Articolo 73 DPR 309/1990: cos’è e cosa prevede

articolo 73

L’articolo 73 del Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti ovvero il DPR 309/1990 è una delle norme principali per il contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope in Italia. Questo articolo prevede pene severe per la produzione, il traffico e la detenzione di droghe ed in particolare delle sostanze previste nelle Tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope istituite dal Ministero della Salute.

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Come vedremo a breve lo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope è considerato dalla Legge un reato da cui derivano pene severe.
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti spiegherò cosa prevede l’articolo 73 DPR 309/1990, quali sono le pene previste e cosa si rischia in questi casi.

 
 

Articolo 73: spaccio [ torna al menu ]

In Italia la detenzione di droghe ai fini di spaccio è un reato punito severamente dalla Legge.
In particolare l’articolo 73 del DPR 309/1990 prevede pene per chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Le pene previste dalla norma variano a seconda della tipologia di sostanza coinvolta (droghe pesanti oppure droghe leggere).
Per essere denunciati per spaccio non è necessario che gli Agenti di Polizia ti sorprendano mentre cedi la sostanza. È sufficiente che ci siano altri requisiti, ad esempio: la quantità di sostanza detenuta superiore ai limiti consentiti dalla legge, la modalità di presentazione della droga, il confezionamento (frazionato) della stessa e ulteriori circostanze dell’azione da cui risulti che la sostanza non sia destinata all’uso personale.

 

Articolo 73: droghe pesanti [ torna al menu ]

Nel caso in cui tu venga trovato in possesso di droghe pesanti come ad esempio l’eroina o la cocaina le pene previste dall’art. 73 sono molto severe, in virtù della pericolosità delle sostanze per la salute pubblica. Il comma 1 dell’articolo 73 prevede infatti per chiunque viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope di questo tipo la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 26000 a 260000 euro.

 

Articolo 73: droghe leggere [ torna al menu ]

Il comma 4 dell’articolo 73 prevede pene differenti rispetto al comma 1 in quanto disciplina la produzione, il trasporto, la cessione e la vendita di droghe leggere come la marijuana o l’hashish.
Queste sostanze si differenziano da quelle pesanti sotto diversi profili come ad esempio gli effetti fisici e psichici che derivano dal loro utilizzo, il grado di dipendenza che possono causare e soprattutto la loro pericolosità. Per chiunque viene trovato in possesso di droghe leggere si applica la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5164 a 77468 euro.

 

Articolo 73: legge Fini-Giovanardi [ torna al menu ]

Una rilevante modifica in tema di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope era stata apportata all’art. 73 del DPR 309/1990 dalla legge n. 49 del 2006 nota anche come legge Fini-Giovanardi. Tale normativa aveva eliminato l’importante distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, prevedendo per queste ultime il medesimo regime sanzionatorio delle prime. La legge Fini-Giovanardi è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 ed è per questo che ad oggi l’articolo 73 continua a prevedere dal punto di vista sanzionatorio una distinzione tra le varie tipologie di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se vuoi approfondire questa tematica ti consiglio il seguente articolo: Stupefacenti: Consulta bocca legge Fini-Giovanardi

 

Articolo 73: prima volta [ torna al menu ]

Se vieni denunciato per la prima volta per spaccio ai sensi dell’articolo 73 DPR 309/1990 è doveroso fare alcune precisazioni. Bisogna innanzitutto verificare se la sostanza appartiene alle cosiddette droghe leggere o droghe pesanti. Dopodiché è necessario valutare la possibilità di chiedere, durante il procedimento penale, un rito alternativo come il giudizio abbreviato o il patteggiamento. In questi casi sarà possibile ottenere pene inferiori rispetto al rito ordinario. Ad ogni modo è bene ricordare che se si viene condannati ad una pena pari o inferiore a 2 anni di reclusione è possibile richiedere la sospensione condizionale della pena. In questo caso potrai ottenere l’estinzione del reato se non commetterai nuovamente reati (delitto o contravvenzione della stessa indole) nei successivi 5 anni.

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Articolo 73: lieve entità del fatto [ torna al menu ]

Il comma 5 dell’articolo 73 prevede, per le condotte punite dalla norma, pene meno severe se il fatto contestato al responsabile è di lieve entità. L’entità del fatto è valutata attraverso vari criteri, ad esempio i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione nonché la qualità e la quantità della sostanza.
In casi di questo tipo si applica la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la multa da 1032 a 10329 euro. La pena prevista per i fatti di lieve entità è la reclusione da 18 mesi a 5 anni e la multa da 2500 a 10329 euro se la condotta è non occasionale.

 

Articolo 73: lavoro di pubblica utilità [ torna al menu ]

Se i fatti giudicati di lieve entità ai sensi del comma 5 dell’art. 73 DPR 309/1990 vengono commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope il Giudice per non più di 2 volte, su richiesta dell’imputato e sentito il Pubblico Ministero, può applicare, al posto delle pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente alla sanzione detentiva. Il lavoro di pubblica utilità può essere applicato dal Giudice per una sola volta anche se il fatto, commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di droghe, non risulti di lieve entità ma la pena inflitta non sia superiore a 1 anno di reclusione.

 

Articolo 73: collaborazione [ torna al menu ]

Il comma 7 dell’art. 73 DPR 309/1990 prevede che le pene relative alle condotte di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope vengano diminuite dalla metà a un terzo per chi collabora attivamente con l’Autorità di Polizia o l’Autorità Giudiziaria nella lotta al traffico delle droghe. In particolare la collaborazione con le forze dell’ordine finalizzata a evitare che l’attività illecita abbia conseguenze ulteriori o a sottrarre risorse rilevanti per la commissione di crimini viene valutata positivamente e comporta una significativa riduzione di pena.

 

Differenza tra articolo 73 e 75 DPR 309/1990 [ torna al menu ]

L’articolo 73 del DPR 309/1990, come anticipato, punisce la detenzione, ai fini di spaccio, di droghe e le altre condotte già menzionate. L’articolo 75 DPR 309/1990, invece, prevede sanzioni amministrative per la detenzione di droga per uso esclusivamente personale. L’uso personale infatti non è reato, ma questo non significa che non ci siano conseguenze per chi fa uso di droghe.
Per capire se si tratta di uso personale o di spaccio si deve guardare a vari fattori.
Ad esempio se gli Agenti di Polizia ti sorprendono in possesso di un grande quantitativo di droga, di un bilancino di precisione, di dosi frazionate destinate alla vendita e di soldi in contanti di diverso taglio, molto probabilmente ti contesteranno il reato di spaccio.
Al contrario nel caso in cui tu abbia un quantitativo di sostanza stupefacente leggermente superiore al limite consentito dalla legge ma non vi siano altri indicatori sarà più semplice sostenere l’uso personale. A differenza dell’art. 75 pertanto, la contestazione dell’art. 73 darà inizio ad un vero e proprio processo penale nel quale dovrai difenderti con l’assistenza di un Avvocato penalista.

 

Articolo 73: conclusioni [ torna al menu ]

Se hai letto attentamente l’articolo avrai capito che l’articolo 73 del Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti è un reato grave che prevede pene molto severe.
Se ti viene contestato l’articolo 73 DPR 309/1990 dovrai prepararti ad affrontare il processo penale.
Con l’aiuto di un Avvocato penalista potrai preparare la tua difesa cercando di dimostrare la tua innocenza e la destinazione ad uso personale della sostanza detenuta. In caso contrario dovrai tentare di contenere il più possibile la pena optando ad esempio per un rito alternativo.
Se ti è stato contestato l’articolo 73 e quindi sei stato denunciato per spaccio contattami.

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