Omicidio stradale: l’art 589 bis cp e la pena

omicidio stradale

L’omicidio stradale, è un reato di recente introduzione previsto dall’art 589 bis cp.
Ma quando si parla di omicidio stradale?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di omicidio stradale previsto dall’art 589 bis cp, della legge che ha introdotto questo reato, della pena prevista e delle differenze con l’omicidio colposo.

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Il reato di omicidio stradale appartiene alla categoria dei reati contro la persona ed in particolare alla categoria dei reati stradali.
Bene giuridico tutelato dalla norma è la vita e l’incolumità individuale.
All’interno dell’articolo oltre ad esaminare il reato di cui all’art 589 bis e ad esaminare le differenze con il reato di omicidio colposo, cercheremo di dare risposta alla seguente domanda: cosa si rischia con l’omicidio stradale?
Scopriamolo.

 
 

Omicidio colposo: l’art 589 cp [ torna al menu ]

Prima di analizzare la nuova fattispecie di omicidio stradale prevista dall’art 589 bis cp, è doveroso fare una breve premessa sull’omicidio colposo.
Tale reato è previsto dall’art 589 cp.
L’art 589 cp stabilisce che chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Precedentemente alla L. n. 41/2016, che ha introdotto la fattispecie di omicidio stradale, la morte di una persona provocata violando la disciplina prevista dal codice della strada rientrava sotto la fattispecie di omicidio colposo aggravato.
Il comma 2 dell’art 589 infatti, prevedeva la pena della reclusione da due a sette anni quando il fatto fosse commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Lo stesso articolo prevedeva al quarto comma, ora abrogato, la pena della reclusione da tre a dieci anni (oggi è prevista una pena più severa) se il soggetto provocava la morte in violazione delle norme contenute nel codice della strada ed era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti oppure in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

 

Legge omicidio stradale [ torna al menu ]

La L. n. 41/2016 ha introdotto la nuova fattispecie di omicidio stradale prevista dall’art 589 bis cp.
Mediante l’introduzione di questa nuova fattispecie, il Legislatore ha voluto porre un freno alle morti stradali.
In particolare la Legge è intervenuta introducendo una nuova fattispecie, inasprendo le pene previste nel caso in cui ricorrano specifiche circostanze aggravanti e prevedendo pene accessorie. La pena risulta infatti maggiore se il conducente di un veicolo si trovi sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti o se abbia commesso le specifiche manovre descritte dalla norma.

 

Reato di omicidio stradale [ torna al menu ]

La nuova fattispecie prevista dall’art 589 bis cp punisce chi cagiona per colpa la morte di un uomo. Più nello specifico, si parla di omicidio stradale quando la morte si verifica se:
1. c’è stata una violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
2. il conducente è in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
3. il conducente è in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l oppure abbia posto in essere le specifiche condotte descritte dalla norma. In particolare: eccesso di velocità pari o superiore al doppio rispetto alla velocità consentita e comunque non inferiore a 70 km/h in centro urbano e superiore di 50 km/h rispetto al limite su strade extraurbane. Attraversamento di un’intersezione con il semaforo rosso o guida contromano. Manovra di inversione di marcia in corrispondenza di intersezioni, curve dossi, o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

 

Omicidio colposo stradale [ torna al menu ]

Specificate le condotte che possono essere tenute dal conducente al fine di configurare il reato di omicidio stradale va ora fatto un ulteriore passaggio.
Leggendo attentamente la norma di cui all’art 589 bis cp, è possibile notare che la morte stradale è causata dal conducente per colpa.
Oggi infatti, pur essendo un’autonoma fattispecie, l’omicidio stradale è considerato come una particolare fattispecie di omicidio colposo.
Questo vuol dire che la morte dell’uomo non è voluta, ma è provocata a seguito di un comportamento caratterizzato da imprudenza, imperizia, negligenza o in violazione di specifiche regole cautelari. Ciò è tanto vero che nel caso in cui il conducente si rappresenti e voglia cagionare la morte di un uomo e l’automobile costituisce solo il mezzo per realizzare il proprio intento, si applicheranno le norme previste in caso di omicidio doloso (art 575 cp).

 

Omicidio stradale: pena [ torna al menu ]

Poste tali premesse va ora data risposta alla domanda che più incuriosisce il lettore: qual è la pena per omicidio stradale?
È doveroso tenere a mente le distinzioni effettuate nel precedente paragrafo.
1. La pena prevista per il caso in cui si cagioni la morte di un uomo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è quella della reclusione da due a sette anni. Si tratta sostanzialmente dell’ipotesi base posto che non è presente alcuna circostanza aggravante.
2. Nel caso in cui invece si provochi la morte di un uomo ed il conducente sia in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la pena è la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica anche in caso di tasso alcolemico minore, al conducente che esercita attività di trasporto di cose o persone o di particolari categorie di veicoli.
3. Nel caso in cui si provochi la morte di un uomo ed il conducente sia in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l oppure vengano poste in essere le specifiche condotte predette, la pena è la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena sarà inoltre aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, oppure nel caso in cui il veicolo sia di proprietà del conducente e sia sprovvisto di assicurazione.
La pena è altresì aumentata se dal fatto deriva la morte di più persone oppure la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone.

 

Pene accessorie [ torna al menu ]

L’art 222 del Codice della Strada, al quarto periodo del secondo comma dispone che alla condanna o al patteggiamento per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali consegue la revoca della patente di guida.
Con sentenza n. 88/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l‘illegittimità costituzionale di questa previsione. Secondo la Corte infatti, la revoca non deve essere disposta automaticamente, ma il Giudice può disporre la sospensione della patente, in luogo della revoca, se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’art 589 bis cp.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
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Omicidio stradale: prescrizione [ torna al menu ]

Per quanto concerne la prescrizione è opportuno effettuare una piccola premessa.
La prescrizione è una causa estintiva del reato che si verifica nei casi in cui non si sia ancora stata emessa una sentenza definitiva nei confronti dell’imputato entro un dato termine temporale individuato dalla Legge.
Il termine è pari (in assenza di atti interruttivi) alla pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Il reato di cui all’art 589 bis prevede, in assenza di circostanze aggravanti, la pena della reclusione, nel massimo, di sette anni.
Si precisa inoltre che per il reato di omicidio stradale, l’art 157 cp prevede il raddoppio dei termini di prescrizione.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte è possibile affermare che il termine di prescrizione del reato di omicidio stradale è pari a quattordici anni. Il termine di prescrizione sarà più alto nelle ipotesi aggravate previste dall’art 589 bis cp. In particolare sarà pari a venti anni per le condotte previste dall’ipotesi n. 2 e a ventiquattro anni per quelle previste dall’ipotesi n. 3.

 

Omicidio stradale: alcol [ torna al menu ]

Guidare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è una condotta che configura già di per sé un reato. Si tratta delle ipotesi previste dagli articoli 186 e 187 del codice della strada (se vuoi approfondire clicca qui: guida in stato di ebbrezza: cosa si rischia?).
Nel caso in cui però, si guidi un veicolo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droga e si cagioni la morte di un uomo le cose cambiano.
Come visto, se il conducente di un veicolo si trova sotto l’effetto di droga o alcol e provoca la morte di un uomo, la pena prevista è la reclusione da otto a dodici anni.
Si tratta di una pena molto severa, stabilita dal Legislatore per mettere un freno alle innumerevoli morti stradali provocate dall’alcol e dagli stupefacenti.

 

Omicidio stradale: assoluzione [ torna al menu ]

Ottenere una sentenza di assoluzione per il reato di omicidio stradale può rivelarsi impresa ardua.
In alcuni casi può essere conveniente seguire la strada del rito ordinario, soprattutto quando si ritiene sia utile ascoltare eventuali testimoni. Alle volte è invece possibile che il difensore suggerisca un rito speciale come il giudizio abbreviato oppure il patteggiamento.
Ad ogni modo al fine di ottenere una sentenza di assoluzione è necessario analizzare tutte le circostanze relative al fatto di reato. Lo stato dei luoghi, il comportamento della vittima, gli agenti atmosferici, la presenza di testimoni, sono elementi fondamentali per capire se vi sono speranze di arrivare ad una pronuncia di assoluzione.
Se ad esempio l’omicidio è avvenuto di notte mentre pioveva, con condizioni pessime di visibilità e la vittima ha tenuto un comportamento improvviso ed imprevedibile (ad es. ha attraversato fuori dalle strisce pedonali improvvisamente o con il semaforo rosso) vi è margine per tentare di ottenere una sentenza che scagioni l’imputato.
Il difensore nell’analizzare tali circostanze potrà inoltre farsi coadiuvare da un consulente tecnico che dovrà tentare di individuare concretamente quali siano state le cause del sinistro.

 

Patteggiamento omicidio stradale [ torna al menu ]

Il patteggiamento (clicca sulla parola se vuoi saperne di più) è un accordo tra Pubblico Ministero e difensore dell’imputato sulla pena da applicare.
Procedere con il rito ordinario oppure con un rito speciale è una scelta che va effettuata prestando la massima attenzione e mettendo sul piatto della bilancia tutti i pro ed i contro.
Patteggiare in alcuni casi può risultare particolarmente conveniente per l’imputato. Si pensi al caso in cui non vi sia alcun margine per ottenere una pronuncia di assoluzione e si ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Il patteggiamento alla pari degli altri riti speciali costituisce una delle strade alternative da percorrere oltre al rito ordinario, ed è una scelta che Avvocato e imputato devono totalmente condividere.
Con il patteggiamento l’imputato può ottenere una serie di benefici, per i quali si rimanda all’apposita sezione.
Inoltre nel caso in cui il Giudice applichi la pena accessoria della sospensione della patente, il patteggiamento ne comporta la riduzione fino ad un terzo.

 

Omicidio stradale: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto vedere, l’omicidio stradale (art 589 bis cpclicca qui per prenderne visione)è un reato posto a tutela della vita e dell’incolumità individuale.
Pur trattandosi di un omicidio e quindi di un reato grave, è un reato che chiunque può commettere se si è particolarmente sfortunati.
Sia nel caso in cui tu sia indagato per la commissione di questo reato, sia nel caso in cui tu sia una persona danneggiata (ad es. un parente della vittima), è fondamentale che tu ti rivolga al più presto ad un Avvocato penalista che ti indichi la linea difensiva più efficace in vista del processo.
Se hai un’indagine in corso o devi affrontare un processo per aver commesso il reato di omicidio stradale o un altro reato stradale oppure ne sei vittima, contattami.

Per ulteriori approfondimenti visita l’apposita sezione del sito dedicata ai reati stradali.

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