Articolo 75 DPR 309/1990: cos’è e cosa prevede

articolo 75

L’articolo 75 del Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti ovvero il DPR 309/1990 rappresenta uno dei pilastri del sistema di contrasto all’abuso di sostanze stupefacenti in Italia. Tale norma disciplina le sanzioni amministrative previste per chiunque faccia un uso personale di droghe ed in particolare delle sostanze previste nelle Tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope istituite dal Ministero della Salute in assenza di finalità di spaccio.

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Come vedremo a breve fare uso personale di droghe non è considerato dalla Legge come reato, tuttavia non si tratta di un comportamento lecito. Da questa condotta può infatti derivare l’applicazione di sanzioni amministrative.
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo cercherò di illustrarti il contenuto dell’articolo 75 DPR 309/1990 che disciplina tutte quelle condotte riguardanti l’uso personale di droghe che integrano appunto degli illeciti amministrativi.

 
 

Fare uso personale di droga è reato? [ torna al menu ]

Prima di prendere in considerazione l’articolo 75 è necessario fare una premessa.
Fare uso personale di droghe in Italia non è considerato reato. Questo non significa che questo comportamento sia legale.
Utilizzare personalmente droghe infatti è comunque un illecito seppur amministrativo. Questo significa che se dovessi essere sorpreso mentre fai uso personale di droghe non inizierà alcun procedimento penale perché questo comportamento non è considerato dalla Legge come reato.
Tuttavia da questo comportamento possono derivare specifiche conseguenze (previste dall’articolo 75 del DPR 309/1990) che a breve vedremo.
Per ora ti basti sapere che si tratta di un comportamento da tenere nettamente distinto dalla detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

 

Articolo 75: cosa prevede [ torna al menu ]

Come abbiamo visto la norma di riferimento è costituita dall‘articolo 75 del DPR 309/1990. Questo articolo punisce chiunque, per farne un uso personale, importa, esporta, acquista, riceve o detiene sostanze stupefacenti o psicotrope. Le sanzioni previste per l’uso personale di tali sostanze sono di tipo amministrativo e non penale. Esse sono finalizzate a disincentivare l’uso di droghe e a sensibilizzare l’individuo sui rischi relativi al loro abuso. Inoltre variano a seconda della tipologia di sostanza coinvolta (droghe pesanti oppure droghe leggere).

 

Articolo 75: sanzioni [ torna al menu ]

Fare uso personale di droghe non è reato, tuttavia da tale comportamento può derivare l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative.
Le sanzioni previste dall’articolo 75 consistono in: sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla, sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla, sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli, sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. La durata delle predette sanzioni varia da 2 a 12 mesi per le droghe pesanti, mentre da 1 a 3 mesi per le droghe leggere.

 

Articolo 75: quantità [ torna al menu ]

Ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente si tiene conto di diversi criteri, primo tra tutti quello della quantità. Questa non deve eccedere i limiti massimi indicati con decreto dai Ministri della Salute e della Giustizia nonché dalla Presidenza del Consiglio e dal Dipartimento per le politiche antidroga che variano da sostanza a sostanza. Le altre circostanze da tenere in considerazioni sono la modalità di presentazione della droga, l’eventuale confezionamento della stessa (se frazionato oppure no), oltre alle ulteriori circostanze dell’azione da cui risulti che la sostanza sia destinata a un uso meramente personale.
Se vuoi approfondire questo aspetto ti consiglio questo articolo: uso personale di droga: è reato?

 

Articolo 75: conseguenze [ torna al menu ]

Gli agenti di Polizia, accertate le condotte punite dall’articolo 75, procedono alla contestazione immediata e alla sottoposizione della sostanza rinvenuta e sequestrata a esami tossicologici presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di Polizia o le strutture pubbliche individuate dal Ministrero della Salute. Qualora al momento dell’accertamento il soggetto abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore gli organi di Polizia procedono all’immediato ritiro della patente.
Di tali operazioni viene dato avviso al prefetto competente. Quest’ultimo, qualora ritenga fondato l’accertamento, convoca l’interessato per valutare, tramite un colloquio, l’irrogazione delle sanzioni amministrative e la relativa durata. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni precedentemente elencate. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni può essere fatta opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

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Articolo 75: programma terapeutico [ torna al menu ]

L’articolo 75 prevede altresì la possibilità da parte del prefetto, al ricorrere dei presupposti, di invitare il soggetto interessato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o comunque educativo e informativo, personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze territorialmente competente.
Qualora tale programma venga eseguito con esito positivo il prefetto può revocare le sanzioni irrogate e darne comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

 

Articolo 75: minorenni [ torna al menu ]

Qualora la condotta disciplinata e punita dall’articolo 75 sia stata posta in essere da una persona minorenne e qualora non vi siano contrasti con le esigenze educative del medesimo, il prefetto convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li informa delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture predisposte dal servizio pubblico per le tossicodipendenze per la sottoposizione a un programma terapeutico.

 

Articolo 75: prima volta [ torna al menu ]

Nel caso in cui la violazione posta in essere dall’interessato risulti di particolare tenuità e ricorrono elementi tali da far presumere che il soggetto si asterrà, per il futuro, dal commetterla nuovamente, in luogo della sanzione e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, avvertendo altresì l’interessato delle conseguenze a suo danno.

 

Differenza tra articolo 73 e 75 DPR 309/1990 [ torna al menu ]

L’articolo 75 DPR 309/1990, come anticipato, prevede sanzioni amministrative per l’uso esclusivamente personale di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’articolo 73 del medesimo DPR, invece, sanziona penalmente la detenzione, ai fini di spaccio, delle sostanze stupefacenti nonché ulteriori condotte riguardanti le medesime sostanze quali: la coltivazione, la produzione, la raffinazione, l’offerta o la vendita, il trasporto o la consegna per qualunque scopo.
A differenza dell’art. 75 pertanto, la contestazione dell’articolo 73 darà inizio ad un vero e proprio processo penale nel quale dovrai difenderti con l’assistenza di un Avvocato penalista.

 

Articolo 75: conclusioni [ torna al menu ]

In conclusione l’articolo 75 del Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti (clicca qui per approfondire ulteriormente) si configura come una norma che cerca di bilanciare il contrasto all’abuso di sostanze stupefacenti con un approccio di tutela e recupero. Attraverso la previsione di sanzioni amministrative e programmi terapeutici tale articolo combina al suo interno prevenzione, contrasto e recupero.
Se hai commesso una violazione dell’articolo 75 DPR 309/1990 e hai bisogno di aiuto è necessario che tu ti rivolga ad un Avvocato penalista.
Se stai cercando un Avvocato penalista esperto nei casi riguardanti l’articolo 75 contattami.

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