Precedenti penali: cosa sono e cosa comportano

precedenti penali

Avere precedenti penali può comportare numerose problematiche causando un difficile reinserimento nella società.
Ma cos’è un precedente penale?
Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò di cosa significa avere precedenti penali, di cos’è un certificato penale, di cosa sono i precedenti di polizia oltre a darti qualche prezioso suggerimento.

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I precedenti penali possono essere di ostacolo per il raggiungimento di obiettivi personali quali il superamento di un concorso pubblico, il rilascio del titolo abilitativo alla guida, il passaporto e altro ancora.
All’interno dell’articolo proveremo inoltre a rispondere ad alcune domande tra le quali: come vedere se ho pendenze penali? E cosa sono i precedenti di polizia?

 
 

Precedenti penali: significato [ torna al menu ]

L’espressione “precedenti penali” identifica le sentenze di condanna definitive riguardanti un soggetto.
Il processo penale infatti può avere un duplice esito: l’imputato può essere assolto oppure condannato.
Nel secondo caso il Giudice pronuncerà una sentenza di condanna e terminerà il primo grado di giudizio.
Questa sentenza potrà essere appellata e contro la sentenza emanata dalla Corte d’Appello potrà essere proposto ricorso per Cassazione.
La sentenza diviene pertanto definitiva quando contro la stessa non è più possibile proporre alcuna impugnazione o si decide di non presentarla.
Queste sentenze costituiscono precedenti penali i quali vengono annotati nel certificato penale, meglio noto con il termine “fedina penale”.
Come vedremo a breve non tutti i precedenti penali compaiono nel certificato penale, diversamente da quanto avviene per la visura.

 

Certificato penale [ torna al menu ]

Il certificato penale del casellario giudiziale (o fedina penale) è un atto nel quale sono indicati i precedenti penali che riguardano un soggetto.
Esistono più tipologie di certificato, a seconda di chi è il soggetto richiedente.
Fondamentalmente è possibile distinguere il certificato richiesto da: l’interessato; il datore di lavoro; la Pubblica amministrazione e l’Autorità Giudiziaria.
Tranne il caso del certificato richiesto dall’Autorità Giudiziaria nel quale vengono riportati tutti i precedenti relativi ad un soggetto, la Legge dispone (art 24 T.U. sul casellario giudiziale) che alcuni precedenti non vengano iscritti negli altri certificati.
Ciò al fine di permettere al condannato un veloce e migliore reinserimento sociale.
Per sapere quali sono i precedenti che non vengono iscritti nel certificato clicca qui.

 

Autocertificazione precedenti penali [ torna al menu ]

È possibile che alcuni soggetti in luogo del certificato possano chiedere di compilare un’autocertificazione nella quale dovrai dichiarare se hai precedenti penali.
Se hai ricevuto sentenze di condanna definitive, nell’autocertificazione dovrai dichiarare di avere precedenti penali. Se non lo farai commetterai il reato di falso in atto pubblico.
La Legge tuttavia ti consente di non dichiarare quei precedenti penali che ai sensi dell’art 24 T.U. casellario giudiziale, non vanno menzionati nel certificato penale.

 

Visura del casellario giudiziale [ torna al menu ]

Diversa dal certificato penale è la visura del casellario giudiziale
La visura a differenza del certificato penale consente di conoscere tutte le iscrizioni relative ad un soggetto.
In questo documento vengono pertanto riportati tutti i precedenti penali, senza alcuna esclusione, compresi quelli non riportati nel certificato penale o fedina penale.

 

Precedenti penali e di polizia [ torna al menu ]

Diversi dai precedenti penali sono i cd. precedenti di polizia.
Ma cosa sono i precedenti di polizia? Vengono annotati nel certificato penale?
Tutti i dati che la polizia acquisisce durante la propria attività finiscono nel centro elaborazione dati (cosiddetto C.E.D.).
Il centro elaborazione dati è un database in cui le autorità fanno confluire tutte le informazioni raccolte nello svolgimento di indagini o durante i controlli di routine.
Tutte le notizie “negative” riguardanti un soggetto (le sanzioni amministrative, le denunce, ecc.) rappresentano precedenti di polizia.
I precedenti di polizia sono consultabili solo dalle forze dell’ordine e non vengono annotati nel certificato penale (non sono precedenti penali).
Diverso dal C.E.D. è lo S.D.I.
Le informazioni infatti vengono trasmesse al C.E.D. tramite un sistema di indagine (S.D.I.) che non si basa su schedari ma sulla memorizzazione dell’evento che poi verrà trasmesso al C.E.D. e degli altri dati collegati.

 

Carichi pendenti [ torna al menu ]

Significato ulteriormente diverso va attribuito all’espressione “carichi pendenti”.
I carichi pendenti sono i processi penali ancora in corso.
Come abbiamo già detto il precedente penale si ha quando la sentenza di condanna diviene definitiva, cioè quando la stessa non è più soggetta ad impugnazione.
Solo in questo momento il processo termina definitivamente. Ciò vuol dire che finché non viene pronunciata una sentenza non più soggetta ad impugnazione il processo penale è ancora in corso ed è appunto un carico pendente.
Con la sentenza definitiva pertanto non si avrà più un carico pendente ma un precedente penale.
Diversamente dai precedenti penali i carichi pendenti non vengono annotati nel certificato penale ma nel certificato dei carichi pendenti.

 

Precedenti penali e reddito di cittadinanza [ torna al menu ]

Il reddito di cittadinanza è una misura introdotta dal D.L. n. 4/2019 convertito dalla Legge n. 26/2019 ed è una misura di sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.
Per richiedere tale misura è necessario possedere alcuni requisiti specificamente richiesti dalla Legge.
Ma possono i precedenti penali ostacolare l’erogazione del reddito di cittadinanza pur possedendo i requisiti che la Legge richiede?
La risposta a tale quesito è affermativa, infatti recentemente la L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha disposto che la condanna definitiva per alcuni reati ostacola l’ottenimento della misura e comporta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva oltre alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Tra i reati ostativi vi sono: reati di stampo terroristico; strage; associazione a delinquere di stampo mafioso; truffa aggravata ai danni dello Stato; scambio elettorale politico-mafioso.
Ma anche: la prostituzione minorile, la tratta di persone, il furto in abitazione e il furto con strappo, la rapina, l’estorsione, l’usura, la ricettazione, il riciclaggio, l’impiego di denaro o beni di provenienza illecita, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale o ingresso di minori da impiegare in attività illecite o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato. 

 

Precedenti penali: concorsi pubblici [ torna al menu ]

I precedenti penali precludono l’accesso ai concorsi pubblici?
La risposta a questa domanda dipende essenzialmente dalla tipologia del concorso che il candidato si troverà ad affrontare.
Nel bando relativo al concorso da sostenere saranno indicati i requisiti richiesti per poter partecipare, così potrai capire se i precedenti penali costituiscono un ostacolo.
Se ti viene chiesto di dichiarare se hai precedenti penali o carichi pendenti devi dire la verità. Se hai riportato condanne penali definitive o hai procedimenti penali in corso la risposta dovrà essere affermativa.
In alcuni casi pur avendo riportato una condanna penale definitiva è possibile superare l’ostacolo attraverso l’istituto della riabilitazione.
Alcuni bandi di concorso invece sono particolarmente severi e chi ha precedenti penali o carichi pendenti è totalmente escluso. Si tratta ad esempio del concorso in Magistratura o nelle Forze Armate.
Il consiglio in ogni caso è sempre quello di leggere attentamente i bandi al fine di comprendere a pieno quali siano i requisiti richiesti e se avere precedenti penali può essere di ostacolo alla partecipazione del concorso.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
Se necessiti di un Avvocato esperto in diritto penale a Roma contattami per una consulenza.

 

Precedenti penali: patente [ torna al menu ]

I precedenti penali possono portare problemi anche a chi deve sostenere l’esame per ottenere la patente di guida.
L’art 120 del Codice della Strada dispone che non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f) D.P.R. per tutta la durata dei predetti divieti (per approfondimenti clicca su: reati in materia di stupefacenti).
Si tratta in particolare di precedenti per spaccio di droga (se vuoi approfondire: che succede se mi trovano con della droga?) o di casi nei quali è stato contestato l’uso personale (il quale pur non essendo un reato può portare all’applicazione dei predetti divieti).
In questi casi la riabilitazione può rappresentare la soluzione.
Avverso i provvedimenti di diniego per il rilascio del titolo di guida è in ogni caso ammesso il ricorso al Ministro dell’interno.

 

Passaporto e precedenti penali [ torna al menu ]

Se devi scontare una pena restrittiva della libertà (carcere, domiciliari o affidamenti ai servizi sociali), ti è stata applicata una misura di sicurezza detentiva o una misura di prevenzione o non hai pagato una multa o un’ammenda (sono pene non sono le sanzioni amministrative che elevano i vigili urbani ad esempio) non potrai avere il passaporto.
Stesso discorso se hai ottenuto la pena sospesa condizionata al risarcimento del danno o all’eliminazione delle conseguenze dannose, e non hai ancora pagato o eliminato le conseguenze dannose del reato.
La condanna con pena sospesa invece non dovrebbe essere di ostacolo al rilascio del passaporto.
Per quanto concerne i carichi pendenti invece, questi in linea teorica non sono di ostacolo al rilascio del passaporto ma potrebbero rallentare la pratica.
Anche in questo caso come per la patente, ai sensi dell’art 75 D.P.R. 309/1990 la contestazione dell’uso personale per quanto concerne gli stupefacenti, potrebbe portare dei problemi al rilascio del passaporto.

 

Precedenti penali e porto d’armi [ torna al menu ]

Ai sensi dell’art 11 TULPS, è precluso il rilascio del porto d’armi a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione e, altresì, ai soggetti sottoposti all’ammonizione o a misura di sicurezza personale oppure a chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
La stessa preclusione si ha in caso di condanna per delitti non colposi commessi con violenza contro la persona, oppure in caso di furto, rapina, estorsione, sequestro di persona, nonché l’aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico.
Nel caso di richiesta volta ad ottenere la licenza del porto d’armi i precedenti penali non rappresentano l’unico problema.
In questo caso infatti anche i precedenti di polizia potrebbero costituire un ostacolo.
La Legge sconsiglia che autorizzazioni di questo genere vengano rilasciate a soggetti che, per i loro comportamenti pregressi, possono costituire un pericolo per la incolumità e per l’ordine pubblico.
Pertanto anche se la tua fedina è pulita perché non hai mai ricevuto una condanna penale, potresti avere dei precedenti di polizia che impediscono il rilascio del porto d’armi.
In questo caso l’autorità pubblica potrà negare il rilascio della licenza.
Da ultimo, come nei casi relativi alla patente ed al passaporto, l’uso personale può impedire il rilascio della licenza di porto d’armi.

 

Diniego cittadinanza precedenti penali [ torna al menu ]

I precedenti penali possono ostacolare la domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana.
È infatti possibile che il Ministero dell’Interno valuti negativamente la richiesta ed inoltri un preavviso di rigetto.
Questo potrà essere impugnato entro dieci giorni dalla notifica.
In questo caso ti consiglio di rivolgerti ad un Avvocato esperto in questo specifico settore.
Ad ogni modo se i precedenti penali ostacolano il procedimento potrai sempre provare a chiedere la riabilitazione.

 

Precedenti penali e messa alla prova [ torna al menu ]

L’unico ostacolo che impedisce la possibilità per l’imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova è rappresentato dal fatto di aver già usufruito di tale istituto.
Pertanto i precedenti penali non dovrebbero ostacolare la concessione della messa alla prova.
È però possibile che possano portare ad un giudizio sfavorevole da parte del Giudice sulla personalità dell’imputato e circa la possibilità che quest’ultimo possa commettere nuovi reati.
La Corte di Cassazione tuttavia, in un caso riguardante un imputato recidivo, ha affermato che il Giudice non può negare la sospensione del processo con messa alla prova solo sulla base di un precedente penale. (Cass. n. 4526/2016).

 

Cancellazione precedenti penali [ torna al menu ]

È possibile cancellare un precedente penale?
La risposta a questa domanda è negativa. Come visto infatti è possibile che in alcuni casi il precedente penale non compaia a seconda del certificato richiesto, tuttavia l’Autorità Giudiziaria sarà sempre in grado di conoscere tutti i tuoi precedenti senza che sia possibile fare nulla.
Tuttavia al fine di evitare le ulteriori conseguenze negative che un precedente può portare è possibile neutralizzarne gli effetti.
L’istituto della riabilitazione consente infatti di ottenere, trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o si sia estinta l’estinzione delle pene accessorie degli effetti penali della condanna.
Inoltre in caso di patteggiamento o di decreto penale di condanna o in caso di condanna con sospensione condizionale della pena sarà possibile chiedere l’estinzione del reato mediante un’apposita istanza al Giudice dell’esecuzione.

 

Precedenti penali: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto constatare, avere precedenti penali può essere di ostacolo per il raggiungimento dei tuoi obiettivi e per un veloce reinserimento nella vita sociale.
Pur non potendo cancellare un precedente fortunatamente la Legge consente di neutralizzarne gli effetti.
In questi casi puoi rivolgerti ad un Avvocato penalista il quale saprà senz’altro consigliarti ed indicarti la via più veloce per porre rimedio a questa sgradevole situazione.
Se hai precedenti penali e vuoi sapere come fare per neutralizzarne gli effetti, contattami.

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