
Il reato di deepfake cos’è e cosa prevede? Per rispondere a questa domanda è necessaria una breve premessa. Negli ultimi anni la diffusione di contenuti generati o manipolati attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale ha sollevato crescenti preoccupazioni sul piano sociale e giuridico.
Infatti i cosiddetti “deepfake“, ovvero immagini, video o audio interamente realizzati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale per riprodurre in modo realistico le sembianze e la voce di una persona, sono in grado di incidere negativamente sulla reputazione individuale.
Scopriamo allora insieme qual è la normativa introdotta al fine di contrastare e limitare il dilagare di questo fenomeno!
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Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma.
In questo articolo cercherò di illustrare, nel modo più esaustivo possibile, la normativa introdotta in tema di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale ovvero il nuovo reato di deepfake.
Iniziamo.
Cos’è il deepfake? [ torna al menu ]
Il deepfake consiste in un contenuto audiovisivo generato o manipolato mediante sistemi di intelligenza artificiale. Questi ultimi riescono a riprodurre in modo estremamente realistico le sembianze, la voce e i movimenti di una persona.
Spesso i contenuti realizzati con queste modalità sono diffusi sui social network come semplici meme o post satirici. Tuttavia c’è anche chi realizza e diffonde questi contenuti per ledere la dignità e compromettere la reputazione del soggetto rappresentato.
Proprio per far fronte a questo fenomeno è stato introdotto il nuovo reato di deepfake.
Nuovo reato di deepfake [ torna al menu ]
La legge n. 132 del 2025 ha introdotto all’interno del Codice Penale l’articolo 612 quater denominato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale“. Precisamente il 25 settembre 2025 il testo della legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagiona un danno ingiusto a una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità (clicca qui per approfondire).
Quando il deepfake è reato? [ torna al menu ]
Il deepfake costituisce reato nel momento in cui il contenuto realizzato o manipolato mediante sistemi di intelligenza artificiale è in grado di ledere la reputazione altrui in quanto ritenuto realistico è diffuso oppure ceduto a terzi.
Il reato è procedibile a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio o se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità o, ancora, di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.
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Deepfake per uso personale [ torna al menu ]
Una delle domande più frequenti sul tema è la seguente: creare immagini o video mediante sistemi di intelligenza artificiale e tenerli per sé costituisce comunque il reato di deepfake? La risposta è tendenzialmente negativa. Infatti come anticipato uno dei requisiti della norma è la cessione, la diffusione o la pubblicazione dei contenuti. Se gli stessi vengono quindi realizzati e mai mostrati ad altri non si commette alcun reato.
Attenzione! Se si tratta di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, quanto detto vale esclusivamente nel caso in cui il deepfake abbia ad oggetto la rappresentazione di soggetti maggiorenni. Nel caso contrario si rischia di commettere il reato previsto dall’art. 600 quater c.p.
Come proteggersi dal deepfake? [ torna al menu ]
Se si è vittima di deepfake il primo passo da compiere è sicuramente quello di presentare una querela recandosi presso le Forze dell’ordine o rivolgendosi a un Avvocato Penalista.
Attraverso l’assistenza di quest’ultimo, al termine delle indagini preliminari e quindi all’inizio del processo penale a carico dell’autore del reato, sarà possibile costituirsi parte civile.
Con la costituzione di parte civile nel processo penale la vittima potrà ottenere un risarcimento del danno subito a causa della cessione, diffusione o pubblicazione, avvenuta senza il suo consenso, di contenuti realizzati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale.
Reato di deepfake: conclusioni [ torna al menu ]
Se hai letto attentamente l’articolo avrai capito che, con l’introduzione del nuovo reato di deepfake, realizzare o manipolare contenuti audiovisivi lesivi dell’altrui reputazione al fine di diffonderli è un comportamento punito molto severamente. Ricorda che la cessione o la pubblicazione dei contenuti realizzati è un requisito fondamentale per la commissione reato.
Se hai commesso il nuovo reato di deepfake oppure ne sei vittima e hai bisogno di un Avvocato penalista contattami.
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