Messa alla prova penale: cos’è e cosa prevede l’art 168 bis cp

La messa alla prova consente all’imputato di ottenere l’uscita immediata dal circuito penale ed altri notevoli benefici.
Ma in che cosa consiste la messa alla prova?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò della messa alla prova, un istituto previsto dall’art 168 bis cp nonché dall’art 464 bis cpp di quali sono i presupposti per richiederla e quando è possibile chiedere la sospensione del processo.

Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami!

Stai affrontando un processo penale, ti parlano della possibilità di usufruire della messa alla prova, ti chiedi se è la scelta giusta da compiere ma non sai cos’è e come funziona.
Sappi innanzitutto che si tratta di un procedimento speciale previsto dal nostro codice penale con il quale, al ricorrere di determinati presupposti, si possono ottenere importanti vantaggi.
Ma quando si può chiedere la messa alla prova? E in che cosa consiste?
Scopriamolo.

 
 

L’art 168 bis cp: sospensione del procedimento con messa alla prova [ torna al menu ]

È l’art 168 bis cp (clicca qui per prendere visione dell’articolo) a prevedere l’istituto della messa alla prova (M.A.P.).
Questo articolo prevede che nei procedimenti per reati puniti solamente con una pena pecuniaria oppure con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché nei casi di citazione diretta a giudizio, l’imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno.
La concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, non può essere concessa più di una volta e non si applica ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

 

Messa alla prova: minorenni [ torna al menu ]

La messa alla prova originariamente era un istituto previsto esclusivamente per i minorenni.
L’imputato che ha compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto infatti affronta un processo penale differente rispetto a quello dinanzi al Tribunale ordinario.
Si tratta di un processo caratterizzato da regole simili ma con alcune peculiarità in ragione della minore età dell’imputato che si svolge di fronte ad un apposito Tribunale: il Tribunale per i minorenni.
L’art 28 del D.P.R. 448/1988 (codice del processo penale minorile) prevede la possibilità per l’imputato minorenne di chiedere la sospensione del processo per messa alla prova.
Rispetto agli adulti i minorenni possono chiedere la M.A.P. indipendentemente dal reato contestato e dalla pena prevista.
Il codice si limita a disporre che il processo sia sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno.
Con il provvedimento di sospensione in ogni caso il Giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

 

Messa alla prova: adulti [ torna al menu ]

Attesa l’efficace funzione riparativa e risocializzante che l’istituto in esame aveva svolto nel processo minorile, il legislatore ha deciso di ampliarne l’ambito di applicabilità estendendola anche al processo dedicato agli adulti.
La L. n. 67/2014 ha introdotto nel codice penale il predetto art 168 bis e gli artt 464 bis e successivi nel codice di procedura penale che hanno congiuntamente disciplinato la M.A.P.
A differenza dei minori tuttavia il legislatore ha stabilito alcuni limiti di applicabilità dell’istituto.
Il maggiorenne non può infatti accedere alla M.A.P. se ha commesso un reato punito con una pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni.
La motivazione di tale scelta è rinvenibile nella differente funzione del processo minorile (in cui si tenta a tutti i costi di recuperare il minore) dal processo per adulti nel quale si richiede un maggior rigore tenendo in ogni caso a mente la funzione rieducativa della pena.

 

Quando si può chiedere la messa alla prova? [ torna al menu ]

La Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, è a tutti gli effetti un procedimento speciale, al pari del rito abbreviato o del patteggiamento.
Il processo non seguirà dunque il rito ordinario, non verranno ascoltati testimoni e non verranno acquisite prove, ma ci sarà un iter diverso che a breve vedremo.
Il tuo Avvocato, munito di procura speciale, potrà avanzare la richiesta prima delle conclusioni in Udienza preliminare (per i reati in cui è prevista) oppure prima delle conclusioni in udienza predibattimentale e anche durante le indagini preliminari.
In quest’ultimo caso il Giudice trasmetterà gli atti al Pubblico Ministero affinché questo esprima il consenso o il dissenso alla sospensione del processo entro un termine di cinque giorni.
In caso di dissenso la richiesta può in ogni caso essere rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
La messa alla prova può inoltre essere richiesta sia in caso di giudizio direttissimo che in caso di procedimento per decreto e giudizio immediato.

 

Messa alla prova: presupposti i requisiti [ torna al menu ]

Per usufruire della messa alla prova devono ricorrere alcuni presupposti e/o requisiti.
Innanzitutto:
1. può essere chiesta solo per determinati reati (non particolarmente gravi). Ci si riferisce a quei reati puniti con la sola pena pecuniaria e/o con pena detentiva non superiore a quattro anni.
2. deve essere stato risarcito il danno alla persona offesa.
Se ricorrono queste condizioni, il tuo Avvocato, potrà presentare un’istanza con la quale chiedere la sospensione del processo.
A questa istanza va allegato un programma di trattamento che dovrà essere redatto da un assistente sociale.
Durante il periodo di sospensione del processo dovrai attenerti scrupolosamente alle prescrizioni in esso contenute, pena la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento.
La sospensione del processo con messa alla prova inoltre non può essere richiesta dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non può essere richiesta per più di una volta.
Questo vuol dire che nel caso in cui dovessi compiere un altro reato non potrai più utilizzare questo rito.

 

Messa alla prova: uepe [ torna al menu ]

Come abbiamo visto all’istanza va allegato un programma di trattamento.
Ruolo decisivo in tal senso viene svolto dall’UEPE (acronimo di Ufficio esecuzione penale esterna).
Si tratta di un organo periferico del Ministero della Giustizia alle cui dipendenze vi sono assistenti sociali incaricati di elaborare il suddetto programma al quale l’imputato dovrà scrupolosamente attenersi al fine di ottenere un esito positivo.
Tale programma dovrà specificare al suo interno le modalità di coinvolgimento dell’imputato, le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume (tra cui il risarcimento del danno e le condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa).
Verrà infine individuata la struttura presso la quale l’imputato dovrà concretamente svolgere i lavori di pubblica utilità per il tempo stabilito dal Giudice.

 

Messa alla prova: risarcimento danno [ torna al menu ]

È stato già evidenziato che tra i requisiti richiesti per accedere all’istituto in oggetto vi è quello di aver risarcito il danno alla persona offesa.
Ovviamente vi sono dei casi nei quali non esiste una persona offesa. In tal caso è possibile che il Giudice chieda di fare un’offerta a specifici fondi (ad es. per la guida in stato di ebbrezza il fondo vittime stradali).
Se la vittima del reato è d’accordo il risarcimento del danno può anche essere rateizzato per non gravare in modo eccessivo sull’imputato.
Ma che succede nel caso in cui la persona offesa non accetti il risarcimento?
È sempre il Giudice a dover valutare la condotta dell’imputato anche sulla scorta dell’art 133 cp e a decidere se accogliere o meno la richiesta.
Nel caso in cui la richiesta fosse accolta senza alcun risarcimento, la persona offesa potrà agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno.

messa alla prova

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Messa alla prova: durata e svolgimento [ torna al menu ]

Se l’istanza viene presentata nei termini di legge e sussistono i requisiti richiesti il Giudice ammette l’imputato alla prova e sospende il processo.
La durata della sospensione è stabilita dall’Organo Giudicante il quale, nella relativa Ordinanza, stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti.
Il termine può essere prorogato su istanza dell’imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi.
Ad ogni modo il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
Si ricorda infine che la M.A.P. consiste nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Si tratta di una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, in favore della collettività.

 

Messa alla prova: controlli [ torna al menu ]

Durante la sospensione del processo dovrai svolgere la prova per il periodo di tempo stabilito dal Giudice.
È possibile che la struttura dove dovrai svolgere i lavori di pubblica utilità predisponga un documento nel quale registrare le tue presenze inclusi gli orari di entrata e di uscita.
Sul rispetto delle prescrizioni imposte vigilerà anche l’assistente sociale che ha elaborato il programma, il quale si interfaccerà continuamente con il responsabile della struttura.
Inoltre il Giudice conserverà ampi margini di discrezionalità circa la valutazione dello svolgimento e dell’esito della prova tanto che lo stesso potrà disporre anche d’ufficio, nel caso in cui vengano meno i presupposti, la revoca dell’ordinanza di sospensione.
In questo caso il procedimento riprenderà il suo corso dal momento in cui era rimasto e cesserà l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

 

Messa alla prova: estinzione del reato [ torna al menu ]

Dopo aver capito cos’è la messa alla prova va però chiarito quali sono gli effetti di questa scelta.
Al termine della prova l’assistente sociale invierà all’Autorità Giudiziaria una relazione finale. Se la relazione avrà esito positivo il Giudice dichiarerà l’estinzione del reato.
Come a breve vedremo, ciò può essere particolarmente consigliato nel caso in cui si voglia tenere “pulita” la fedina penale.
L’estinzione del reato tuttavia non pregiudicherà l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (ad es. la sospensione o la revoca della patente per la guida in stato di ebbrezza).

 

Messa alla prova e casellario giudiziale [ torna al menu ]

Avrai ormai capito che l’esito positivo della messa alla prova consente al Giudice di dichiarare l’avvenuta estinzione del reato.
Questo vuol dire che se hai svolto la prova per il periodo di tempo stabilito dal Giudice attenendoti alla prescrizione impartite nel programma non sarai più chiamato a rispondere di quel determinato reato.
È allora necessario fare un ulteriore passo per chiedersi se la sentenza che dichiara estinto il reato possa costituire un precedente penale e se la stessa possa essere iscritta nella “fedina penale“.
Si tratta di un altro enorme beneficio che questo istituto concede.
L’art 24 del del D.P.R. 313/2002 (T.U. sul casellario giudiziale) infatti, dispone che nella fedina penale (denominata più correttamente certificato penale) non vadano riportate, tra le altre, le iscrizioni relative a:
– provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
– sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
Ciò significa che dal momento in cui il processo verrà sospeso al fine di consentire lo svolgimento della prova, fino all’esito positivo della stessa, la fedina penale risulterà pulita.

 

Messa alla prova: riforma Cartabia [ torna al menu ]

Data l’importanza che l’istituto in oggetto ha assunto con il passare degli anni, una recente riforma (la riforma Cartabia) ne ha ampliato le modalità e le ipotesi di applicabilità.
Innanzitutto la sospensione del procedimento con messa alla prova potrà essere proposta anche dal Pubblico Ministero a seguito della chiusura delle indagini preliminari con la possibilità per l’indagato di accettare il rito nel termine di venti giorni.
Novità ancora più incisiva è rappresentata dalla possibilità di richiedere la sospensione del processo per messa alla prova per tutti i reati indicati dall’art 550 cpp (ossia nei casi di citazione diretta a giudizio).

 

Messa alla prova: conclusioni [ torna al menu ]

Come abbiamo visto la sospensione del processo con messa alla prova può portare a benefici evidenti tra cui l’estinzione del reato.
Non sempre affrontare il processo penale con un rito ordinario infatti è la scelta migliore. Vi sono dei casi in cui scegliere la messa alla prova può risultare davvero conveniente.
Se l’imputato è giovane e se si ritiene che si asterrà dal commettere altri reati, l’istituto in esame può rappresentare una importante opportunità.
La prima cosa da fare se stai affrontando un processo penale è quella di rivolgerti ad un Avvocato penalista con il quale valutare tutte le possibile alternative al fine di scegliere la soluzione migliore per la tua vicenda giudiziaria.
Se devi affrontare un processo penale e vuoi sapere se puoi accedere alla messa alla prova non esitare a contattarmi.

Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami!

Questo articolo ha 8 commenti

  1. Abdel Hamid

    bravissimo avvocato ,da vero è stato utile il suo articolo … Avvocato Abdel Wahab Abdel Hamid Omar foro Torino e abilitato pure in Egitto

  2. Angelo

    Buonasera,
    ho un dubbio sulla differenza tra la richiesta di estinzione del reato per patteggiamento e l’estinzione del reato a fronte di una Messa Alla Prova con esito positivo (nel primo caso va richiesta dall’avvocato, nella seconda viene dichiarata dal giudice, questo mi è abbastanza chiaro). Tra i due vi sono differenze circa il casellario giudiziale, vi sarà traccia del reato (di contravvenzione) in caso di patteggiamento?

  3. Giusy Maira

    Buongiorno,
    quanto influenza il diverso regime di procedibilita’ di un reato sulla richiesta del rito?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      la scelta del rito va valutata in base agli atti processuali non in base alla procedibilità. Certo è che se la procedibilità è a querela di parte si può tentare di trovare un accordo con la persona offesa.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

  4. Maria Cataldo

    Salve,
    Mi sorge un dubbio: dal momento che il giudice rende ammissibile la messa alla prova, anche i carichi pendenti risultano sospesi, oppure quelli rimangono sino alla fine della prova con esito positivo e si eliminano con l’estinzione del reato? In buona sostanza, in attesa di cominciare il servizio di messa alla prova, se si dovesse fare qualunque domanda (es. Insegnamento) nel quale si chiede se ci sono carichi pendenti, è possibile mettere “nessuno “?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      se la messa alla prova viene chiesta durante il processo penale il carico pendente risulta. Faccia un certificato per estrema sicurezza.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

Lascia un commento