Sostituzione di persona: il reato di cui all’art 494 cp e la pena

La sostituzione di persona costituisce una pratica piuttosto frequente che viene posta in essere da un soggetto al fine di procurarsi un vantaggio.
Sostituirsi ad una persona è un reato, previsto dall’art 494 cp.
Ma cosa si rischia per sostituzione di persona?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di sostituzione di persona previsto dall’art 494 cp, della pena e della prescrizione previste per questo reato.

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Il reato di sostituzione di persona tutela la fede pubblica nonché gli interessi del privato vittima del reato.
Per questo motivo si tratta di un reato accostabile per quanto concerne i beni giuridici tutelati ai reati di falso.
Nell’articolo in oggetto proveremo a spiegare in modo approfondito quando si realizza tale reato ed a rispondere alla domanda che un cliente non esperto di diritto potrebbe porre: cosa succede se mi fingo un’altra persona?
Scopriamolo.

 
 

Reato di sostituzione di persona [ torna al menu ]

Si tratta di un reato che, come abbiamo visto poc’anzi tutela tanto la fede pubblica quanto gli interessi del privato.
In sostanza l’autore del reato si sostituisce ad un’altra persona oppure si attribuisce un falso nome, un falso stato o una falsa qualità, inducendo un altro soggetto in errore, procurando a sé stesso o ad altro soggetto un vantaggio o arrecando ad altri un danno.
Tanto il vantaggio quanto il danno non devono avere necessariamente carattere economico o illecito.
Come vedremo poi il reato può essere commesso attraverso vari strumenti tra i quali internet ed in particolare i social network.

 

L’art 494 cp [ torna al menu ]

È l’art 494 cp a prevedere il reato di sostituzione di persona. Tale articolo punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad un’altra persona un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Diversamente da quanto si potrebbe credere pertanto anche l’attribuzione di una determinata qualità potrebbe configurare il reato in oggetto.
Secondo la Corte di Cassazione ad esempio, integra il reato di sostituzione di persona la condotta del soggetto che, attribuendosi falsamente una qualifica professionale, ponga in essere atti che, anche se non riservati in via esclusiva ai soggetti dotati di speciale abilitazione, siano comunque ad essa connessi, poiché a tale qualifica la legge ricollega gli effetti giuridici tipici della professione.
Nel caso di specie l’imputato si era qualificato falsamente come avvocato ed incamerava somme di denaro che diversamente non gli sarebbero state versate, per acquistare un immobile oggetto di una procedura esecutiva in realtà inesistente (Cass. n. 21705/2019).

 

Sostituzione di persona: pena [ torna al menu ]

L’art 494 cp prevede per chi si sostituisce ad un’altra persona la pena della reclusione fino ad un anno.
Vi sono tuttavia delle ipotesi per le quali il reato in oggetto potrebbe non essere integrato, pertanto il processo penale potrebbe concludersi con una sentenza di assoluzione.
Ad esempio la Suprema Corte ha ritenuto non integrato il reato di sostituzione di persona se l’autore del reato si attribuisce una falsa qualifica professionale cui la legge non ricollega alcuno specifico effetto giuridico.
Nel caso in esame gli imputati, autori di una truffa, si erano qualificati come marinaio e gioielliere (Cass. n. 29636/2020).
La stessa cosa accade al minorenne che si dichiara maggiorenne solo per vantarsi.
Viceversa il minorenne che si finga maggiorenne per stipulare un contratto di lavoro commetterà il reato di sostituzione di persona.

 

Sostituzione di persona: prescrizione [ torna al menu ]

Per quanto concerne la prescrizione si ritiene necessario effettuare una breve premessa.
La prescrizione è una causa estintiva del reato che si verifica nei casi in cui non si sia ancora stata emessa una sentenza definitiva nei confronti dell’imputato entro un dato termine temporale individuato dalla Legge.
Il termine è pari (in assenza di atti interruttivi) alla pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Il reato di sostituzione di persona è un delitto, pertanto il termine di prescrizione previsto par tali tali reati è pari a sei anni (sette anni e sei mesi nel caso in cui siano presenti atti interruttivi della prescrizione).

 

Sostituzione di persona: procedibilità [ torna al menu ]

Prima di analizzare la procedibilità del reato in oggetto è necessario analizzare la distinzione tra reati procedibili a querela di parte e reati procedibili d’ufficio.
Alcuni reati vengono infatti definiti “perseguibili a querela di parte” perché è assolutamente necessario proporre una querela per chiedere la punizione del presunto colpevole. Senza la querela non inizierà alcun processo.
Questa categoria di reati si differenzia dai cd. reati “procedibili d’ufficio” per i quali la presentazione di un atto di querela non è necessaria per instaurare un procedimento penale.
Il reato di sostituzione di persona è un reato procedibile d’ufficio, ciò significa che non sarà necessaria alcuna querela per far cominciare un procedimento penale, ma una semplice segnalazione da parte della vittima del reato sarà sufficiente per far iniziare il procedimento.

 

Sostituzione di persona: querela o denuncia? [ torna al menu ]

La risposta alla presente domanda è stata già in parte fornita nel paragrafo precedente.
Infatti, se si afferma che il reato oggetto del presente articolo sia un reato procedibile d’ufficio si sta affermando implicitamente che la persona offesa non dovrà presentare alcuna querela per chiedere la punizione del presunto colpevole.
Il procedimento penale comincerà a seguito di una semplice segnalazione da parte delle autorità competenti o della persona offesa.
Al termine delle indagini preliminari il P.M. chiederà l’archiviazione oppure notificherà l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a seguito del quale inizierà il vero e proprio processo.

 

Sostituzione di persona: depenalizzato? [ torna al menu ]

Il reato di cui all’art 494 cp non è stato oggetto di depenalizzazione.
Con questo termine infatti si intende quel fenomeno con il quale un reato cessa di essere considerato tale dalla Legge.
L’opera di depenalizzazione compiuta negli ultimi anni dal Legislatore con il D.Lgs. n. 7/2016 ha coinvolto altri reati (tra cui ad esempio il reato di ingiuria) ma non il reato di sostituzione di persona.
Pertanto ad oggi sostituirsi ad un’altra persona continua ad essere un reato, per questo motivo nel caso in cui dovessi realizzare tale illecito dovrai necessariamente affrontare un processo penale.

 

Sostituzione di persona: concorso pubblico [ torna al menu ]

Il reato oggetto del presente articolo può ad esempio essere realizzato in occasione di un concorso pubblico.
Come visto infatti il vantaggio conseguito dalla commissione del reato può anche non essere di natura patrimoniale.
Si pensi appunto al candidato di un concorso pubblico il quale, al fine di vincere il predetto concorso, si faccia sostituire da un esperto della materia oggetto di esame ad esempio modificando i documenti di identità.
In tal caso, tralasciando le ulteriori fattispecie penali in ipotesi realizzate, sicuramente il reato in esame potrà ritenersi integrato.

 

Sostituzione di persona online [ torna al menu ]

Il reato di sostituzione di persona può essere realizzato non solo nella vita di tutti i giorni ma anche nella “vita virtuale” ossia su internet o sui social network.
La Corte di Cassazione, interrogandosi sul punto, ha ritenuto che integri il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che crei ed utilizzi un “profilo” su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un “nickname” di fantasia ed a caratteristiche personali negative.
In tal caso sussistono tanto il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, quanto il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine (Cass. n. 25774/2014).

 

Sostituzione di persona: firma falsa [ torna al menu ]

Falsificare una firma può comportare la realizzazione di molteplici fattispecie di reato.
Se la firma viene apposta su un atto pubblico si potrà parlare di falso in atto pubblico, viceversa falsificare un atto privato (ad es. un contratto) non è più considerato dalla Legge un reato.
La falsificazione di una firma può realizzare il reato di truffa se si induce la vittima del reato in errore al fine di ricavare un profitto con altrui danno.
Da ultimo mettere una firma falsa, se si vuole far credere di essere un’altra persona, può integrare il reato di sostituzione di persona.

Obiettivo primario dello Studio Legale Penale di Roma fondato dall’Avvocato penalista Mattia Fontana, è quello di garantire la miglior difesa e tutela per i propri assistiti.
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Truffa e sostituzione di persona [ torna al menu ]

La truffa è un reato che si configura quando il truffatore induce qualcuno in errore utilizzando artifizi o raggiri, al fine di ricavare un ingiusto profitto con altrui danno.
Ad una prima analisi pertanto il reato di truffa presenta molti elementi in comune con il reato di cui all’art 494 cp.
Diverso è tuttavia il bene giuridico tutelato: il patrimonio nel reato di truffa, la fede pubblica nel reato di sostituzione di persona.
A questo punto è lecito chiedersi se la truffa possa concorrere con il reato in oggetto o se la realizzazione dell’uno escluda l’altro.
Secondo la Corte di Cassazione proprio a causa della diversità dei beni giuridici protetti, i due reati possono concorrere e pertanto un soggetto può essere ritenuto responsabile di entrambi (Cass. n. 26589/2020).

 

Sostituzione di persona: conclusioni [ torna al menu ]

La sostituzione di persona (art 494 cpclicca qui per prendere visione dell’articolo) come visto, è un reato posto a tutela di interessi rilevanti nel nostro ordinamento quali la fede pubblica ma anche gli interessi privatistici della persona offesa.
Sia che il reato sia stato commesso direttamente dalla persona oppure a mezzo social network o con altre modalità è necessario preparare la difesa processuale nel modo più efficace possibile.
Per questo motivo, ti consiglio di rivolgerti ad un Avvocato penalista che sappia darti le giuste indicazioni anche in vista di un eventuale processo penale.
Se sei indagato per aver commesso il reato di sostituzione di persona oppure ne sei vittima, contattami.

Per ulteriori approfondimenti visita la sezione del sito che più presenta affinità con il reato in esame, dedicata ai reati contro la persona.

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