Giudizio abbreviato: cos’è e come funziona

giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato è un procedimento speciale, disciplinato dagli articoli 438 e seguenti del Codice di Procedura Penale.
Quando si sceglie il giudizio abbreviato il processo non segue la strada ordinaria, ma appunto, una via alternativa. Si tratta di un procedimento speciale spesso consigliato dagli Avvocati ma che risulta di difficile comprensione per chi non è esperto di diritto.
Cerchiamo allora di capire meglio di cosa si tratta.

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Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del giudizio abbreviato e cercherò di rispondere ad alcune domande tra cui: che vuol dire giudizio abbreviato? E quando conviene scegliere il rito abbreviato?
Il rito abbreviato comporta vantaggi ma anche rinunce, per questo motivo è una scelta che va valutata attentamente.
Iniziamo.

 
 

Giudizio abbreviato: cos’è [ torna al menu ]

Il giudizio abbreviato disciplinato dall’art. 438 del Codice di Procedura Penale è un procedimento speciale che consente di ridurre i tempi del processo. L’imputato può chiedere di essere giudicato durante l’udienza preliminare o predibattimentale, sulla base degli atti di indagine, rinunciando così al dibattimento e, di conseguenza, anche all’acquisizione delle prove che, di regola, avviene nella fase dibattimentale del procedimento penale.
La richiesta di rito abbreviato può essere proposta durante l’udienza preliminare o predibattimentale e, in caso di rigetto o di inammissibilità, la stessa può essere riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

 

Giudizio abbreviato: pro e contro [ torna al menu ]

Il rito abbreviato, come anticipato, non permette all’imputato di far acquisire nuove prove. Infatti lo stesso accetta che il processo sia definito allo stato degli atti. Così facendo l’imputato vede limitato il proprio diritto di difesa in quanto rinuncia a potersi difendere, attraverso l’acquisizione di prove a discarico, durante il dibattimento che nel rito abbreviato non c’é.
In cambio, come previsto dall’art. 442 del Codice di Procedura Penale, in caso di condanna la pena è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione (sono chiamati così i reati meno gravi), mentre di un terzo per un delitto (sono chiamati così i reati più gravi).
Il rito abbreviato inoltre non è ammesso per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

 

Giudizio abbreviato: semplice [ torna al menu ]

La richiesta di giudizio abbreviato può essere semplice o condizionata.
Nel rito abbreviato semplice l’imputato chiede di essere giudicato esclusivamente sulla base degli atti raccolti durante le indagini preliminari.
Non sono previsti nuovi mezzi di prova e il giudizio si basa sulle prove già acquisite. Viene quindi meno la fase dibattimentale del procedimento penale. Pertanto non potranno essere ascoltati testimoni e non potranno essere prodotti documenti.

 

Giudizio abbreviato: condizionato [ torna al menu ]


Nel rito abbreviato condizionato l’imputato accetta tale rito a condizione che vengano acquisiti nuovi mezzi di prova. La decisione di ammettere nuovi elementi di prova spetta al giudice e, se questi vengono raccolti, possono influire sull’esito del processo.
Un esempio potrebbe essere quando la richiesta di rito abbreviato viene condizionata all’ascolto della persona offesa, all’escussione di un testimone particolarmente rilevante o all’espletamento di una perizia.

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Giudizio abbreviato: appello [ torna al menu ]

In caso di condanna a seguito di rito abbreviato l’imputato ha diritto di impugnare la sentenza, tramite l’appello, come in un processo ordinario. Tuttavia la riforma Cartabia ha introdotto una novità importante: se l’imputato rinuncia all’appello, la pena verrà ulteriormente ridotta di un sesto.
Questo significa che se vieni condannato con il rito abbreviato e decidi di non impugnare la sentenza potrai beneficiare di una riduzione della pena pari a 1/3 per effetto del giudizio abbreviato stesso, più di un ulteriore 1/6 in caso di rinuncia all’appello.

 

Giudizio abbreviato: parte civile [ torna al menu ]

La parte civile è il soggetto che ha subito un danno dal compimento di un reato, come ad esempio la vittima di un crimine, e per questo è legittimata a chiederne un risarcimento. Nel caso l’imputato richieda il rito abbreviato la parte civile ha la possibilità di scegliere se accettarlo o meno.
Se la parte civile lo accetta, la sentenza penale che condanna o assolve l’imputato fa stato anche nel processo civile. Il processo civile relativo al risarcimento dei danni viene, infatti, sospeso fino a quando non si è esaurito il procedimento penale, la cui sentenza risulta vincolante nei confronti della parte civile.
Se la parte civile invece non lo accetta, la sentenza penale non avrà valore vincolante nel processo civile. In altre parole, la parte civile potrà proseguire autonomamente il proprio procedimento civile per il risarcimento del danno, senza dover attendere la conclusione del processo penale.

 

Giudizio abbreviato e patteggiamento [ torna al menu ]

Il giudizio abbreviato e il patteggiamento sono entrambi procedimenti speciali e sono accumunati dall’assenza della fase dibattimentale. Nonostante ciò presentano alcune differenze.
Nel patteggiamento, previsto dall’art. 444 del Codice di Procedura Penale, il dibattimento viene meno in quanto il procedimento è definito attraverso una sentenza che è frutto di un accordo tra l’imputato ed il Pubblico Ministero, diminuita fino a un terzo. Il giudice non ha la possibilità di modificare l’accordo stipulato tra le parti, può soltanto rigettarlo qualora lo ritenga inadeguato. La partita processuale pertanto si chiude senza sorprese proprio in virtù dell’accordo raggiunto.
Il rito abbreviato invece, come abbiamo visto, non è un accordo sulla pena. Con il rito abbreviato infatti l’imputato, in caso di innocenza, può anche essere assolto.
Se vuoi saperne di più sul patteggiamento ti consiglio il seguente articolo: Patteggiamento: l’art. 444 cpp

 

Giudizio abbreviato: conclusioni [ torna al menu ]

Come avrai ormai capito il rito abbreviato (clicca qui per approfondire ulteriormente) è una procedura che consente di accelerare i tempi del processo penale, evitando il dibattimento e basandosi principalmente sugli atti di indagine già raccolti. Sebbene offra vantaggi, come la possibilità di ridurre la pena della metà o di un terzo, il giudizio abbreviato non è privo di implicazioni per l’imputato il quale, in qualche modo, limita il proprio diritto di difendersi in dibattimento.
Ad ogni modo se stai valutando di presentare una richiesta di rito abbreviato e non sai come comportarti è necessario che tu ti rivolga quanto prima ad un Avvocato penalista, così da poter fare chiarezza.
Se stai cercando un Avvocato penalista e sei indeciso se scegliere il giudizio abbreviato contattami.

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