
Il femminicidio è diventato un vero e proprio fenomeno di allarme sociale negli ultimi anni.
Le istituzioni italiane, nel tentativo di arginare il dilagare di questo fenomeno, sempre più frequente e spesso caratterizzato da forme estreme di violenza, hanno deciso di intervenire.
Per questi motivi il 17 dicembre 2025 è entrato in vigore la nuova legge sul femminicidio attraverso l’introduzione dell’articolo 577 bis nel Codice Penale.
Approfondiamo insieme la questione.
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Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma.
In questo articolo affronterò il tema del femminicidio, con particolare riferimento all’introduzione dell’articolo 577 bis nel Codice Penale.
Iniziamo.
Femminicidio: significato [ torna al menu ]
Il termine “Femminicidio” nasce per distinguere una precisa tipologia di omicidio rispetto a quello previsto e punito dall’articolo 575 del Codice Penale.
In particolare si fa riferimento all’omicidio di una donna commesso per motivi ben precisi.
La differenza tra l’omicidio e il femminicidio non consiste nel fatto che a ricoprire il ruolo di vittima sia una donna bensì i motivi che hanno spinto l’autore del reato a provocarne la morte.
Sono quindi le ragioni poste a fondamento del reato a rendere particolarmente allarmante la condotta.
Femminicidio: statistiche [ torna al menu ]
Il femminicidio è diventato un vero e proprio fenomeno di allarme sociale in ragione della sua diffusione e della sua frequenza. Le statistiche riportano dati sconcertanti in Italia.
Infatti nel territorio nazionale si stima che le vittime di femminicidio siano una ogni 3 giorni.
Negli ultimi anni i dati raccolti dall’Istat parlano chiaro: 116 donne uccise nel 2020, 119 nel 2021, 126 nel 2022, 117 nel 2023 e 116 nel 2024.
I principali autori degli omicidi sono i partner delle vittime (marito, convivente, fidanzato), gli altri familiari e gli ex partner (ex marito, ex convivente, ex fidanzato).
Femminicidio e violenza di genere [ torna al menu ]
Le tematiche della violenza di genere e del femminicidio sono strettamente collegate tra loro.
Per “violenza di genere” si intende la violenza realizzata nei confronti delle donne per motivi di genere. In altri termini, con questa espressione si fa riferimento alla violenza esercitata verso una donna in quanto tale, cioè in quanto donna.
La violenza di genere mira quindi alla violazione dei diritti fondamentali delle donne. È proprio con questo obiettivo che vengono commessi i femminicidi. In definitiva il filo rosso che unisce le due tematiche è rappresentato proprio dal movente dell’omicidio.
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DDL Femminicidio [ torna al menu ]
A seguito dell’approvazione del disegno di legge, il 2 dicembre del 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge sul femminicidio, ufficialmente in vigore dal 17 dicembre 2025.
La legge prevede l’introduzione dell’articolo 577 bis nel Codice Penale.
Tale norma punisce con la pena dell’ergastolo chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.
Femminicidio: reato autonomo [ torna al menu ]
La legge sul femminicidio non ha introdotto un semplice aumento di pena attraverso una circostanza aggravante del reato di omicidio previsto e punito dall’articolo 575 del Codice Penale ma un vero e proprio reato autonomo. Al reato di femminicidio si applicano infatti le circostanze aggravanti previste dagli articolo 576 e 577 del Codice Penale come ad esempio la premeditazione.
Inoltre la norma prevede che in presenza di una circostanza attenuante la pena non può essere
inferiore a 24 anni, mentre in presenza di più circostanze attenuanti la pena non può essere
inferiore a 15 anni.
Reato di femminicidio quando entra in vigore [ torna al menu ]
Il nuovo reato di femminicidio è entrato in vigore il 17 dicembre 2025.
La legge è stata approvata all’unanimità il 2 dicembre 2025 ma è entrata in vigore il 17 dicembre 2025 perché in Italia devono trascorrere 15 giorni tra la pubblicazione di una legge in Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.
Questo periodo di tempo, che prende il nome di “vacatio legis“, è necessario per permettere ai cittadini di prenderne conoscenza in modo tale che non possa esserne invocata l’ignoranza come scusante.
Femminicidio e omicidio differenze [ torna al menu ]
Le differenze principali tra l’omicidio e il femminicidio sono le seguenti.
L’omicidio è punito con la pena della reclusione non inferiore a 21 anni, mentre il femminicidio con la pena dell’ergastolo. Inoltre per ritenere integrato il reato di femminicidio è necessario che si provochi la morte di una donna per i motivi indicati in precedenza.
Se si uccide un uomo oppure una donna ma per motivi diversi dalla violenza di genere intesa come discriminazione, odio e repressione dei diritti, delle libertà e della personalità di una donna si commette il reato di omicidio e si applica l’articolo 575 del Codice Penale.
Femminicidio: conclusioni [ torna al menu ]
Se hai letto attentamente l’articolo avrai capito le ragioni e le conseguenze dell’entrata in vigore della legge sul femminicidio.
Non tutti gli omicidi possono essere considerati femminicidi.
I veri e proprio femminicidi sono puniti con la pena dell’ergastolo e, in presenza di circostanze attenuanti, con pene comunque più severe rispetto agli altri omicidi.
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