Ingiuria: l’art 594 cp e la sanzione prevista

ingiuria

L’ingiuria è considerata dal nostro ordinamento un illecito civile. Un fatto cioè per il quale è possibile chiedere un risarcimento del danno, ma non più un reato.
Ma che cosa si intende per ingiuria?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò dell’ingiuria, di cosa prevedeva l’art 594 cp, oggi abrogato, e di quali sono le conseguenze a cui si va incontro nel caso di ingiuria, nonostante la depenalizzazione di questo reato.

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Il reato di ingiuria apparteneva alla categoria dei reati contro la persona ed in particolare dei delitti contro l’onore. Il bene giuridico tutelato dall’art 594 cp era appunto l’onore, inteso come insieme delle qualità morali della persona offesa.
Poste tali premesse è necessario porsi una domanda: attualmente che cosa si rischia per ingiuria?

 
 

Ingiuria: significato [ torna al menu ]

Come già anticipato, l’ingiuria non è più considerata dalla Legge un reato.
Con tale termine si indica un comportamento offensivo al decoro ed all’onore di una persona presente. Il reato veniva posto in essere non necessariamente attraverso frasi offensive ma anche attraverso comportamenti che manifestassero la precisa intenzione di offendere l’altrui persona.
Esempi di ingiurie potevano essere un gestaccio o uno sputo.

 

L’art 594 cp [ torna al menu ]

L’art 594 cp prevedeva che chiunque offendeva l’onore o il decoro di una persona presente veniva punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro. La stessa pena veniva applicata a chi offendeva un’altra persona tramite comunicazione telefonica o telegrafica oppure con scritti o con disegni.
Se invece l’offesa consisteva nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena prevista era maggiore ed in particolare veniva applicata la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 1.032 euro. In questo caso si parlava di ingiuria aggravata.

 

Ingiuria e diffamazione [ torna al menu ]

Quando l’ingiuria era ancora considerata un reato, veniva spesso confusa con un altro reato contro la persona ed in particolare contro l’onore: la diffamazione (se vuoi saperne di più clicca sulla parola).
Questo reato si ha quando, comunicando con più persone, viene offesa la reputazione di un’altra persona.
La differenza tra i due reati è la seguente: l’ingiuria è rivolta direttamente alla persona offesa, in sua presenza. La diffamazione invece consiste nell’offesa alla reputazione altrui, comunicando con più persone ed in assenza della persona offesa.
Come più volte evidenziato, in ogni caso, attualmente in Italia solo la diffamazione è considerata un reato.

 

Ingiuria e calunnia [ torna al menu ]

Altra possibilità di confusione veniva ingenerata dal confronto con un altro reato previsto dal codice penale: la calunnia (clicca per sapere cos’è).
La calunnia non consiste nell’offesa al decoro o all’onore di una persona presente, bensì nell’incolpare un’altra persona di aver commesso un reato, pur sapendola innocente.
Tale reato richiede inoltre la piena consapevolezza dell’innocenza dell’altra persona, oltre a richiedere che l’accusa contenuta ad esempio in un atto di querela, sia indirizzata direttamente all’autorità giudiziaria.

 

Depenalizzazione ingiuria [ torna al menu ]

Il D.Lgs. n. 7/2016 ha compiuto una profonda opera di depenalizzazione. Con questo termine si intende l’intervento legislativo con il quale determinati fatti costituenti reato cessano di essere considerati tali. Trattandosi di un illecito civile, la vittima potrà agire intentando una causa per chiedere il risarcimento del danno.
Il suddetto decreto ha inoltre previsto l’applicazione di una sanzione pecuniaria civile (chiamiamola multa per comodità) che può andare da 100 euro a 8.000 euro da devolvere alla cassa delle ammende. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato oppure se il fatto è commesso in presenza di più persone la sanzione va da 200 euro a 12.000 euro.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Querela per ingiuria [ torna al menu ]

Appurato che l’ingiuria non costituisce più reato, ad oggi non è più possibile chiederne la punizione con una querela.
Attraverso quest’atto infatti, la persona offesa può portare a conoscenza delle forze dell’ordine dell’esistenza di un reato e chiedere la punizione del colpevole.
Come precisato tuttavia, deve trattarsi di un reato. Nell’ipotesi in cui qualcuno ti avesse ingiuriato quindi, potrai chiedere in sede civilistica un risarcimento del danno ma non potrai chiedere la punizione del colpevole tramite un procedimento penale.

 

Ingiuria: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto leggere, dopo la depenalizzazione e l’abrogazione dell’art 594 cp (clicca qui per prenderne visione), l’ingiuria non è più considerata dall’ordinamento un reato.
Questo non significa che puoi sentirti libero di insultare un’altra persona senza subirne le conseguenze. Tale comportamento infatti costituisce pur sempre un illecito civile.
La persona offesa, non potrà più sporgere una querela ma potrà chiedere un risarcimento del danno di fronte al Giudice civile. Il Giudice potrà inoltre applicare una sanzione pecuniaria civile.
Se hai ingiuriato una persona o sei vittima di ingiuria, oppure hai commesso un reato contro la persona contattami.

Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati contro la persona.

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Questo articolo ha 2 commenti

  1. Katerina

    Spett.le Studio legale, mi è arrivata una cartella esattoriale per una sentenza pronunciata nel 2012 per reato di ingiuria previsto dall’art 594.
    Nonostante sia stata abrogata devo pagare ugualmente la multa?

    1. Avv. Mattia Fontana

      Salve,
      il mio Studio si occupa esclusivamente di diritto penale. Per questioni inerenti al diritto tributario le consiglio di rivolgersi ad un Avvocato esperto in quel ramo del diritto.
      Cordialmente
      Avv. Mattia Fontana

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