molto altro da fare. Potrebbe valutare la messa alla prova.
Cordialmente
Avv. Mattia Fontana